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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42347/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lecco (8/02/2022) che aveva inflitto pene detentive per numerosi furti in abitazione. Vasej ha dedotto errore di qualificazione giuridica (in particolare se il furto consistente nella sottrazione di un solo documento identificativo sia consumato o tentato). Prenga ha dedotto mancanza di motivazione circa l'assenza di condizioni per il proscioglimento (art.129 c.p.p.) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Gjoka ha dedotto mancata valutazione dei reati come tentativi e vizio di motivazione ai sensi dell'art.444 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, in base all'art.448 comma 2-bis c.p.p., i motivi consentiti contro sentenze di applicazione della pena su richiesta sono limitati e l'erronea qualificazione giuridica è sindacabile solo se l'errore è manifesto. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla qualificazione (la sentenza aveva adeguatamente ricondotto i fatti a furto in abitazione e aveva motivato la qualificazione della sottrazione del documento come consumata), e ha considerato generici o inammissibili i profili riguardanti la motivazione e la misura delle attenuanti generiche. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e l'obbligo del giudice di motivare l'accordo e la valutazione degli elementi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa nella sentenza impugnata

  • art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta ai profili relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione fra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (solo se errore manifesto) e all'illegalità della pena

  • art.129 cod. proc. pen.

    Regola le condizioni per il proscioglimento; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di motivazione sull'esclusione dell'art.129 sussiste solo se dagli atti emergono elementi concreti che rendano necessaria la valutazione, altrimenti basta l'enunciazione negativa

  • art.624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto in abitazione; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti come riconducibili a questa fattispecie, anche quando sia stata sottratta documentazione o beni di valore

  • art.133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha osservato che questioni commisurative della pena (applicazione massima delle attenuanti) non sono sindacabili in cassazione contro il patteggiamento

  • art.616 cod. proc. pen.

    Consente l'irrogazione di sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende per ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha disposto il versamento di euro 4.000

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) la cassazione è ammessa solo per i motivi limitatamente previsti dall'art.448 comma 2-bis c.p.p.; dunque molte doglianze ordinarie sono inammissibili
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto è esaminabile in cassazione solo se l'errore è manifesto e privo di margini di opinabilità: il ricorrente deve mostrare un disallineamento evidente e immediato tra capo di imputazione e qualificazione in sentenza
  • I profili meramente commisurativi della pena o relativi alla valutazione comparativa delle circostanze (es. estensione delle attenuanti generiche) non sono normalmente sindacabili in cassazione se provenienti da sentenze di patteggiamento
  • La mancata concessione del proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. richiede motivazione solo quando dagli atti emergano elementi che rendano concreta l'applicabilità della norma; altrimenti è sufficiente l'enunciazione della verifica negativa
  • Quando il fatto consiste nella sottrazione di un oggetto di valore (anche un documento identificativo) la decisione del giudice sulla consumazione o sul tentativo può dipendere dalla valutazione se il bene sia stato effettivamente acquisito come profitto: per impugnare con successo occorre dimostrare un errore manifestamente eccentrico rispetto all'imputazione

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