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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20347/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione e trasporto ai fini di cessione di quasi 40 kg di marijuana; articola tre censure: 1) assenza dell'elemento soggettivo e mancanza di consapevolezza del contenuto dei sacchi, sostenendo di essersi limitato a svolgere il ruolo di corriere su disposizione del datore di lavoro (Oppedisano); 2) vizio nella valutazione dell'aggravante dell'ingente quantità e travisamento delle analisi tossicologiche, deducendo che le perizie utilizzate riguarderebbero l'intero sequestro in cooperativa e non solo i sacchi nel suo veicolo, e che alcuni reperti avrebbero un principio attivo sotto la soglia penalmente rilevante; 3) errore nel trattamento sanzionatorio, poiché la pena indicata sarebbe la pena finale già comprensiva delle diminuzioni per il rito abbreviato e non la pena base.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: il primo motivo attiene a valutazioni di merito riservate alla Corte territoriale, la quale ha valutato non credibile la versione di inconsapevolezza alla luce delle modalità di carico e del trasporto; il secondo motivo è infondato perché le analisi richiamate riguardavano i reperti sequestrati a bordo dell'auto del ricorrente (4 sacchi, complessivi 4,765 kg, corrispondenti a circa 190.000 dosi), superando la soglia per l'aggravante; il terzo motivo è privo di rilievo poiché la Corte ha correttamente ricostruito la dinamica delle diminuzioni per il rito e la pena finale. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, confermando la condanna e disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4; art. 80, comma 2

    Art. 73 disciplinante la detenzione e il traffico di stupefacenti; art. 80 comma 2 relativo alle circostanze aggravanti (ingente quantità). La Corte ha applicato tali norme ritenendo provata la detenzione e il trasporto con finalità di cessione e la sussistenza dell'aggravante per l'ingente quantità.

  • decreto ministeriale 11/04/2006 (tabella delle sostanze)

    Usato come riferimento tecnico per il confronto quantitativo; la Corte richiama la prassi interpretativa che considera l'aggravante in presenza di quantità molto superiori a soglie derivate dalla tabella ministeriale (richiamo alla soglia di 2000 volte nel caso Biondi).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., pronunce richiamate: Clarke, Facchini, Spina, Biondi)

    Principi di diritto indicati: limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito, esigenza di motivazione logica e congrua, nozione pratica di 'ingente quantità' e criteri di valutazione delle prove tecniche. La Corte ha applicato tali principi per escludere il riesame dei fatti e per confermare la valutazione probatoria della Corte d'appello.

Massime di principio

  • In casi di trasporto di sostanze stupefacenti, l'accertamento della consapevolezza del corriere è principalmente materia di merito: la Cassazione sindaca la motivazione solo se manca un articolato percorso logico-giuridico o è macroscopicamente illogica.
  • Per contestare l'addebito di "corriere inconsapevole" è essenziale fornire elementi precisi e credibili (es. destinatario, istruzioni ricevute, prove documentali o telefoniche) che rendano plausibile l'assenza di conoscenza del contenuto.
  • L'aggravante per ingente quantità si valuta anche in termini di numero di dosi ricavabili e non solo dal peso lordo: è rilevante il dato analitico sui reperti sequestrati nel veicolo e la loro riconducibilità ai singoli sacchi.
  • Le perizie tossicologiche e le classificazioni dei reperti, se riferibili direttamente agli oggetti sequestrati nel veicolo dell'imputato, possono essere utilizzate anche in processi con riti diversi, purché emerga la relazione tra reperto e imputato (catena di custodia e specificazione dei reperti).
  • Il sindacato di legittimità è limitato: la Cassazione non riforma decisioni fondate su valutazioni di fatto congruamente motivate; pertanto, i ricorsi che insistono su rivalutazioni probatorie rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • Nelle impugnazioni relative al calcolo della pena con rito abbreviato, occorre verificare la corretta applicazione delle diminuzioni; la mera asserzione di errore non è sufficiente se la motivazione del giudice di primo grado è adeguata e coerente.

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