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Sentenza

Sentenza n. 19/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rilascio del porto d’armi ad uso difesa personale; di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato

Giustizia amministrativa202204119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio del rilascio del porto di pistola per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Caserta, deducendo, in primo luogo, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'amministrazione avrebbe meramente riprodotto le ragioni del preavviso di diniego senza esaminare effettivamente le osservazioni presentate e senza procedere all'audizione richiesta. In secondo luogo, ha contestato la valutazione di inaffidabilità fondata su deferimenti risalenti nel tempo, non sfociati in condanne penali, e su occasionali controlli in compagnia di persone con precedenti di polizia. Il ricorrente ha inoltre sostenuto la sussistenza di un concreto bisogno di protezione, in ragione dell'attività commerciale esercitata, dei tentativi di furto e rapina subiti, degli orari prevalentemente notturni, dell'isolamento del locale e del trasporto degli incassi. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dal diniego illegittimo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha affermato che il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata sia all'assenza di elementi di inaffidabilità sia alla dimostrazione di uno specifico, concreto e attuale bisogno di difesa personale. L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può fondare il giudizio di inaffidabilità anche su fatti non penalmente accertati, su vicende personali e su condotte non riconducibili alla buona condotta, senza necessità di una condanna penale, di una misura di pubblica sicurezza o di un accertato abuso delle armi. Il diniego ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede la prova della pericolosità sociale del richiedente. Il bisogno di armarsi non può essere desunto dalla sola attività professionale, dalla consistenza degli interessi patrimoniali, dalla movimentazione di denaro o da un contesto genericamente esposto a rischi, ma deve risultare da circostanze specifiche e attuali. Nel caso concreto, la Prefettura ha valutato autonomamente l'attività commerciale, le modalità di sicurezza già presenti e i precedenti comportamenti del richiedente, motivando ragionevolmente il difetto del dimostrato bisogno e dell'affidabilità. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità o al palese travisamento dei fatti, non ravvisati. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, essendo stato garantito il contraddittorio procedimentale e risultando adeguate istruttoria e motivazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il rilascio del porto d'armi per difesa personale richiede la prova di un bisogno concreto, specifico e attuale; il porto d'armi costituisce un'eccezione al generale divieto di portare armi.

  • artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il rilascio del titolo presuppone l'affidabilità e la buona condotta del richiedente; tali requisiti possono essere valutati anche sulla base di fatti non sfociati in condanna penale.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Non è configurata violazione della partecipazione procedimentale quando l'amministrazione garantisce il contraddittorio e svolge un'istruttoria adeguata, dando conto delle ragioni del diniego.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato quale disposizione che esprime il generale divieto di portare armi, rispetto al quale il porto d'armi rappresenta un'eccezione.

  • art. 4 l. n. 110/1975

    Richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto di portare armi.

Massime di principio

  • Il porto d'armi per difesa personale non costituisce un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi; il richiedente deve dimostrare, per ciascun rilascio o rinnovo, un bisogno concreto, specifico e attuale di protezione.
  • La mera appartenenza a una categoria professionale, lo svolgimento di un'attività economica, la disponibilità o movimentazione di somme di denaro e l'esposizione a un rischio generico non provano, da soli, il dimostrato bisogno richiesto per il porto d'armi.
  • Il giudizio di inaffidabilità ai fini del rilascio del porto d'armi può fondarsi anche su fatti non sfociati in condanna penale, su vicende personali non penalmente rilevanti e su elementi incompatibili con la buona condotta; non è necessaria la prova della pericolosità sociale o di un precedente abuso delle armi.
  • La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi è ampiamente discrezionale e il diniego è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti.
  • La motivazione del diniego di porto d'armi è adeguata quando consente di comprendere le ragioni per cui sono ritenuti insussistenti il bisogno concreto di armarsi e il requisito dell'affidabilità, anche sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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