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Legge

L.R. Abruzzo 36/2011

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 36/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 36/2011 sopprime, dalla X legislatura regionale, l’istituto dell’assegno vitalizio, salvi i diritti già maturati da titolari e beneficiari di reversibilità alla data di entrata in vigore. Modifica il testo unico del 2010 eliminando le norme sul trattamento previdenziale. Il diritto può essere rinunciato prima dell’avvio della corresponsione, con restituzione dei contributi versati rivalutati.

Soppressione dell'assegno vitalizio per i consiglieri regionali abruzzesi

Soppressione dell’assegno vitalizio nei Consigli regionali abruzzesi

La legge regionale Abruzzo n. 36 del 2011 interviene sul testo unico del trattamento economico dei consiglieri regionali per sopprimere, a decorrere dalla X legislatura regionale, l’istituto dell’assegno vitalizio. Il provvedimento salva però i diritti già maturati dai titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data di entrata in vigore della legge.

Ambito di applicazione e decorrenza

La disciplina riguarda i consiglieri regionali dell’Abruzzo e incide sul sistema previdenziale collegato al mandato consiliare. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, mentre la soppressione del vitalizio opera con effetto dalla X legislatura regionale.

Effetti sulla normativa regionale previgente

Per adeguare il testo unico regionale del 2010 alla soppressione del vitalizio, vengono eliminate o modificate le disposizioni che facevano riferimento al trattamento economico e previdenziale:

  • sono soppresse dal titolo della legge e dalla rubrica del Titolo I le parole relative al profilo “previdenziale”;
  • vengono espunti i richiami al trattamento “e previdenziale” contenuti in varie disposizioni dell’articolato;
  • è abrogata la norma richiamata in tema di vitalizio;
  • sono abrogate le disposizioni del Capo III del Titolo I dedicate all’assegno vitalizio e all’assegno di reversibilità.

Regime dei diritti già maturati e dei soggetti esclusi dalla soppressione

La soppressione non incide sui diritti di chi risultava già titolare di assegno vitalizio o di reversibilità alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro tale legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di assegno vitalizio.

Per tali soggetti, nonché per i titolari già in godimento del vitalizio, il testo originario prevedeva un criterio di calcolo dell’importo mensile collegato agli anni di contribuzione e all’indennità consiliare; tale comma è stato però successivamente abrogato a decorrere dal 1° ottobre 2019.

Rinuncia al diritto e restituzione dei contributi

Il diritto all’assegno vitalizio e all’assegno di reversibilità è qualificato come diritto disponibile del consigliere regionale, che può rinunciarvi purché la relativa corresponsione non sia ancora iniziata. In caso di rinuncia:

  • se il consigliere è ancora in carica, non sono più dovuti i contributi mensili destinati al fondo che finanzia vitalizi e reversibilità;
  • il consigliere ha diritto alla restituzione di tutti i contributi versati a tale titolo durante il mandato, rivalutati al saggio legale di interesse.

La legge prevede che entro il 30 giugno 2012 l’Ufficio di Presidenza adottasse un apposito regolamento attuativo in materia.

Evoluzioni successive rilevanti

Il testo consolidato segnala che alcune disposizioni originarie sono state successivamente abrogate dalla legge regionale Abruzzo n. 9 del 2019 con decorrenza 1° ottobre 2019. In particolare, risultano ormai superati il regime di calcolo del vitalizio per taluni consiglieri e la disciplina collegata ai rieletti nella X legislatura e successive. Resta invece rilevante, nel quadro storico della normativa regionale, la soppressione generale dell’istituto e la possibilità di rinuncia prima dell’inizio della corresponsione.

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