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Legge

L.R. Abruzzo 38/2011

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 38/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica l’art. 11 della l.r. Abruzzo 27/2006, anticipando a carico del bilancio regionale le risorse per l’assistenza tecnica dell’Autorità ambientale regionale, subordinando l’erogazione alla verifica degli introiti di rimborso e stanziando 400.000 euro sul bilancio 2011 in entrata e spesa. È in vigore dall’11 novembre 2011.

Modifiche alla disciplina regionale sull’Autorità ambientale e sulla VAS

Modifiche alla disciplina dell’Autorità ambientale regionale e della VAS

La legge regionale Abruzzo 9 novembre 2011, n. 38 interviene sulla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 in materia ambientale, con particolare riferimento all’organizzazione e al finanziamento dei servizi di valutazione ambientale strategica dell’Autorità ambientale regionale.

Assetto finanziario dell’assistenza tecnica

Le risorse destinate all’assistenza tecnica affidata all’Autorità ambientale regionale per la partecipazione alla realizzazione di piani e programmi sono anticipate a carico del bilancio regionale. La copertura avviene sul capitolo di spesa 05.01.021 - 151593, denominato "Oneri per il funzionamento dell'Autorità ambientale".

L’erogazione della spesa è affidata alla Direzione regionale competente in materia di Autorità ambientale regionale ed è subordinata alla previa verifica e accertamento degli introiti destinati all’Autorità a titolo di assistenza tecnica del piano o programma. Tali introiti sono imputati al capitolo di entrata 03.05.001 - 35108, istituito con la denominazione "Rimborsi per l'attività di assistenza tecnica svolta dall'Autorità ambientale regionale".

Variazioni del bilancio 2011

Per il bilancio di previsione 2011 la legge dispone un incremento, sia in termini di competenza sia di cassa, di:

  • euro 400.000,00 sul capitolo di entrata 03.05.001 - 35108;
  • euro 400.000,00 sul capitolo di spesa 05.01.021 - 151593.

Autorizzazione alla Giunta regionale per le variazioni contabili

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione della legge secondo le modalità previste dall’articolo 25 della l.r. Abruzzo 25 marzo 2002, n. 3, recante l’ordinamento contabile regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dall’11 novembre 2011.

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