Cassazione Civile, Ordinanza n. 00168/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un'azienda sanitaria locale per il pagamento di fatture relative ai maggiori costi sostenuti nell'anno 2004 per attività assistenziale resa a pazienti in stato vegetativo persistente. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che mancava la specifica autorizzazione/accreditamento regionale prevista dalla disciplina sanitaria regionale e nazionale per l'attivazione del servizio. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda subordinata di indebito arricchimento. La corte d'appello aveva respinto l'appello della struttura. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992, dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 32 Cost., sostenendo che la ULSS avesse un autonomo potere di iniziativa contrattuale anche senza autorizzazione regionale, che il rapporto con il SSN avrebbe base negoziale e che la remunerazione dovesse spettare per il contratto comunque stipulato; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indebito arricchimento, con violazione degli artt. 36, 183, 633 e 645 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che nel servizio sanitario nazionale il passaggio al regime di accreditamento non ha mutato la natura sostanzialmente concessoria del rapporto tra pubblica amministrazione e strutture private; non può gravare sulle regioni alcun obbligo di remunerare prestazioni rese in assenza di un provvedimento regionale di accreditamento, né al di fuori di specifici rapporti contrattuali conseguenti a tale accreditamento. Poiché era pacifico che la struttura non aveva ottenuto l'accreditamento per le prestazioni fatturate, la pretesa al pagamento non poteva fondarsi su eventuali accordi diretti con la ULSS. Sul secondo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la corte d'appello non aveva omesso di pronunciare, ma aveva dichiarato l'appello inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; il ricorso non censurava tale ratio decidendi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 502/1992
Richiamato insieme alle altre disposizioni sul riordino sanitario per escludere che attribuisca alla ULSS un potere contrattuale svincolato dall'accreditamento regionale.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
La Corte lo legge nel senso che l'erogazione remunerabile di prestazioni sanitarie private presuppone il previo provvedimento amministrativo di accreditamento.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Le prestazioni sono remunerabili solo nell'ambito di specifici rapporti contrattuali consequenziali all'accreditamento.
art. 1418 c.c.
È evocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che vi sia violazione di norme imperative in presenza della mancanza dell'accreditamento.
art. 32 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di tutela della salute, ma non vale a superare il requisito dell'accreditamento.
art. 342 c.p.c.
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per genericità è ricondotta alla mancanza di specifiche critiche alla decisione di primo grado.
art. 36 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma senza incidere sulla ratio della decisione d'appello.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla domanda subordinata di arricchimento, ma non decisivo.
art. 633 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di procedimento monitorio e opposizione.
art. 645 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel servizio sanitario nazionale, il rapporto tra amministrazione e struttura privata mantiene natura sostanzialmente concessoria anche dopo il passaggio al regime dell'accreditamento; la remunerazione delle prestazioni presuppone il previo accreditamento regionale e i conseguenti rapporti contrattuali specifici.
- In assenza di provvedimento amministrativo di accreditamento, non sorge un obbligo per la Regione o per l'azienda sanitaria di pagare prestazioni sanitarie rese da una struttura privata, neppure se sia allegata una convenzione o un comportamento concludente dell'ente sanitario.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura per omessa pronuncia è inammissibile se la sentenza impugnata ha invece deciso la questione su una diversa ratio, come la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per genericità ex art. 342 c.p.c.; il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale ratio.
- La doglianza che non attacca la specifica ragione decisoria posta a fondamento della sentenza impugnata non consente il sindacato di legittimità e conduce all'inammissibilità del motivo.
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