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Sentenza

Sentenza n. 10100/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della graduatoria finale di merito, pubblicata sul sito dell’amministrazione resistente in data 18 febbraio 2026, relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, nella quale l’odierno ricorrente risulta collocato, quale idoneo non vincitore, alla posizione n. 3160, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante a causa della mancata attribuzione di un ulteriore punto per un quesito errato all’interno del suo questionario prova; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 33 del correttore e del foglio risposte; - dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 33 del questionario di parte ricorrente; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale del concorso de quo; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria finale del concorso.

Giustizia amministrativa202603560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso, questionario della prova scritta e atti della Commissione relativi al quesito n. 33

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, risultato idoneo con 26/30 ma collocato come idoneo non vincitore alla posizione n. 3160, ha contestato la valutazione del quesito n. 33 della prova scritta, chiedendo l'attribuzione del punteggio spettante per la risposta corretta e l'eliminazione della penalità applicata. Il quesito chiedeva quale affermazione non fosse necessariamente vera, a fronte delle premesse secondo cui tutti gli alpha sono beta, alcuni gamma sono beta e nessun delta è alpha. L'Amministrazione aveva considerato corretta la risposta secondo cui tutti i beta potrebbero essere delta, mentre il ricorrente aveva scelto la risposta secondo cui tutti i gamma potrebbero essere delta. Sono stati dedotti l'erroneità della chiave di risposta, l'illegittima attribuzione del punteggio e la conseguente illegittimità della graduatoria. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l'ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e che, pertanto, non sia estraneo al procedimento concorsuale. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del precedente conforme della stessa Sezione, sentenza n. 398 del 12 gennaio 2026. Il giudice ha ritenuto erronea la risposta indicata dall'Amministrazione come corretta: non è possibile che tutti i beta siano delta, poiché i beta comprendono gli alpha e nessun delta può essere alpha; né è possibile che tutti gli alpha siano delta, in quanto ciò è escluso dalla terza premessa. È invece possibile che tutti i gamma siano delta, poiché le premesse non escludono tale rapporto. Poiché il ricorrente aveva selezionato tale risposta, l'Amministrazione è stata condannata a rideterminare il punteggio, eliminando la penalità di -0,25 e attribuendo il punteggio previsto per la risposta corretta, con conseguente rettifica della graduatoria secondo il punteggio rideterminato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e il decorso dei termini previsti.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza precedente della stessa Sezione è stata richiamata quale precedente conforme a sostegno della decisione semplificata.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La precedente pronuncia è stata valorizzata come precedente conforme ai fini della motivazione della sentenza.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è stata proposta dal ricorrente mediante richiesta di rettifica del punteggio e della graduatoria; il giudice ha disposto la rideterminazione del punteggio quale conseguenza dell'accoglimento demolitorio.

Massime di principio

  • In una prova concorsuale, la chiave di risposta è illegittima quando individua come corretta un'opzione logicamente incompatibile con le premesse del quesito, mentre deve essere riconosciuta come corretta l'opzione che, alla luce delle medesime premesse, può risultare vera o falsa senza essere necessaria.
  • Quando un candidato ha selezionato la risposta logicamente corretta a un quesito, l'amministrazione deve attribuire il punteggio previsto per la risposta corretta ed eliminare l'eventuale penalità applicata per risposta errata, procedendo alla conseguente rideterminazione della graduatoria.
  • Il Ministero presso il quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento concorsuale e può essere evocato in giudizio insieme agli organi o soggetti che hanno adottato o gestito gli atti della procedura.
  • Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando siano verificati il decorso dei termini, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e la possibilità di decidere la controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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