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Legge

L.R. Abruzzo 39/2011

Disposizioni in materia di entrate.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 39/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo ridefinisce alcune entrate 2012 abolendo l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione e aumentando del 10% la tassa automobilistica, destinandone parte al bilancio. Interviene inoltre su bilancio 2011, Aeroporto d’Abruzzo, interventi per malati oncologici, occupazioni senza titolo di alloggi ERP e tutela della Pineta Dannunziana. Molte misure sono riferite al solo esercizio 2011 e alcune risultano poi dichiarate incostituzionali.

Disposizioni regionali abruzzesi in materia di entrate, bilancio e alcune variazioni settoriali

Disposizioni in materia di entrate, bilancio e interventi settoriali

La legge regionale Abruzzo n. 39 del 2011 contiene misure finanziarie e alcune modifiche puntuali a leggi regionali vigenti. La disciplina incide soprattutto su entrate tributarie, variazioni di bilancio per l’esercizio 2011 e su specifici interventi in materia di trasporti, assistenza sociale, edilizia residenziale pubblica e tutela ambientale.

Entrate regionali e decorrenze tributarie

La legge sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita dalla L.R. 1/2011. Contestualmente dispone che, dalla stessa data, la tassa automobilistica regionale sia aumentata del 10%.

Le maggiori entrate derivanti da tale aumento sono destinate, fino all’importo massimo di 13 milioni di euro, alle finalità già previste dall’art. 9, comma 1, della L.R. 1/2011, in sostituzione del gettito che sarebbe derivato dall’imposta soppressa.

Interventi per l’Aeroporto d’Abruzzo

Per l’anno 2011 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare attività di promozione a favore dell’Aeroporto d’Abruzzo, fino a un importo massimo di 4 milioni di euro, per finanziare gli interventi previsti dalla L.R. 57/2001 sulla valorizzazione dell’aeroporto.

La copertura finanziaria è indicata nel testo mediante risorse regionali ridotte o reiscritte sui capitoli di bilancio richiamati dalla legge. Tuttavia la disciplina è stata oggetto di censura costituzionale: le note riportano che la Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, lettere b) e c), della L.R. 35/2011 come sostituito da questa legge.

Interventi a favore dei malati oncologici e dei pazienti trapiantati

La legge sostituisce l’art. 31 della L.R. 35/2011 e destina, per l’esercizio finanziario corrente, le entrate derivanti dall’applicazione dell’art. 85 della L.R. 15/2004, quantificate in 200.000 euro, al finanziamento di interventi sociali per i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati.

Vengono inoltre estesi a tali soggetti i sussidi previsti dall’art. 5, comma 3, della L.R. 19/1977, con erogazione secondo le modalità già vigenti per quei sussidi. Anche questa disciplina è stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, secondo le note richiamate nel testo.

Variazioni di bilancio per il 2011

La legge apporta una variazione al bilancio di previsione 2011, con un incremento di 100.000 euro in competenza e cassa:

  • tra le entrate, per i proventi da attività vivaistico-forestale;
  • tra le spese, per il contributo alle ATER contro l’abusivismo nell’edilizia residenziale pubblica.

Assegnazione di alloggi ERP occupati senza titolo

Viene sostituita la disciplina regionale sull’edilizia residenziale pubblica prevedendo che, nei confronti di chi alla data del 31 ottobre 2011 occupi senza titolo un alloggio ERP, sia consentita l’assegnazione dell’alloggio, nel rispetto delle condizioni previste dalla L.R. 55/1986.

Si tratta quindi di una misura eccezionale e riferita a una situazione fotografata a una data precisa.

Interventi sulla Pineta Dannunziana

La legge modifica la disciplina della Riserva naturale provinciale “Pineta Dannunziana” consentendo, esclusivamente per l’area della riserva interessata dalla riviera (assi viari, spartitraffico e marciapiedi), alcuni interventi specifici:

  • eliminazione della carreggiata lato mare;
  • creazione di un parco pubblico con percorsi pedonali e ciclabili in sostituzione della carreggiata eliminata;
  • realizzazione di un sovrappasso verde per ricongiungere la pineta al mare attraverso l’area dell’ex camping.

Regime temporale, efficacia e limiti pratici

Molte disposizioni della legge sono limitate all’esercizio finanziario 2011 oppure producono effetti dal 1° gennaio 2012. In più, alcune modifiche introdotte risultano, secondo le note del testo, colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale. Per questo la legge ha oggi rilevanza soprattutto ricostruttiva o storica, più che applicativa in concreto.

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