Risposta n. 85 del 26/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento fiscale della sopravvenienza attiva da falcidia concordataria e della conversione del residuo 5% dei debiti in azioni di Classe B
Il quesito
La società chiede come applicare l’articolo 88, commi 4-bis e 4-ter, del TUIR alla sopravvenienza attiva derivante da concordato in continuità aziendale: quali perdite del consolidato rilevino, come vadano assorbiti gli interessi passivi ex articolo 96, comma 4, come si compili la dichiarazione dei redditi e se la conversione del residuo 5% dei crediti in capitale sociale rientri o meno nella detassazione.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia ritiene che, nel concordato in continuità aziendale, si applichi il regime di detassazione parziale del comma 4-ter; le perdite del consolidato rilevanti sono solo quelle della stessa società e gli interessi passivi pregressi sono consumati integralmente e non più riportabili; in dichiarazione occorre dare evidenza dell’utilizzo di tali componenti; la conversione dei crediti in strumenti partecipativi/azioni è soggetta al meccanismo del comma 4-bis e beneficia dell’estensione prevista dal comma 4-ter.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che il concordato in continuità aziendale è assimilabile a un concordato di risanamento ai fini dell’articolo 88, comma 4-ter, TUIR; quindi la sopravvenienza da esdebitamento è detassata solo nei limiti delle componenti indicate dalla norma. Le perdite trasferite al consolidato considerate sono solo quelle prodotte dalla medesima società, gli interessi passivi ex articolo 96, comma 4, si considerano integralmente utilizzati e vanno ridotti nei report successivi, la variazione in diminuzione va esposta in dichiarazione, e la conversione del debito in capitale, se genera un provento, concorre secondo il comma 4-bis con applicazione dell’estensione richiamata dal comma 4-ter.
Trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da falcidia concordataria e conversione in capitale
L’interpello riguarda una società che ha aderito a un concordato con continuità aziendale ex articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nell’ambito di un consolidato fiscale nazionale. La questione è il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive generate dalla falcidia dei debiti non strategici e dalla conversione di una parte residua dei crediti in azioni di Classe B, alla luce dell’articolo 88, commi 4-bis e 4-ter, del TUIR.
Fattispecie e contesto
La società istante dichiara di aver optato, dal periodo d’imposta 2010, insieme a BETA S.r.l., per il consolidato fiscale nazionale fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, senza cause di interruzione o revoca. In seguito alla procedura di concordato con continuità aziendale:
- è stata prevista la falcidia del 95% dei crediti non strategici;
- il restante 5% è stato convertito in azioni di Classe B prive di diritti amministrativi;
- i debiti strategici sono stati pagati integralmente;
- è stato riconosciuto un debito finanziario verso istituti di credito garantito da pegno sul marchio.
In relazione alla riduzione del 95% dei crediti non strategici e alla riduzione di un impegno verso terzi per il pagamento di royalties future, nel 2017 si è generata una sopravvenienza attiva fiscale da esdebitamento. Inoltre, la conversione del residuo 5% dei debiti non strategici in azioni di Classe B avrebbe generato un’ulteriore sopravvenienza attiva fiscale.
Quesiti posti dall’istante
La società chiede chiarimenti su quattro profili:
- l’individuazione delle “perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate” richiamate dall’articolo 88, comma 4-ter;
- le modalità di utilizzo/erosione degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all’articolo 96, comma 4, TUIR;
- le modalità tecnico-applicative in dichiarazione dei redditi;
- l’applicazione del comma 4-bis ai componenti derivanti dalla conversione del residuo 5% dei crediti in azioni di Classe B.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che il concordato in continuità aziendale rientri nell’ambito dell’articolo 88 TUIR, in quanto la norma richiama il “concordato di risanamento” e la società non si trova in un concordato liquidatorio, avendo proseguito l’attività.
Quanto alle perdite del consolidato, ritiene che debbano rilevare solo le perdite apportate dalla consolidante ALFA e non quelle eventualmente trasferite dalle altre società del gruppo, per evitare disparità rispetto ai gruppi non in consolidato.
Quanto agli interessi passivi, l’istante ritiene che possano essere utilizzati integralmente senza limiti, anche se nel periodo non vi è ROL sufficiente e anche se la sopravvenienza è in parte classificata tra i proventi finanziari; propone quindi la cancellazione definitiva dell’eccedenza di interessi passivi riportabile dal modello Redditi 2017.
Sul piano dichiarativo, propone due possibili modalità di evidenza della variazione in diminuzione nel quadro RF, entrambe finalizzate a far emergere la quota non imponibile della sopravvenienza e a sterilizzare le perdite pregresse utilizzate.
