L.R. Abruzzo 42/2011
Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina finalità, confini, organi, strumenti di pianificazione, vigilanza, personale, sanzioni e misure di incentivazione del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, in Abruzzo. Il testo vigente recepisce successive modifiche e alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime o abrogate; restano rilevanti le regole sull’assetto del Parco e sulla gestione territoriale e ambientale.
Disciplina del Parco Naturale Regionale Sirente Velino
Disciplina del Parco Naturale Regionale Sirente Velino
La legge regionale Abruzzo n. 42/2011 definisce l’assetto del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, i suoi organi, gli strumenti di pianificazione e il regime di tutela del territorio. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e riguarda la gestione del Parco e delle aree ricomprese nel suo perimetro.
Finalità del Parco
La normativa orienta la gestione del Parco alla tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio, con una forte integrazione tra conservazione naturalistica e sviluppo sostenibile. Le finalità comprendono, tra l’altro:
- tutela di specie, habitat, caratteristiche geologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e paleontologiche;
- protezione e reintroduzione di specie autoctone, con particolare attenzione a quelle tutelate dalle direttive Habitat e Uccelli;
- attuazione delle misure di conservazione previste per ZSC e ZPS ricadenti nel perimetro del Parco;
- fruizione ampliata del territorio per fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi;
- promozione di sviluppo sostenibile, riduzione dei rifiuti e uso di energie a basso impatto;
- valorizzazione delle attività ecocompatibili, eco-turistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica;
- manutenzione del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico;
- promozione della ricerca scientifica;
- salvaguardia delle tradizioni, dei centri storici e dei nuclei rurali;
- sostegno a occupazione, cooperazione e attività produttive compatibili.
Perimetro, comuni compresi e articolazione territoriale
Il territorio del Parco è individuato dalla cartografia allegata alla legge. Il testo consolidato richiama tre aree comprensoriali:
- Area Subequana;
- Area Marsicana;
- Area dell’Altopiano Sirente Velino.
Il Consiglio direttivo e gli altri organi rappresentativi devono garantire la rappresentatività di ciascuna area comprensoriale. La legge prevede anche una possibile articolazione del territorio in zone a differente intensità di tutela:
- Zona A, di riserva integrale;
- Zona B, di riserva generale;
- Zona C, di protezione;
- Zona D, di sviluppo.
Ente Parco e organi di gestione
La gestione del Parco è affidata all’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, ente di diritto pubblico che esercita direzione e amministrazione del Parco.
Gli organi dell’Ente sono:
- Presidente;
- Consiglio direttivo;
- Comunità del Parco;
- Revisore unico.
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco e d’intesa con l’Assessore competente. Il Consiglio direttivo è composto da sette membri complessivi, compreso il Presidente:
- tre membri designati dalla Comunità del Parco e nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
I componenti durano in carica cinque anni, non sono rieleggibili per più di due volte consecutive e il Consiglio direttivo è validamente costituito con almeno quattro membri. In caso di mancata designazione, la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive secondo la procedura stabilita.
La Comunità del Parco è composta dai sindaci o loro delegati e dal Presidente della Provincia o suo delegato dei Comuni e delle Province, anche solo parzialmente, compresi nel Parco. In caso di vacanza degli organi direttivi, la Giunta regionale può nominare un Commissario.
Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale, dura in carica cinque anni e svolge il controllo contabile e finanziario, con relazione su bilancio preventivo e consuntivo.
Incompatibilità, compensi e partecipazione
La legge stabilisce numerose cause di incompatibilità con le cariche del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore. Tra i casi rilevanti vi sono condanne ostative all’iscrizione nelle liste elettorali, rapporti di lavoro con l’Ente, contenziosi pendenti, interessi in imprese fornitrici, incarichi politici regionali o nazionali e altre cariche pubbliche o societarie indicate dalla norma.
Sono previsti limiti economici ai compensi:
- indennità del Presidente non superiore al 60% di quella prevista per i parchi nazionali;
- gettone di presenza dei consiglieri non superiore a quello dei consiglieri comunali di comuni tra 1.001 e 10.000 abitanti.
Lo Statuto e i regolamenti interni disciplinano nel dettaglio funzionamento, partecipazione dei membri, gettoni e rimborsi, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
Comitato consultivo
È istituito un Comitato consultivo con funzioni tecnico-scientifiche. Ne fanno parte il Presidente del Parco, il Direttore del Parco e rappresentanti di università, istituto zooprofilattico, associazioni ambientaliste, escursionistiche, agricole, turistiche e venatorie/pesca sportiva.
Il Comitato esprime pareri non vincolanti sugli argomenti sottoposti dal Consiglio direttivo o dalla Comunità del Parco. È nominato dal Consiglio direttivo, insediato dal Presidente del Parco e da questi convocato e presieduto.
