Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00683/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 683/2025, che ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento del diniego di retrocessione, infondata la domanda di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori e inammissibile e irricevibile l'impugnazione della procedura di vendita

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (erede proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

In primo grado l'erede della proprietaria originaria aveva impugnato la nota del 14 giugno 2019 con cui Ferservizi aveva respinto la richiesta di retrocessione parziale di terreni espropriati e la procedura di selezione per la vendita del compendio. Aveva sostenuto che la messa in vendita implicasse la dichiarazione di inservibilità necessaria alla retrocessione e che il diritto non fosse prescritto, essendo sorto solo con tale dichiarazione. Il TAR, dopo la riassunzione disposta a seguito della declaratoria di giurisdizione amministrativa, ha ritenuto tardiva e inammissibile l'impugnazione della procedura di vendita per mancata notifica all'aggiudicatario, mancata contestazione specifica e tardività; ha quindi dichiarato improcedibile l'impugnazione del diniego e respinto la domanda ai fini risarcitori, ritenendo non provato il mancato utilizzo delle aree. In appello sono stati dedotti: 1) nullità della sentenza per avere deciso questioni rilevate d'ufficio senza previo contraddittorio; 2) erroneità delle statuizioni di inammissibilità e tardività, contestando la conoscenza dell'aggiudicazione, la partecipazione alla procedura e la necessità di impugnare l'aggiudicazione rispetto alla distinta domanda di retrocessione; 3) erroneità della valutazione sull'onere di provare il mancato utilizzo, sostenendo che spettasse alle società dimostrare l'impiego strumentale delle aree; 4) erroneità della conclusione secondo cui la disponibilità del bene, anche senza uso materiale, sarebbe sufficiente a realizzare la finalità pubblica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo: il TAR ha fondato la decisione su questioni dirimenti di ammissibilità, ricevibilità e procedibilità rilevate d'ufficio senza avvisare le parti e consentire loro di contraddire, in violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e del principio del contraddittorio. Tale lesione del diritto di difesa determina, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice. Le censure degli altri motivi d'appello non sono state esaminate, perché la rimessione ne preclude logicamente la disamina. Spese del doppio grado compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Pertanto, deve ritenersi fondato il primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per aver il T.a.r. posto a fondamento della decisione delle questioni rilevate d’ufficio, aventi carattere dirimente rispetto all’esito della controversia, senza sottoporle al previo contraddittorio delle parti, in violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. (c.d. decisione a sorpresa o della terza via) e del fondamentale principio del contraddittorio (art. 2 c.p.a.), avente rilievo costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.).

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio che intende porre a fondamento della decisione; la violazione comporta una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 2 c.p.a.

    Pertanto, deve ritenersi fondato il primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per aver il T.a.r. posto a fondamento della decisione delle questioni rilevate d’ufficio, aventi carattere dirimente rispetto all’esito della controversia, senza sottoporle al previo contraddittorio delle parti, in violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. (c.d. decisione a sorpresa o della terza via) e del fondamentale principio del contraddittorio (art. 2 c.p.a.), avente rilievo costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.).

    Il principio del contraddittorio, che informa il processo amministrativo, impone che le parti possano interloquire sulle questioni rilevate d'ufficio decisive per la controversia.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Pertanto, deve ritenersi che la sua omissione trovi una sanzione endoprocessuale nell’art. 105, comma 1, c.p.a., che prevede espressamente tra le ipotesi di rimessione al primo giudice proprio il caso in cui sia “mancato il contraddittorio” oppure sia stato “leso il diritto di difesa” di una delle parti.

    La mancata attivazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio, quando lede il diritto di difesa, costituisce presupposto per annullare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo che intenda fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio e dirimente deve previamente indicarla alle parti in udienza oppure assegnare loro un termine per controdedurre; la decisione senza tale interlocuzione viola il contraddittorio e il diritto di difesa.
  • La violazione del contraddittorio per omessa interlocuzione su questioni rilevate d'ufficio, quando abbia inciso sulla decisione di primo grado, comporta in appello l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
  • Quando l'appello è accolto con rimessione della causa al primo giudice per una violazione processuale dirimente, le ulteriori questioni d'appello restano logicamente precluse e non sono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.