Cassazione Civile, Ordinanza n. 38701/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore agricolo ha impugnato la decisione con cui l'ente previdenziale aveva cancellato il suo nominativo dagli elenchi anagrafici degli operai a tempo determinato del settore agricolo. La Corte d'appello, confermando il primo grado, ha ritenuto che la prova testimoniale non avesse superato i dubbi sull'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo e che, quindi, non fosse stato dimostrato il presupposto necessario per ottenere la reiscrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito al verbale ispettivo un valore probatorio tale da invertire l'onere della prova, facendolo gravare integralmente sul lavoratore; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e travisamento della prova, perché la prova testimoniale sarebbe stata invece sufficiente a dimostrare il rapporto subordinato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che sarebbero state ignorate dichiarazioni di altri operai indicati nel verbale ispettivo; 4) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna alle spese, nonostante la dichiarazione di esonero e la firma autografa apposta in calce al mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, una volta cancellato il lavoratore dagli elenchi agricoli a seguito di controllo dell'INPS, spetta al lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto alla reiscrizione e dei diritti previdenziali conseguenti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato. Il quarto motivo è stato respinto perché non specificamente dedotto e comunque perché il beneficio dell'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. opera solo nei giudizi in cui la prestazione previdenziale o assistenziale sia oggetto diretto della domanda, non quando sia chiesta la reiscrizione negli elenchi agricoli. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Dopo la cancellazione dagli elenchi agricoli a seguito di controllo dell'INPS, l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro e i suoi elementi costitutivi grava sul lavoratore che chiede la reiscrizione e le prestazioni consequenziali.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per denunciare un preteso travisamento della prova; la Corte non accoglie la censura.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per denunciare un preteso travisamento della prova; la Corte non accoglie la censura.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Usato quale parametro per i motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non può fondarsi sul solo mancato esame di elementi istruttori.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, per dedurre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
Richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
Richiamato per la riformulazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 152 disp. att. c.p.c.
L'esenzione dalle spese processuali è norma di diritto singolare e si applica solo ai giudizi in cui la prestazione previdenziale o assistenziale sia oggetto diretto della domanda; non opera per la domanda di reiscrizione negli elenchi agricoli.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993
Costituisce il fondamento della facoltà dell'INPS di disconoscere, a seguito di controllo, l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo e cancellare il lavoratore dagli elenchi.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione in camera di consiglio sulla base di proposta del relatore.
Massime di principio
- L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha funzione agevolatrice della prova; se l'INPS, nell'esercizio della propria facoltà di controllo, disconosce il rapporto e dispone la cancellazione, il lavoratore che chiede la reiscrizione deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto.
- La contestazione del valore delle risultanze istruttorie non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando il giudice di appello abbia già esaminato il fatto storico rilevante.
- Nel regime della "doppia conforme", il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'omesso esame di singoli elementi di prova non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico controverso è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- L'esenzione dalle spese processuali prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. opera soltanto nei giudizi in cui la prestazione previdenziale o assistenziale costituisce l'oggetto diretto della domanda e non si estende alle azioni volte alla sola reiscrizione negli elenchi agricoli.
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