L.R. Abruzzo 40/2011
Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Abruzzo, composizione, competenze, funzionamento e trattamento economico del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici, organo consultivo della Giunta in materia di opere pubbliche. Prevede pareri obbligatori e facoltativi, spese istruttorie e consulenze. Restano però riferimenti a specifiche annualità di bilancio 2011 e a interventi legati al sisma 2009, oggi di fatto superati.
Organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici
Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici
La legge regionale Abruzzo riorganizza il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici, qualificandolo come organo consultivo della Giunta regionale per le opere pubbliche regionali o di interesse regionale. La disciplina riguarda anche il suo assetto interno, le modalità di funzionamento, i compensi, le spese istruttorie e l’eventuale ricorso a consulenti.
Natura, sede e composizione
Il Comitato opera presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici. Resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è composto da:
- il Direttore della Direzione regionale competente, con funzioni di presidente, o il dirigente del Servizio tecnico come vice-presidente in caso di assenza o impedimento;
- sette esperti tecnici iscritti ai rispettivi ordini professionali da almeno dieci anni, individuati tra terne trasmesse dagli ordini;
- un esperto legale di alta qualificazione, iscritto all’ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini;
- tre dirigenti tecnici ingegneri o architetti designati da UPI e ANCI, con almeno dieci anni di funzioni dirigenziali;
- un tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali;
- il dirigente del Servizio regionale competente in materia di Genio Civile, o un suo delegato.
Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dirigenti e funzionari regionali competenti in specifiche materie o esperti esterni.
Competenze e pareri
Il Comitato esprime pareri obbligatori ma non vincolanti, in particolare su:
- progetti esecutivi di opere e lavori pubblici regionali o di interesse regionale finanziati dalla Regione, da fondi comunitari o statali erogati tramite la Regione, quando l’importo a base di gara raggiunge o supera la soglia comunitaria;
- perizie suppletive e di variante relative ai medesimi progetti, se l’incremento contrattuale supera il 20%;
- prezzario regionale e relativi aggiornamenti;
- proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché accordi bonari, per controversie di valore iniziale pari o superiore a 500.000 euro;
- altri progetti, piani e programmi per i quali le norme di settore richiedano il parere di organi consultivi in materia di lavori pubblici.
Esprime inoltre, su richiesta, pareri facoltativi su controversie contrattuali, proposte di legge e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici e altre questioni attinenti alle opere pubbliche. Svolge anche funzioni di assistenza e consulenza alle strutture regionali per assicurare uniformità procedurale e operativa.
I pareri devono essere resi entro 45 giorni dal ricevimento degli atti o delle integrazioni; se il termine decorre inutilmente, il richiedente può procedere anche senza parere, salve esigenze istruttorie. I pareri sono pubblicati sul sito della Sezione regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici.
Segreteria, istruttoria e sottosezioni
Il Comitato è supportato da un Ufficio di segreteria che redige i verbali, ne assicura il funzionamento e collabora con i relatori nell’istruttoria, anche mediante altri uffici regionali.
L’istruttoria delle pratiche avviene tramite Sottosezioni composte dai componenti del Comitato. Le richieste di parere devono essere predisposte dal responsabile del procedimento della stazione appaltante e corredate da:
- documentazione tecnico-amministrativa originale;
- copia informatica della documentazione;
- relazione scritta con esposizione completa dei dati tecnici e sintetica illustrazione della materia.
Il responsabile del procedimento partecipa alla seduta del Comitato. Le Sottosezioni possono avvalersi anche di personale tecnico dell’assessorato ai lavori pubblici; gli atti istruttori e la relazione tecnica sono depositati presso la segreteria.
Astensione, incompatibilità e decadenza
I componenti del Comitato o delle Sottosezioni devono dichiarare, prima dell’esame di ogni pratica, l’assenza di condizioni ostative e astenersi se la pratica riguarda:
- atti da loro redatti o ai quali abbiano comunque partecipato o sui quali abbiano interesse, anche indiretto;
- atti di enti o soggetti da cui dipendono o con cui abbiano rapporti professionali in corso.
