Cassazione Penale, Sentenza n. 37652/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che confermava la condanna per truffa aggravata relativa a un contratto di locazione e ai lavori di ristrutturazione non comunicati in presenza di una procedura espropriativa. Ha proposto due motivi: (1) vizio per prescrizione del reato, sostenendo che il momento consumativo fosse al momento della sottoscrizione del contratto (23 luglio 2014) o al più tardi al silenzio tenuto dall'imputato dopo il pignoramento, con conseguente maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza di appello; (2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per aver la Corte d'Appello individuato una diversa data di consumazione, altersando la correlazione tra capo di imputazione e motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha condiviso la qualificazione della fattispecie come "truffa a consumazione prolungata": la condotta originaria generava effetti prolungati (accrescimento del valore dell'immobile e successivi pagamenti periodici dei canoni), per cui il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della situazione di illiceità, individuata nel pagamento dell'ultimo dei quattro canoni esentati dall'accordo, collocabile al 23/07/2017; alla data della sentenza di appello (14/07/2022) la prescrizione non era quindi maturata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la rinnovata indicazione della data terminale non abbia modificato gli elementi essenziali del fatto né pregiudicato il diritto di difesa: si è trattato di integrazione della data ai fini della qualificazione come reato perdurante, non di mutamento sostanziale dell'accusa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00; nulla è stato riconosciuto alla parte civile per spese di grado.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per le spese e altre conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente alle spese del procedimento a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte precisa che la violazione sussiste solo se la modifica della imputazione altera gli elementi essenziali del fatto così da ledere il diritto di difesa; una modifica formale o una integrazione della data terminale in un reato perdurante non integra la violazione.
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata per svolgere il ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata rispettata e il ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Se la condotta criminosa produce effetti periodici o protratti nel tempo (es. pagamenti ricorrenti), può qualificarsi come reato a consumazione prolungata e la prescrizione decorre dalla cessazione dello stato di illiceità, non necessariamente dalla singola condotta iniziale.
- La determinazione della data di cessazione della situazione illecita (termine da cui far decorrere la prescrizione) deve fondarsi sulla ricostruzione fattuale degli effetti persistenti; se il giudice di merito motiva tale ricostruzione in modo coerente, la decisione è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- La modifica temporale della data di consumazione non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la violazione sussiste solo quando la modifica incide sugli elementi essenziali del fatto e pregiudica il diritto di difesa.
- In sede di impugnazione è rischioso limitarsi a censure formali sulla data di consumazione senza contestare in modo dettagliato la ricostruzione della perdurante situazione illecita; occorre proporre elementi probatori o argomentazioni che mostrino come la ricostruzione pregiudichi il contraddittorio o il diritto di difesa.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile prima che il giudice di legittimità possa esaminare questioni come la prescrizione sopravvenuta, il Collegio non può rilevare d'ufficio la prescrizione e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie per gravità o colpa dell'impugnazione.
- La difesa che contesta la decorrenza della prescrizione dovrebbe indicare con chiarezza la data di inizio e di cessazione della condotta illecita e proporre mezzi di prova o censure specifiche sulla valenza delle vicende periodiche (es. pagamenti) ai fini della decorrenza del termine estintivo.
- Quando la parte civile si limita a chiedere la conferma della sentenza senza contributi sostanziali nel grado, può non ottenere il riconoscimento di spese o rimborsi per il grado di cassazione.
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