Cassazione Penale, Sentenza n. 11621/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la 'abitualità' della condotta sulla base di un unico precedente specifico; in subordine si chiedeva l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondata la censura sull'art. 131-bis, affermando che la giurisprudenza consente di ricondurre l'elemento della 'serialità' alla configurazione dell'abitualità anche senza la verifica di distinti reati; ha inoltre richiamato il precedente specifico del ricorrente (decreto penale di condanna 2023 per fatti analoghi del marzo 2023) che legittima la valutazione di abitualità. Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere cause estintive sopravvenute e, comunque, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che il reato non fosse ancora prescritto computando le sospensioni previste dalla legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, Codice della strada
La fattispecie di guida senza titolo abilitativo è sanzionata penalmente quando la stessa violazione sia stata contestata nei due anni precedenti; la reiterazione nel biennio è elemento essenziale della fattispecie rilevante.
art. 131-bis, Codice penale
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma contiene cause ostative (comma 4) quali l'abitualità. La Corte richiama giurisprudenza secondo cui la 'serialità' può costituire elemento sufficiente per configurare l'abitualità e, quindi, escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis, senza necessità di accertare distinti reati separati.
legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), art. 159, commi 2-4
Per i reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019 si applicano sospensioni del corso della prescrizione previste dalla legge n. 103/2017; la Corte territoriale ha computato tali sospensioni e ha ritenuto che il reato non fosse prescritto.
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj)
Orientamento della Suprema Corte secondo cui la serialità può essere elemento della fattispecie idoneo a configurare l'abitualità senza necessità di provare la presenza di distinti reati; utilizzato per giustificare l'esclusione dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- Quando la fattispecie penale richiede la reiterazione della stessa violazione entro un arco temporale (es. biennio), la 'serialità' delle condotte può essere considerata elemento sufficiente per configurare l'abitualità anche se non emergono distinti reati formalmente separati.
- Per contestare l'esclusione dell'art. 131-bis è necessario un confronto critico e motivato con i ragionamenti dei giudici di merito: la mera ripetizione degli stessi argomenti già respinti in appello è in genere inammissibile o manifestamente infondata.
- I precedenti successivi al fatto per cui si procede (anche accertabili incidentalmente, come decreti penali esecutivi) possono essere utilizzati dal giudice per valutare l'abitualità e l'assenza di resipiscenza.
- Se la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, non può essere fatto valere in questo grado un effetto estintivo sopravvenuto (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) per impedire il consolidarsi della condanna.
- In casi di reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 occorre considerare l'applicazione della legge n. 103/2017 che sospende il corso della prescrizione; ciò può incidere sul momento in cui la prescrizione si perfeziona.
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