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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16093/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2008, deducendo di non averla mai ricevuta e contestando anche l’estratto di ruolo da lei acquisito. Il primo giudice aveva annullato la cartella ritenendo nulla la notificazione. La decisione era stata confermata in appello, con motivazione che richiama l’inidoneità dell’avviso di deposito a garantire la piena informazione del contribuente. La società di riscossione, succeduta per incorporazione all’originaria Equitalia Sud, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 6 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina generale della comunicazione degli atti al posto della disciplina speciale sulla notifica delle cartelle, e che la nullità non potesse discendere dalla sola inosservanza di formalità non previste; (2) violazione degli artt. 6 L. n. 212 del 2000, 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la notifica fosse stata eseguita anteriormente alla sentenza costituzionale n. 258/2012 e che quindi dovesse considerarsi valida secondo la disciplina allora vigente. In via preliminare, la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di legittimazione e di procura; la ricorrente ha a sua volta eccepito l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente per difetto di interesse ad agire alla luce della sopravvenuta disciplina sull’estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari: ha accolto la memoria della resistente, ritenendo tempestivo il suo deposito telematico nonostante il ritardo della terza e quarta PEC, e ha ritenuto provata la legittimazione processuale della società ricorrente e valida la procura al difensore. Quanto al preteso difetto di interesse della contribuente sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, la Corte ha affermato che la sopravvenuta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 non poteva operare in presenza di giudicato interno formatosi sulla statuizione di ammissibilità resa dai giudici di merito. Nel merito, la Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso: ha confermato che la contribuente versava in una situazione di irreperibilità relativa e che, perciò, la notifica avrebbe dovuto seguire integralmente l’art. 140 c.p.c., con deposito, affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e spedizione/recezione della raccomandata informativa; poiché tali formalità non risultavano tutte eseguite, la notifica era nulla. La Corte ha inoltre precisato che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 operava anche per gli atti anteriori, finché il rapporto processuale non fosse esaurito in modo definitivo. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, correggendone solo la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., e ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore attestazione per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    deposito di copia nella casa comunale, affissione di avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito

    Per la notificazione a destinatario relativamente irreperibile devono essere compiuti tutti gli adempimenti previsti dalla norma; non basta la sola spedizione della raccomandata informativa né il solo deposito presso la casa comunale.

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    La clausola di riserva della disciplina speciale sulle notifiche tributarie impedisce di sostituire alle regole speciali sulla notificazione della cartella una disciplina generale di mera comunicazione degli atti.

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    La disposizione, come modificata per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, non consente di ritenere valida la notifica della cartella eseguita con le sole formalità dell’albo comunale quando ricorra irreperibilità relativa.

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    È la disciplina richiamata per la notificazione in caso di irreperibilità relativa; la Corte valorizza il raccordo con l’art. 140 c.p.c. nella ricostruzione della procedura dovuta.

  • art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973

    La norma sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo incide sull’interesse ad agire anche nei giudizi pendenti, ma non opera quando sul punto si sia formato giudicato interno.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione è consentito il deposito documentale idoneo a provare la legittimazione processuale e la rappresentanza della parte ricorrente.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura ad litem su foglio separato materialmente congiunto al ricorso è valida; non è richiesto alcun particolare modo di compilazione del foglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata telematicamente si considera tempestiva se la seconda PEC è stata generata entro termine; eventuali ritardi dei controlli successivi possono giustificare la rimessione in termini o la rinnovazione del deposito.

  • art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179 del 2012

    Il deposito telematico si considera avvenuto al momento della ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia.

  • art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il mancato decorso del termine di impugnazione non impedisce, nella vicenda esaminata, l’operatività della pronuncia di illegittimità costituzionale sugli atti ancora sub iudice.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato come parametro di ragionevolezza per escludere una disciplina differenziata e ingiustificata tra irreperibilità relativa e altre ipotesi analoghe.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può confermare il dispositivo della decisione impugnata correggendone la motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, viene resa l’attestazione relativa all’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • In tema di notificazione della cartella di pagamento a destinatario temporaneamente assente, quando ricorre irreperibilità relativa devono essere osservati integralmente gli adempimenti dell’art. 140 c.p.c.; la mancata esecuzione anche di uno solo di essi determina nullità della notificazione.
  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale si applica anche agli atti compiuti prima della decisione, purché la validità dell’atto sia ancora sub iudice e il rapporto non sia esaurito in modo definitivo.
  • La norma sopravvenuta che ridisegna l’interesse ad agire si applica ai giudizi pendenti, ma il suo effetto è precluso dal giudicato interno già formatosi sulla sussistenza dell’interesse medesimo.
  • Nel giudizio di cassazione la prova della legittimazione processuale e della rappresentanza può essere fornita con documenti depositati nei limiti dell’art. 372 c.p.c., se tali documenti sono pertinenti all’ammissibilità del ricorso.
  • La procura ad litem apposta su foglio separato materialmente congiunto all’atto è valida se consente l’univoco collegamento con il ricorso, senza requisiti formali ulteriori non previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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