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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17523/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, mediante difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 14 D.Lgs. 159/2011: sosteneva che la mancata o difettosa redazione del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione avrebbe reso inefficaci le prescrizioni (in particolare l'obbligo di soggiorno) e che perciò non sarebbe ricorribile l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 75 D.Lgs. 159/2011, prospettando la necessità di riconsiderare la fattispecie ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, richiamando il principio secondo cui il decreto che dispone la sorveglianza speciale diviene esecutivo con la notifica e il periodo di applicazione decorre dalla notificazione (art. 14, comma 1, D.Lgs. 159/2011); la redazione del verbale di sottoposizione non incide sull'efficacia del decreto se non nelle ipotesi particolari previste dai commi successivi (es. sospensione per custodia cautelare o detenzione inferiore a due anni). Dagli atti risultava inoltre che i decreti e le notifiche relative (compreso quello che aggiungeva l'obbligo di soggiorno) erano stati correttamente depositati e notificati prima dell'accertamento contestato, per cui l'aggravante era effettivamente operante. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011, art. 14

    il decreto con il quale è disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale diviene esecutivo con la notifica dello stesso e il periodo di applicazione della misura decorre dalla notificazione del relativo decreto all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine stabilito nello stesso

    La Corte ha interpretato che l'efficacia della misura è collegata alla notifica del decreto; la redazione del verbale di sottoposizione non è necessaria per l'efficacia, salvo ipotesi particolari disciplinate dai commi 2-bis e 2-ter.

  • D.Lgs. 159/2011, art. 75

    La norma punisce la violazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista dal comma 2 (per l'aggravamento delle prescrizioni, come l'obbligo di soggiorno) perché tale prescrizione era già efficacemente operativa per effetto della notificazione del relativo decreto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte, valutati i profili di colpa in relazione all'inammissibilità del ricorso, di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata nel caso con la condanna al pagamento di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 1, n. 16447/2021; Sez. U., n. 51407/2018)

    richiamati i precedenti secondo cui la notifica rende esecutivo il decreto e la redazione del verbale non rileva per l'efficacia

    La Corte si è uniformata ai precedenti secondo cui la notifica del decreto è l'elemento costitutivo dell'efficacia della misura; il verbale ha rilievo solo nelle fattispecie espressamente previste dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14.

Massime di principio

  • La misura di prevenzione (sorveglianza speciale) diviene esecutiva con la notificazione del decreto: la notificazione è l'atto che rende operative le prescrizioni.
  • La mancata redazione immediata del verbale di sottoposizione non annulla l'efficacia della misura, salvo i casi specifici previsti dalla legge (es. sospensione per misura cautelare o detenzione inferiore a due anni).
  • Se una prescrizione (es. obbligo di soggiorno) è stata aggiunta con un nuovo provvedimento, essa diventa efficace dalla notificazione del nuovo decreto: per valutare l'esistenza dell'aggravante occorre verificare le notificazioni effettivamente effettuate.
  • In sede di ricorso alla Cassazione occorre dedurre vizi non manifestamente infondati: motivi chiaramente pretestuosi o infondati possono portare a dichiarazione di inammissibilità e a sanzioni ex art. 616 c.p.p.
  • La difesa che invoca l'inefficacia di una misura per difetto di verbale deve provare l'assenza della notificazione o l'esistenza delle particolari condizioni previste dalla norma che incidono sull'efficacia (es. sospensione della misura).

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