Sentenza del 08/04/2015 n. 6972 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Piemonte che aveva riconosciuto la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, e la detraibilità, ai fini IVA, di costi pari a lire 264.000.000 oltre IVA, fatturati dalla società controllante D. s.r.l. per servizi di contabilità. L'Amministrazione sosteneva che il costo fosse sproporzionato rispetto ai valori di mercato, non adeguatamente documentato e riferibile a un'operazione oggettivamente inesistente o comunque non inerente all'attività d'impresa. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo alla pretesa nullità per carenza di motivazione, ritenendo che la CTR avesse comunque indicato una ratio decidendi comprensibile. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per mancata formulazione della sintesi del fatto controverso richiesta dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che la contribuente non aveva dimostrato l'effettiva esistenza, l'inerenza e la congruità dei servizi contabili. La sproporzione macroscopica del costo, l'inadeguatezza della struttura della controllante e le discordanti risultanze sul soggetto che aveva concretamente svolto le prestazioni costituivano elementi idonei a qualificare il costo come oggettivamente inesistente e non inerente. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. D.A. s.p.a. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza deve contenere l'esposizione dei fatti, lo svolgimento del processo, le richieste delle parti e una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
La carenza di motivazione determina la nullità solo quando la motivazione sia radicalmente assente, apparente, logicamente inconciliabile o incomprensibile. Una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 9 e 75, nel testo applicabile ratione temporis
Il contribuente deve dimostrare i presupposti dei costi deducibili, compresa la loro inerenza e la coerenza economica.
La deducibilità non dipende dalla sola contabilizzazione o dalla stipula di un contratto: il contribuente deve provare l'effettività, l'inerenza e, quando contestata, la congruità economica del costo. Un costo sproporzionato rispetto ai ricavi, all'oggetto dell'impresa o ai valori di mercato può essere disconosciuto.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7
Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
L'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione oggettivamente inesistente resta dovuta dall'emittente, ma non è detraibile dal destinatario, perché manca l'effettivo acquisto di beni o servizi e quindi il presupposto della rivalsa e della detrazione.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che pretende la deduzione di un costo o la detrazione dell'IVA deve fornire la prova dell'effettività dell'operazione, della sua inerenza all'attività e, in caso di contestazione, della sua congruità.
Codice di procedura civile, art. 366-bis, comma 2, applicabile ratione temporis
La censura per vizio di motivazione deve contenere un momento di sintesi del fatto controverso.
Il motivo di ricorso per cassazione relativo all'insufficienza o contraddittorietà della motivazione è inammissibile se non individua in modo sintetico e chiaro il fatto decisivo controverso.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 1
La Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito.
La Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, può definire direttamente la controversia se gli elementi fattuali necessari sono già acquisiti.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo richiede non solo una fattura o un contratto formalmente valido, ma la prova concreta che il servizio sia stato effettivamente reso, sia inerente all'attività d'impresa e abbia un importo economicamente giustificabile.
- Nei rapporti tra società controllante e controllata, la natura infragruppo del contratto non rende automaticamente deducibili i costi: occorre documentare contenuto, modalità di esecuzione, utilità per la società destinataria e criteri di determinazione del corrispettivo.
- Una sproporzione macroscopica rispetto ai valori di mercato costituisce un forte indizio di inesistenza dell'operazione o di non inerenza. In tal caso l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi qualificati, dopodiché spetta al contribuente offrire una prova concreta e specifica contraria.
- L'IVA relativa a operazioni oggettivamente inesistenti non può essere detratta, anche se è stata formalmente esposta in fattura o materialmente pagata, perché manca il presupposto dell'effettivo acquisto del bene o servizio.
- L'assenza di un danno erariale, il fatto che le società siano soggette allo stesso regime fiscale o la semplice autonomia contrattuale delle parti non sono, da soli, elementi sufficienti a legittimare costi sproporzionati o operazioni non provate.
- Nel giudizio di cassazione, una censura per difetto di motivazione deve rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis; altrimenti può essere dichiarata inammissibile anche se la doglianza sostanziale potrebbe avere fondamento.
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