La violazione dell’obbligo di astensione determina la decadenza. La decadenza interviene anche per dimissioni, per cause obiettive di incompatibilità o per mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, che provvede anche alla sostituzione.
Regole di funzionamento
Le sedute sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente un quarto dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Trattamento economico e spese istruttorie
Ai componenti e ai partecipanti esterni spetta un compenso lordo di 30 euro per ogni giornata di effettiva partecipazione, eventualmente rideterminabile con decreto del Presidente della Giunta in base agli indici ISTAT del costo della vita. Ai componenti non residenti spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio entro il limite previsto per i dirigenti regionali.
I dipendenti regionali partecipano per obbligo di servizio, senza compensi, salvo rimborso spese secondo il trattamento del personale regionale. I pagamenti sono finanziati con i proventi delle spese istruttorie.
Le spese di istruttoria sono a carico dei soggetti finanziati, aggiuntive rispetto alle spese generali consentite dalla normativa nazionale, e sono dovute per i pareri obbligatori o richiesti dalle pubbliche amministrazioni nella misura dello 0,002 dell’importo lordo dei lavori. Devono essere inserite nel quadro economico dell’intervento; se vi è capienza, il Comitato può variare autonomamente il quadro economico, altrimenti prescrive l’imputazione alla voce “attività di consulenza o di supporto” con successiva perizia di assestamento. Le modalità di versamento sono demandate a un provvedimento della Giunta regionale.
Consulenti ed elenco professionisti
Nei casi di particolare complessità e specialità progettuale, il Comitato può avvalersi di una consulenza specialistica, dopo aver richiesto informazioni alla stazione appaltante. I consulenti sono nominati dal Direttore della Direzione competente, su richiesta del Comitato, attingendo a un elenco di professionisti ad alta specializzazione tenuto presso la Direzione regionale competente.
Possono iscriversi, per una sola specializzazione, laureati in ingegneria, architettura/urbanistica, geologia, scienze forestali e agraria, giurisprudenza, geometri, nonché dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale da almeno dieci anni o in quiescenza con esperienza almeno decennale, purché in possesso dei requisiti di iscrizione all’albo o di esperienza professionale richiesta. L’iscrizione è valutata annualmente da una commissione formata dal Direttore e da due dirigenti da lui nominati. La Giunta regionale disciplina tenuta, aggiornamento, articolazione in sottosezioni e criteri di compenso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il consulente può esaminare la documentazione e verificare qualità progettuale, correttezza tecnica delle soluzioni e rispondenza del progetto alle esigenze funzionali ed economiche; riferisce poi alla Sottosezione e al Comitato.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno 2011 la legge iscrive nello stato di previsione dell’entrata proventi da spese di istruttoria pari a 100.000 euro e stanzia pari importo per le spese di funzionamento del Comitato. Le eventuali risorse eccedenti i costi del Comitato costituiscono economie di spesa. La previsione è legata al bilancio 2011 e non ha contenuto operativo generale attuale.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Le nuove norme sulla composizione del Comitato si applicano dall’inizio della X legislatura; i componenti in carica all’entrata in vigore decadono con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Sono abrogate varie disposizioni previgenti in materia di Comitato regionale tecnico-amministrativo e di lavori pubblici, oltre alla legge regionale sulle indennità del Comitato.
Modifiche a norme sull’edilizia residenziale pubblica
La legge modifica una disposizione della legge regionale sull’edilizia residenziale pubblica, prevedendo che, in mancanza di aggiornamento CIPE del limite di reddito per l’accesso, la rivalutazione avvenga annualmente in automatico sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Disposizioni straordinarie su ERP e sisma dell’Aquila
Per gli edifici di ERP destinati a particolari categorie sociali e finanziati con programmi regionali, situati nel Comune dell’Aquila e ancora in costruzione, la Giunta può autorizzare il completamento e il cambio di destinazione d’uso su richiesta conforme del Comune, per utilizzarli temporaneamente a soddisfare esigenze sociali di aggregazione.
I Comuni che abbiano edifici scolastici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e dispongano di alloggi ERP ultimati, in costruzione o in manutenzione e non assegnati, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, destinarli temporaneamente a edifici scolastici per un periodo non superiore a tre anni.
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