Cassazione Penale, Sentenza n. 17523/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, mediante difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 14 D.Lgs. 159/2011: sosteneva che la mancata o difettosa redazione del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione avrebbe reso inefficaci le prescrizioni (in particolare l'obbligo di soggiorno) e che perciò non sarebbe ricorribile l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 75 D.Lgs. 159/2011, prospettando la necessità di riconsiderare la fattispecie ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, richiamando il principio secondo cui il decreto che dispone la sorveglianza speciale diviene esecutivo con la notifica e il periodo di applicazione decorre dalla notificazione (art. 14, comma 1, D.Lgs. 159/2011); la redazione del verbale di sottoposizione non incide sull'efficacia del decreto se non nelle ipotesi particolari previste dai commi successivi (es. sospensione per custodia cautelare o detenzione inferiore a due anni). Dagli atti risultava inoltre che i decreti e le notifiche relative (compreso quello che aggiungeva l'obbligo di soggiorno) erano stati correttamente depositati e notificati prima dell'accertamento contestato, per cui l'aggravante era effettivamente operante. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011, art. 14
il decreto con il quale è disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale diviene esecutivo con la notifica dello stesso e il periodo di applicazione della misura decorre dalla notificazione del relativo decreto all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine stabilito nello stesso
La Corte ha interpretato che l'efficacia della misura è collegata alla notifica del decreto; la redazione del verbale di sottoposizione non è necessaria per l'efficacia, salvo ipotesi particolari disciplinate dai commi 2-bis e 2-ter.
D.Lgs. 159/2011, art. 75
La norma punisce la violazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista dal comma 2 (per l'aggravamento delle prescrizioni, come l'obbligo di soggiorno) perché tale prescrizione era già efficacemente operativa per effetto della notificazione del relativo decreto.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte, valutati i profili di colpa in relazione all'inammissibilità del ricorso, di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata nel caso con la condanna al pagamento di euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 1, n. 16447/2021; Sez. U., n. 51407/2018)
richiamati i precedenti secondo cui la notifica rende esecutivo il decreto e la redazione del verbale non rileva per l'efficacia
La Corte si è uniformata ai precedenti secondo cui la notifica del decreto è l'elemento costitutivo dell'efficacia della misura; il verbale ha rilievo solo nelle fattispecie espressamente previste dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14.
Massime di principio
- La misura di prevenzione (sorveglianza speciale) diviene esecutiva con la notificazione del decreto: la notificazione è l'atto che rende operative le prescrizioni.
- La mancata redazione immediata del verbale di sottoposizione non annulla l'efficacia della misura, salvo i casi specifici previsti dalla legge (es. sospensione per misura cautelare o detenzione inferiore a due anni).
- Se una prescrizione (es. obbligo di soggiorno) è stata aggiunta con un nuovo provvedimento, essa diventa efficace dalla notificazione del nuovo decreto: per valutare l'esistenza dell'aggravante occorre verificare le notificazioni effettivamente effettuate.
- In sede di ricorso alla Cassazione occorre dedurre vizi non manifestamente infondati: motivi chiaramente pretestuosi o infondati possono portare a dichiarazione di inammissibilità e a sanzioni ex art. 616 c.p.p.
- La difesa che invoca l'inefficacia di una misura per difetto di verbale deve provare l'assenza della notificazione o l'esistenza delle particolari condizioni previste dalla norma che incidono sull'efficacia (es. sospensione della misura).
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