Infine, per la conversione del residuo 5% in capitale sociale, ritiene che, se i soci non rilasciano la dichiarazione sostitutiva con indicazione del valore fiscale, oppure indicano valore fiscale pari a zero, la sopravvenienza attiva non assuma rilevanza ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter.
Normativa e principi richiamati
L’Agenzia richiama l’articolo 88, comma 4-ter, TUIR, che prevede:
- un regime di detassazione piena per le sopravvenienze da riduzione dei debiti in concordato preventivo liquidatorio o fallimentare;
- un regime di detassazione parziale per i concordati di risanamento.
Richiama inoltre:
- l’articolo 84 TUIR, per le perdite pregresse e di periodo;
- l’articolo 117 TUIR, per le perdite trasferite al consolidato nazionale non ancora utilizzate;
- l’articolo 96, comma 4, TUIR, per gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati;
- l’articolo 88, comma 4-bis, per i componenti positivi derivanti dalla conversione di crediti in strumenti partecipativi/capitale.
Parere dell’Agenzia sulle perdite del consolidato
In via preliminare, l’Agenzia precisa che non rientra nell’analisi dell’interpello la corretta determinazione quantitativa delle perdite di periodo e pregresse e delle perdite trasferite al consolidato, restando impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Nel merito, l’Agenzia afferma che, poiché le componenti da considerare nel calcolo sono valori riferibili al soggetto in concordato, il riferimento alle “perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate” riguarda esclusivamente le perdite prodotte dalla medesima società e trasferite alla fiscal unit, e non quelle riferibili alle altre società partecipanti al consolidato.
Parere dell’Agenzia sugli interessi passivi
L’Agenzia ritiene che la ratio della norma sia evitare che poste sorte in capo a un soggetto in crisi riducano gli imponibili dei periodi successivi. Per coerenza con il trattamento delle perdite pregresse, anche gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’articolo 96, comma 4, devono considerarsi integralmente consumati ai fini del calcolo della sopravvenienza detassabile.
Di conseguenza:
- gli interessi passivi pregressi sottratti alla sopravvenienza non sono più riportabili negli esercizi successivi;
- la regola opera a prescindere dai limiti ordinari di deducibilità previsti dall’articolo 96, comma 4, TUIR.
Parere dell’Agenzia sulle modalità dichiarative
L’Agenzia afferma che occorre dare chiara evidenza in dichiarazione dell’utilizzo delle componenti considerate dall’articolo 88, comma 4-ter, poiché esse risultano erose e non più riportabili.
In particolare:
- la variazione in diminuzione va effettuata nel quadro RF del modello Redditi per un importo pari alla differenza tra la sopravvenienza attiva e la somma di perdita di periodo calcolata senza tener conto della sopravvenienza, perdite trasferite al consolidato e non ancora utilizzate e interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4;
- nel modello CNM, la perdita trasferita al consolidato e non utilizzata deve essere compensata riducendo l’importo esposto nel rigo CS1 rispetto all’anno precedente, per l’ammontare delle perdite pregresse erose;
- per gli interessi passivi indeducibili sottratti dalla sopravvenienza deve emergere un’apposita variazione in diminuzione, e negli esercizi successivi il relativo prospetto deve essere ridotto della quota utilizzata ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter.
Parere dell’Agenzia sulla conversione del 5% in capitale
Quanto alla conversione del debito in capitale sociale, l’Agenzia osserva che, se secondo corretti principi contabili la conversione genera un provento, questo concorre alla formazione del reddito imponibile secondo l’articolo 88, comma 4-bis.
Richiamando la relazione illustrativa all’articolo 13, comma 1, lettera a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, l’Agenzia precisa che il rinvio contenuto nell’ultimo periodo dell’articolo 88, comma 4-ter estende il meccanismo di detassazione anche ai componenti positivi derivanti dalla conversione di crediti in strumenti partecipativi.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude che, nel caso di concordato con continuità aziendale:
- si applica il regime del secondo periodo dell’articolo 88, comma 4-ter, TUIR, assimilabile al concordato di risanamento;
- le perdite del consolidato rilevanti sono solo quelle prodotte dalla società in concordato e trasferite al consolidato, non quelle di altre società del gruppo;
- gli interessi passivi ex articolo 96, comma 4, sono integralmente consumati ai fini della norma e non riportabili successivamente;
- la variazione in diminuzione deve essere correttamente esposta in dichiarazione e nel consolidato;
- la conversione del debito in capitale/azioni è attratta nel perimetro applicativo dell’articolo 88, commi 4-bis e 4-ter, secondo quanto sopra indicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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