Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14491/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 11456/2024, pubblicata il 13 novembre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 31100/2024.

Giustizia amministrativa202602735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto al bonus annuale della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente, per complessivi euro 1.000 oltre interessi legali, condannando il Ministero alla corresponsione secondo le modalità previste per i docenti a tempo indeterminato. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la regolare notifica della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di mera forma e non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento, sicché la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Non è stata applicata, allo stato, la penalità di mora, ritenuta eventualmente richiedibile in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800 per le spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dal contenzioso seriale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto presupposto maturato per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    La norma è richiamata quale disposizione modificativa della disciplina del termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È il riferimento normativo al beneficio economico della Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza civile da eseguire, per quanto desumibile dal richiamo al bonus docente previsto per legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato non possono essere rimessi in discussione dall'amministrazione o nuovamente sindacati dal giudice dell'esecuzione.
  • Qualora l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisca chiarimenti o elementi sull'avvenuto adempimento del titolo, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne la valutazione a una successiva fase, qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza oltre i termini stabiliti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.