Cassazione Penale, Sentenza n. 14421/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva per prelievi in danaro (capo A), nonostante perizia e accertamenti avessero evidenziato versamenti corrispondenti ai prelevamenti; denuncia errore di applicazione della legge fallimentare e processuale, travisamento delle prove e vizi di motivazione per avere la Corte ritenuto possibile che i versamenti provenissero da entrate 'in nero' non dimostrate. Altri motivi censurano l'inversione dell'onere della prova in relazione a cessioni contestate e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, in modo assorbente, il primo motivo. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio, rilevando che in sede di merito non era stata dimostrata la distrazione del patrimonio sociale: la perizia aveva evidenziato una sostanziale coincidenza tra prelievi e versamenti e la Corte d'appello non ha fornito elementi concreti a sostegno della congettura che i versamenti provenissero da somme non contabilizzate. La Corte di Cassazione ha quindi disposto che la Corte di appello corregga le aporie argomentative nel nuovo esame, conservando tuttavia la sua autonomia di valutazione dei fatti entro i limiti indicati.
Norme richiamate
legge fallimentare (principi sulla bancarotta fraudolenta)
La nozione di distrazione è collegata al distacco di beni o liquidità dal patrimonio dell'impresa poi fallita, con conseguente depauperamento lesivo delle ragioni dei creditori; il reato può realizzarsi anche quando il ricavato sia impiegato per finalità diverse da quelle aziendali.
normativa/processuale penale (onere della prova)
La sentenza richiama il principio che incombe sull'accusa l'onere di dimostrare il depauperamento patrimoniale e la destinazione diversa delle somme; non è sufficiente un'ipotesi congetturale sull'origine non contabilizzata dei versamenti.
giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 5 n. 44891 del 09/10/2008 Rv. 241830 e altri precedenti citati
Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008 Rv. 241830; Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 Rv. 260486; Sez. 5 n. 48872 del 14/07/2022 Rv. 283893; Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031; Sez. 5 n. 8755 del 23/03/1988 Rv. 179047
La giurisprudenza consolidata interpreta la nozione di distrazione in senso ampio, ricomprendendo qualsiasi atto che determini la fuoriuscita del bene dal patrimonio dell'impresa in modo da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari; tuttavia richiede elementi di fatto concreti per ritenere il depauperamento.
principi sul valore della perizia contabile in contabilità semplificata
La contabilità semplificata non esclude la possibilità di ricostruire movimenti mediante perizia; se la perizia rileva sostanziale corrispondenza tra prelievi e versamenti, la Corte non può svalutare tali risultati con mere ipotesi prive di riscontro.
Massime di principio
- In reati di bancarotta fraudolenta per distrazione è necessario provare il depauperamento effettivo del patrimonio dell'impresa; la semplice presenza di prelievi non è sufficiente se sussistono versamenti riconducibili ai medesimi movimenti.
- La ricostruzione contabile effettuata da consulenti tecnici ha valore probatorio rilevante anche in presenza di contabilità semplificata; la loro opera non può essere neutralizzata da mere congetture sull'origine 'in nero' dei fondi senza elementi probatori concreti.
- L'onere di provare che le somme siano state sottratte alla garanzia dei creditori grava sull'accusa; dubbi o aporie probatorie favorevoli all'imputato impongono un riesame o, se persistenti, possono portare all'annullamento della condanna.
- Quando la Corte d'appello riafferma una responsabilità penale dopo una perizia che mostra corrispondenze significative tra movimenti, deve motivare con elementi fattuali precisi perché ritiene che tali corrispondenze non dimostrino l'assenza di distrazione.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe evidenziare e documentare le partite di giro e le riconciliazioni tra conti, mentre l'accusa deve offrire riscontri oggettivi per contestare l'origine lecita o la destinazione aziendale dei versamenti.
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