Cassazione Penale, Sentenza n. 15954/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Jovanovic: unico motivo volto a censurare la motivazione della Corte di appello in ordine alla rideterminazione della pena; si contesta la valutazione di equivalenza tra le circostanze attenuanti e le aggravanti (recidiva e danno patrimoniale di particolare rilevanza) ritenendo che avrebbe dovuto prevalere il favorevole apprezzamento delle attenuanti con conseguente riduzione della pena. Davidovic: primo motivo di merito (vizio di motivazione) per mancata assoluzione dal reato di truffa, sostenendo la mancanza dell'elemento dell'artificio o raggiro e prospettando un possibile concorso della persona offesa; secondo motivo (comune al coimputato) sul trattamento sanzionatorio e sulla presunta ingiustificata discrepanza rispetto al minimo edittale e alla media della pena; terzo motivo sulla violazione per omissione di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità ex art. 20‑bis cod. pen., lamentando che la Corte d'appello non si sia pronunciata sulla istanza formulata con motivi nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul merito: il primo motivo di Davidovic (richiesta di assoluzione) è stato ritenuto manifestamente infondato perché le sentenze di merito hanno dato conto, con richiamo a plurime e convergenti fonti di prova (anche conversazioni telefoniche), dell'esistenza di artifici e raggiri e dell'induzione in errore della persona offesa; il motivo comune sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto infondato dato il grave disvalore delle condotte, la recidiva, l'ingente danno patrimoniale e la motivazione adeguata della Corte d'appello sul discostamento dal minimo edittale, nonché la deference al giudizio discrezionale di merito nella comparazione delle circostanze; il terzo motivo di Davidovic (sostituzione pena con lavori di pubblica utilità) è stato dichiarato inammissibile perché tardivo (la richiesta avrebbe dovuto essere formulata in appello) e privo del consenso espresso dell'imputato (mancanza di procura speciale per il consenso), sicché anche un eventuale giudizio di rinvio non avrebbe prodotto esito favorevole. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 640 (truffa)
La Corte ha confermato la ricostruzione fattuale che integra gli elementi tipici della truffa (artifici e raggiri e induzione in errore della persona offesa), ritenendo fondate le valutazioni probatorie delle corti di merito
Codice penale, artt. 110 e 61, comma 1, n. 7 (concorso e aggravante della recidiva)
artt. 110, 61, comma 1, n. 7, cod. pen.
La Corte ha ritenuto legittima la considerazione della recidiva come aggravante con efficace incidenza sul trattamento sanzionatorio, senza che la valutazione di equivalenza dedotta dai ricorrenti appaia illogica
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) (vizio di motivazione)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
I vizi di motivazione denunciati sono stati valutati e ritenuti infondati quando le decisioni di merito forniscono spiegazioni congrue e riferimenti probatori idonei; le censure devono essere più che generiche per superare la soglia di manifesta infondatezza
Codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 (camera di consiglio non partecipata)
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1, c.p.p.
La trattazione in camera di consiglio non partecipata è stata effettuata ai sensi delle norme indicate, senza rilievi di illegittimità procedurale
Codice di procedura penale, art. 585, comma 4 (motivi nuovi in appello)
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le questioni che potevano essere sollevate in appello devono essere tempestivamente proposte; la tardività della richiesta di pena sostitutiva è rilevante ai fini di ammissibilità
Codice penale, art. 20‑bis (pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità)
L'applicazione della pena sostitutiva è soggetta a condizioni normative e procedurali: la richiesta tempestiva e il consenso dell'imputato; l'omessa decisione di merito su una domanda tardiva e priva della procura adeguata non configura vizio annullabile
Decreto legislativo n. 150/2022, art. 1, comma 1, lett. d (riforma con estensione delle pene principali)
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 1, comma 1, lett. d
La norma ha ampliato il catalogo delle pene principali dal 30/12/2022; la Corte rileva che l'istituto era utilizzabile sin dalla predetta data e quindi la richiesta successiva in sede di motivi aggiunti è tardiva
Decreto legislativo n. 689/1981, art. 58, comma 3 (consenso dell'imputato per pene sostitutive)
art. 58, comma 3, d.lgs. n. 689 del 1981
La pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità, semilibertà, detenzione domiciliare) richiede il consenso espresso dell'imputato, espresso personalmente o tramite procuratore speciale; la mancanza di tale consenso invalida la richiesta
Codice di procedura penale, art. 616 (condanna per spese e ammenda in caso di inammissibilità)
In presenza di profili di inammissibilità rilevati, la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo)
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01
Richiamata per il principio secondo cui il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito e sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da sufficiente motivazione e non arbitraria
Massime di principio
- Le censure sulla motivazione della Corte di merito richiedono una dimostrazione puntuale di illogicità o contraddittorietà: valutazioni probatorie ricostruite con riferimenti concreti sono difficilmente ribaltabili in Cassazione
- La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo l'arbitrarietà o la manifesta illogicità e non il giudizio valutativo in sé
- Le istanze relative a misure o forme alternative della pena (es. lavori di pubblica utilità introdotti o estesi da riforme) devono essere proposte tempestivamente (in appello se già possibile) per non essere dichiarate tardive
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive che richiedono il consenso dell'imputato deve essere corredata dal consenso espresso o da procura speciale del difensore; l'assenza del consenso rende inammissibile o improduttiva la domanda
- Le modifiche normative che ampliano l'ambito delle pene applicabili producono effetti solo a partire dalla loro entrata in vigore; la mancata tempestiva sollevazione delle istanze in base alla nuova disciplina può comportare decadenza
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi risultano manifestamente infondati o tardivi, e può irrogare ammenda in presenza di profili di inammissibilità rilevanti
- Nelle contestazioni relative alla dinamica fattuale (es. attribuzione di artifici o raggiri) la valutazione delle prove indirette e delle conversazioni acquisite può fornire adeguata base per la condanna se la motivazione di merito è congrua
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