Piano del Parco e Regolamento
Il Piano e il Regolamento del Parco sono predisposti dall’Ente Parco. Il Piano è approvato dal Consiglio direttivo e adottato dalla Regione secondo la procedura prevista dalla legge quadro regionale sulle aree protette.
La predisposizione del Piano deve avvenire entro 18 mesi dall’insediamento del Consiglio direttivo; in mancanza, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi.
Il Piano deve contenere, in sintesi:
- analisi di base;
- relazione di sintesi con obiettivi, tempi e modalità di attuazione;
- perimetrazione definitiva;
- zonazione;
- normativa ed eventuali regolamenti di settore.
Deve fondarsi su indagini geologiche, naturalistiche, paesaggistiche, storiche e socio-economiche, e coordinarsi con gli strumenti urbanistici comunali già adottati o approvati.
Il Piano disciplina l’organizzazione del territorio, i vincoli e gli usi, l’accessibilità, le attrezzature e i servizi per la fruizione del Parco, nonché gli indirizzi per flora, fauna e ambiente naturale. Prevede inoltre interventi di restauro, modalità di utilizzazione sociale, e la regolazione delle attività produttive compatibili, soprattutto agro-silvo-pastorali.
Il Regolamento disciplina le attività consentite e, in particolare:
- opere e manufatti;
- attività artigianali, commerciali, di servizio, agricole e agro-silvo-pastorali;
- circolazione e soggiorno del pubblico e dei mezzi;
- attività sportive, ricreative, educative, scientifiche e biosanitarie;
- limiti alle emissioni e ai fattori di disturbo;
- attività di volontariato, occupazione giovanile e servizio civile;
- accessibilità per anziani e disabili;
- criteri per affitti, acquisti, espropriazioni e indennizzi;
- regime sanzionatorio;
- forme collaborative con imprenditori agricoli;
- attività cinotecniche.
Il Regolamento valorizza inoltre usi, costumi e attività tradizionali delle popolazioni residenti, salvi i divieti di attività venatoria, e fa salvi diritti reali e usi civici.
Effetti del Piano del Parco e nulla osta
Il Piano del Parco ha valore di Piano territoriale regionale e prevale sulle norme difformi dei piani urbanistici di ogni livello, salvo il Piano paesistico.
Gli enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del Piano; decorso tale termine, Piano e Regolamento del Parco prevalgono sulle disposizioni comunali.
L’approvazione regionale del Piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per gli interventi pubblici previsti.
Tutte le opere nel Parco richiedono nulla osta dell’Ente Parco, rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta se conformi al Piano e al Regolamento.
Piano pluriennale economico e sociale
La Comunità del Parco promuove un Piano pluriennale economico e sociale, elaborato contestualmente al Piano del Parco, per favorire le attività economiche, sociali e culturali delle comunità residenti.
Il Piano:
- è sottoposto al parere del Consiglio direttivo;
- è inviato alla struttura regionale competente;
- è approvato dal Consiglio regionale.
In caso di conflitto tra organi del Parco e Regione, la questione è rimessa a una conferenza presieduta dal componente della Giunta competente; se il contrasto persiste, decide la Giunta regionale.
Può prevedere sovvenzioni, attrezzature e impianti, servizi turistico-naturalistici, agevolazioni per attività tradizionali e iniziative per turismo, occupazione giovanile, volontariato e accessibilità per disabili.
Statuto dell’Ente
Lo Statuto definisce l’ordinamento amministrativo dell’Ente Parco e disciplina:
- finalità, organizzazione, compiti e funzioni degli organi;
- modalità di nomina del Presidente e del Direttore;
- regole di funzionamento;
- sede definitiva dell’Ente;
- partecipazione popolare e pubblicità degli atti;
- procedimento di modifica statutaria.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio direttivo, sentita la Comunità del Parco, poi trasmesso alla Regione per la verifica di legittimità e l’approvazione finale. Il testo consolidato prevede un obbligo di adeguamento statutario alle disposizioni della legge, con specifiche scadenze già indicate nella normativa transitoria e nelle modifiche successive.
Disciplina del territorio, divieti e norme transitorie di salvaguardia
Nelle more della piena attuazione della pianificazione, la legge stabilisce un regime di salvaguardia. Restano consentiti gli interventi previsti dai piani paesistici, ma sono vietati numerosi comportamenti lesivi dell’ambiente, tra cui:
- asportazione o danneggiamento di formazioni minerali;
- alterazioni del regime delle acque, salvo interventi autorizzati che assicurino il deflusso minimo vitale;
- caccia, cattura, danneggiamento o disturbo della fauna, con limitate eccezioni per reintroduzioni o prelievi scientifici autorizzati;
- apertura di nuove cave, miniere e discariche;
- allevamenti di specie selvatiche senza autorizzazione;
- danneggiamento o raccolta di flora spontanea e introduzione di specie non autoctone, salvi usi tradizionali e normali attività agricole;
- alterazioni dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche dell’acqua;
- introduzione di armi, esplosivi e mezzi di cattura;
- sport con mezzi meccanici fuori dalle strade asfaltate;
- fuochi non autorizzati e fuochi pirotecnici;
- uso improprio di motoslitte e sorvolo/atterraggio di velivoli non autorizzati;
- campeggio fuori dalle aree attrezzate;
- cartellonistica pubblicitaria fuori dai centri abitati;
- battipista fuori dalle piste o aree tradizionali;
- circolazione di mezzi a motore lungo piste carrabili, salvo attività consolidate e autorizzate;
- strutture ricettive extraurbane non previste dal Piano.
