Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 37/2011

Modifica alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15: Disciplina delle acque minerali e termali.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 37/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina abruzzese sulle acque minerali e termali: destina prioritariamente i proventi 2011 a strumentazione, automezzi e al Piano regionale, e dal 1° gennaio 2012 assegna il 10% dei proventi da canone al Comune sede della concessione, con riparto annuale tra i Comuni interessati tramite Giunta regionale.

Riparto dei proventi dei canoni di concessione delle acque minerali e termali in Abruzzo

Riparto dei proventi dei canoni di concessione per acque minerali e termali

La legge regionale dell’Abruzzo interviene in modo mirato sulla disciplina delle acque minerali e termali, modificando la destinazione di parte dei proventi derivanti dai canoni di concessione. La norma è finalizzata a rafforzare la dotazione strumentale della struttura regionale competente e a prevedere una quota stabile di partecipazione economica per i Comuni interessati dalle concessioni.

Destinazione dei proventi per l’anno 2011

Per l’anno 2011 i proventi della disciplina in esame sono destinati in via prioritaria:

  • all’acquisto di automezzi e attrezzature necessari alla Direzione regionale competente;
  • agli oneri connessi alla predisposizione del Piano regionale delle acque minerali e termali.

La disposizione ha dunque una valenza puntuale e legata all’esercizio 2011.

Destinazione dal 1° gennaio 2012

A decorrere dal 1° gennaio 2012, una quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, pari al 10%, è destinata all’amministrazione comunale nel cui territorio insiste la concessione.

La quota:

  • è iscritta in un apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione;
  • viene ripartita annualmente tra i Comuni interessati;
  • è attribuita con specifico provvedimento della Giunta regionale.

Ambito territoriale e portata applicativa

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Abruzzo e incide sulla ripartizione di entrate collegate alle concessioni di acque minerali e termali nel relativo territorio. Non introduce una disciplina generale nuova, ma modifica una previsione già contenuta nella legge regionale n. 15 del 2002.

Entrata in vigore e attualità della norma

La legge è entrata in vigore l’11 novembre 2011, cioè il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Pur essendo un testo ancora formalmente riferibile alla disciplina vigente, la parte relativa al 2011 ha ormai esaurito i propri effetti; resta invece strutturalmente rilevante la previsione del 10% dei proventi dal 1° gennaio 2012, ove non successivamente modificata da altre fonti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.