Cassazione Penale, Sentenza n. 41817/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per tentata rapina aggravata dall'uso dell'arma. Deduce: (i) vizio di motivazione nella valutazione delle proprie dichiarazioni (giustificazioni sul permanere in farmacia e sul possesso del coltello) che avrebbero dovuto riconsiderare la colpevolezza; (ii) violazione dell'art. 628 c.p., sostenendo l'assenza della finalità di arricchimento e configurando la condotta come richiesta di elemosina/aiuto piuttosto che rapina; (iii) omessa o insufficiente motivazione in ordine al calcolo della pena, al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, alla quantificazione della riduzione per il tentativo e per il rito abbreviato; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale e le condizioni di degrado socioeconomico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la ricostruzione di merito svolta da Tribunale e Corte d'appello, confermando che i giudici di merito hanno correttamente valutato le dichiarazioni della persona offesa e gli elementi probatori che indicano l'intento di costringere al pagamento mediante minaccia e uso dell'arma. Sul piano della pena, la Cassazione ha rilevato che la Corte di appello ha riconosciuto la diminuente per il tentativo, il beneficio del rito e l'attenuante della lieve entità prevalente sull'aggravante, arrivando a una pena finale favorevole (mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 533 di multa); pur riconoscendo una carenza motivazionale tecnica nel dettaglio del calcolo, ha ritenuto la decisione non lesiva per il ricorrente. Ha inoltre ritenuto infondata la richiesta delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi di resipiscenza o collaborazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
La condotta è stata ricondotta alla rapina (tentata) aggravata dall'uso dell'arma: la Corte ha ritenuto provato l'intento di procurarsi indebitamente denaro mediante minaccia, escludendo che si trattasse di una mera richiesta di elemosina.
art. 56 cod. pen.
Applicazione della diminuzione di pena per il tentativo: la Corte ha operato una riduzione superiore al terzo, determinando la pena su base prossima al minimo edittale.
art. 69 cod. pen.
Bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte d'appello ha ritenuto prevalente l'attenuante della lieve entità sul'aggravante dell'uso dell'arma, anche se la motivazione analitica del bilanciamento non è stata esplicitata.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto della valutazione della prova: la Cassazione sottolinea i limiti del riesame del merito, ribadendo che non può sostituirsi ai giudici di merito in una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione in Cassazione riguardanti la valutazione della prova; molte delle censure del ricorrente sono state ritenute precluse perché sostanzialmente richieste di riconsiderazione del merito.
art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati a supporto del principio secondo cui la Cassazione non può riformulare la valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito; le censure che mirano a diverso apprezzamento probatorio risultano inammissibili.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non svolge un nuovo esame del merito né può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della prova: i motivi che propongono una diversa lettura dei fatti, senza rilevare vizi logici specifici nella motivazione, sono generalmente inammissibili o infondati.
- Per distinguere tra una richiesta (es. elemosina) e un reato come la rapina, è decisiva la prova dell'intento di procurarsi indebitamente denaro mediante minaccia o violenza; la presenza di minacce esplicite o comportamenti intimidatori rafforza la configurazione della rapina anche se il soggetto è rimasto sul luogo e possiede un'arma.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) deve essere motivato, ma quando la determinazione della pena è estremamente favorevole al condannato (vicina al minimo), la Cassazione può considerare la censura generica e non provata se il ricorrente non dimostra un concreto pregiudizio.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti e positivi sul comportamento e sulla personalità (segni di resipiscenza, collaborazione, partecipazione al processo); la sola condizione di degrado socioeconomico non basta di per sé.
- Nel processo abbreviato e nel calcolo delle riduzioni (tentativo, rito), il difensore dovrebbe richiedere espressa e chiara motivazione sul criterio matematico adottato dal giudice per rendere il vizio impugnabile: l'assenza di tale dettaglio può essere superata se l'esito finale risulta più che favorevole per l'imputato.
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