Sono comunque riconosciuti i diritti reali e gli usi civici, nonché la prosecuzione delle attività pascolive, agricole e forestali secondo le consuetudini locali fino alla loro regolamentazione definitiva. La pesca sportiva è ammessa salvo diversa previsione del Piano.
Personale e Direzione del Parco
La pianta organica è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo, nei limiti della normativa statale sul contenimento della spesa e delle procedure autorizzatorie regionali. Le assunzioni devono comunque rispettare il bilancio dell’Ente.
Il Direttore del Parco è responsabile della gestione naturalistica e tecnico-amministrativa ed è nominato dal Presidente con contratto di diritto privato fino a cinque anni, rinnovabile una sola volta con motivazione. Deve essere scelto tra soggetti iscritti nell’elenco ministeriale degli idonei alla direzione di parchi nazionali e con esperienza nella gestione di aree protette regionali.
L’Ente può avvalersi di personale proprio, personale comandato e, per la sorveglianza, anche del personale forestale competente. È inoltre consentito il ricorso a personale tecnico e manodopera agricolo-forestale a tempo determinato o indeterminato nei limiti di bilancio.
Vigilanza e sorveglianza
La vigilanza sulla gestione del Parco spetta alla Regione. La sorveglianza sul territorio è affidata al Comando per la tutela forestale dell’Arma dei Carabinieri, alla Polizia provinciale, al personale dell’Ente Parco inquadrato come guardiaparco e alle guardie ecologiche volontarie.
I guardiaparco operano nei limiti del territorio del Parco e dei siti Natura 2000 di competenza e sono equiparati alla Polizia locale per compiti e funzioni.
Affitti, acquisti, espropriazioni e indennizzi
L’Ente Parco può locare, acquistare o espropriare immobili all’interno del Parco, sulla base del Piano e del Piano pluriennale economico e sociale.
Per i danni da fauna selvatica e per le limitazioni derivanti dai vincoli si applicano le disposizioni della legge quadro sulle aree protette richiamate dalla norma.
Misure di incentivazione
Agli enti territoriali compresi, in tutto o in parte, nel Parco si applicano i benefici previsti dalla legge quadro statale. Inoltre, tali enti hanno priorità nella concessione di finanziamenti regionali per interventi, impianti e opere connessi alle finalità del Parco.
La priorità segue quest’ordine:
- comuni con intero territorio nel Parco;
- comuni con oltre il 50% del territorio nel Parco;
- comuni con meno del 50% del territorio nel Parco;
- comuni ricompresi nelle aree contigue.
Lo stesso ordine vale per i privati, singoli o associati, che realizzino iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità del Parco.
Sanzioni
Ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni stabiliti dalla legge o dai provvedimenti dell’Ente Parco è soggetta a sanzione pecuniaria determinata dal Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato da altre leggi.
Le somme riscosse sono destinate all’Ente Parco per opere di tutela della natura e sviluppo del Parco. Si applicano inoltre le disposizioni sanzionatorie della legge quadro nazionale sulle aree protette.
Regime transitorio, abrogazioni e disposizioni finanziarie
La legge ha abrogato la previgente disciplina regionale del 2000 sul Parco Sirente-Velino. La normativa transitoria ha previsto la ricostituzione degli organi, la convocazione della Comunità del Parco e la nomina dei membri del Consiglio direttivo nei termini indicati nella legge e nelle successive modifiche.
Sono presenti anche disposizioni finanziarie puntuali per gli esercizi 2012-2014, oggi prive di autonoma utilità applicativa. La legge contiene inoltre una modifica ad altra legge finanziaria regionale per il triennio 2012-2014.
Stato di vigenza e profili di obsolescenza
L’atto non risulta integralmente abrogato, ma presenta numerose disposizioni transitorie ormai esaurite, norme riferite a scadenze passate, commi abrogati e disposizioni collegate a precedenti passaggi organizzativi del Parco. Per tali parti il testo è in larga misura storicizzato. Rimane comunque vigente la disciplina sostanziale dell’Ente Parco, della pianificazione e della tutela dell’area protetta.
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