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Interpello

Risposta n. 87 del 27/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società sostiene che entrambi gli apporti debbano essere considerati rilevanti ai fini ACE, perché il reddito è determinato con regime analitico, l’Istituto A SpA acquisisce la qualifica di socio e lo statuto qualifica espressamente l’operazione come apporto a titolo di capitale. La società ritiene inoltre di poter presentare dichiarazioni integrative per recuperare le deduzioni ACE non fruite.

Rilevanza ACE dei conferimenti effettuati tramite socio sovventore e strumento finanziario partecipativo in una società cooperativa agricola

Il quesito

La cooperativa agricola chiede se il versamento del socio Y Srl, quale socio sovventore, e l’apporto dell’Istituto A SpA tramite strumento finanziario partecipativo destinato all’aumento del patrimonio netto possano rilevare come incrementi del capitale proprio ai fini ACE.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la cooperativa agricola, poiché determina il reddito con il regime analitico e non catastale, rientri in astratto nel campo ACE; tuttavia esclude la rilevanza dei conferimenti in esame perché risultano connotati da una durata limitata di 12 anni e quindi assimilabili a conferimenti con obbligo di restituzione. Di conseguenza, né lo strumento finanziario partecipativo né le azioni del fondo Z sottoscritte dal socio sovventore sono considerati incrementi agevolabili del capitale proprio ai fini ACE.

Agevolazione ACE e conferimenti in una cooperativa agricola

La risposta riguarda una società cooperativa agricola operante nella trasformazione di prodotti conferiti dalle aziende agricole socie o, in parte, acquistati sul mercato. La questione verte sulla possibilità di considerare rilevanti, ai fini dell’ACE, alcuni apporti patrimoniali effettuati mediante strumenti societari particolari: un versamento del socio sovventore e un conferimento tramite strumento finanziario partecipativo destinato ad aumentare il patrimonio netto.

Fattispecie rappresentata dall’istante

La società istante dichiara di determinare il reddito d’impresa con regime analitico e di aver predisposto, nel marzo del "n", un piano di investimenti subordinato al reperimento di finanziamenti a medio-lungo termine per complessivi euro 20.000.000, anche mediante emissione di strumenti finanziari partecipativi e non.

Nel quadro di tale operazione:

  • la Y Srl, già socio cooperatore, ha acquisito una partecipazione come socio sovventore per euro …, sottoscrivendo n. … azioni del Fondo Z con versamento in data 20 maggio "n";
  • l’Istituto A SpA, controllata al 100% da M, ha sottoscritto uno strumento finanziario partecipativo dedicato del valore nominale di euro …, con versamento in data 29 maggio "n".

La disciplina statutaria consente l’emissione di strumenti finanziari partecipativi e non, destinati a soci e terzi, anche a durata limitata; i relativi conferimenti possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative.

Lo strumento sottoscritto da Istituto A SpA presenta, secondo quanto indicato nell’istanza, queste caratteristiche principali:

  • certificato rappresentativo di n. … azioni per un totale di euro … nominali;
  • durata di 12 anni;
  • diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie entro i limiti previsti per le azioni di sovvenzione;
  • diritto di veto su delibere con diretta conseguenza sullo strumento, in assemblea e in consiglio di amministrazione;
  • diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione e uno del collegio sindacale;
  • privilegio nel rimborso del capitale e dell’avviamento rispetto agli altri strumenti finanziari;
  • postergazione dell’utilizzo del conferimento in caso di perdite e obbligo di distribuzione di dividendi in presenza di utili.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del patrimonio della cooperativa e attribuiscono la qualifica di "socio finanziatore". La società precisa di non aver mai fruito della deduzione ACE alla data di presentazione dell’interpello.

Quesito del contribuente

La cooperativa chiede chiarimenti sulla rilevanza, ai fini della determinazione dell’ACE, della sottoscrizione dello strumento finanziario partecipativo destinato all’aumento del patrimonio netto, estendendo il dubbio anche al versamento del socio Y Srl quale socio sovventore.

In sostanza, il quesito è se tali apporti possano essere inclusi tra gli incrementi del capitale proprio agevolabili ai fini ACE.

Soluzione interpretativa proposta dalla società

L’istante ritiene che entrambi i versamenti siano rilevanti ai fini ACE, per tre ragioni principali:

  • il reddito d’impresa è determinato con regime analitico;
  • a fronte dell’apporto, Istituto A SpA acquisisce la qualifica di socio;
  • lo statuto qualifica espressamente l’operazione come apporto a titolo di capitale.

La società afferma inoltre di voler presentare dichiarazioni integrative per recuperare le deduzioni non fruite nei termini di decadenza dell’azione di accertamento e richiama la possibilità di utilizzare in compensazione l’eventuale credito derivante dalle dichiarazioni integrative ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 9 del D.M. 3 agosto 2017 in materia di ACE, secondo cui l’agevolazione non si applica alle società agricole che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

Viene inoltre ricordato che la relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017 chiarisce come il regime d’imposizione opzionale introdotto dall’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia alternativo al regime analitico di determinazione del reddito d’impresa e che la determinazione catastale esclude il beneficio ACE.

La stessa relazione, secondo l’Agenzia, precisa che rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio i conferimenti in denaro versati dai soci e partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualifica di soci o partecipanti.

L’Agenzia richiama anche la relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012, ancora valida per quanto non modificato, che stabilisce che ai fini ACE rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro "senza obbligo di restituzione".

Valutazione dell’Agenzia sulla cooperativa agricola

Sul punto preliminare, l’Agenzia osserva che la cooperativa agricola, nel caso concreto, determina il reddito con il regime analitico e non con il regime catastale di cui all’articolo 32 del TUIR. Per questo motivo, essa rientra nel campo di applicazione dell’ACE.

Parere dell’Agenzia sulla rilevanza degli apporti

Nonostante l’astratta applicabilità dell’ACE, l’Agenzia esclude la rilevanza dei conferimenti rappresentati dallo strumento finanziario partecipativo e dalle azioni del Fondo Z.

Per lo strumento riservato a Istituto A SpA, la documentazione prodotta indica una durata limitata di 12 anni. Tale elemento consente di qualificarlo come conferimento con obbligo di restituzione, e quindi come somma non rilevante ai fini dell’incremento del capitale proprio agevolabile.

L’Agenzia estende la stessa conclusione anche alle azioni del Fondo Z sottoscritte dalla Y Srl, poiché dagli atti emerge anch’esse una durata limitata pari a 12 anni. Anche in questo caso, il carattere temporaneo dell’apporto porta a escluderne la rilevanza ACE, in quanto assimilabile a un conferimento con obbligo di restituzione.

Conclusioni operative

L’esito dell’interpello è sfavorevole alla tesi della società limitatamente alla rilevanza dei due apporti esaminati. In sintesi:

  • la cooperativa agricola, in quanto soggetto che determina il reddito con regime analitico, può astrattamente rientrare nell’ambito ACE;
  • tuttavia, i conferimenti effettuati tramite strumenti finanziari con durata limitata a 12 anni non sono considerati incrementi agevolabili del capitale proprio;
  • pertanto, né l’apporto dell’Istituto A SpA né quello della Y Srl rilevano ai fini ACE.

L’Agenzia fonda la conclusione sulla natura dei conferimenti, ritenuti con obbligo di restituzione, circostanza incompatibile con la deduzione ACE secondo i principi richiamati dalla prassi ministeriale.

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