Sentenza n. 357/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento dell’Ordinanza dirigenziale del 4^ settore Urbanistica ed Igiene Ambientale del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- del 31.01.2025, notificata in data 13.02.2025; di tutti gli atti e i pareri ad essa presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di demolizione di recinzione e manufatti abusivi adibiti a ricovero per cani, nonché atti e pareri presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, hanno sostenuto, in termini generici e ipotetici, che sull'area di loro proprietà fosse presente soltanto una recinzione elettrosaldata fissata su cordoli in cemento, soggetta al più a SCIA e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, e non anche i manufatti adibiti a canile. In terzo luogo, hanno dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, assumendo che il tecnico comunale non avrebbe potuto avvicinarsi ai luoghi a causa della presenza di un cane da guardia. Infine, hanno sostenuto la propria estraneità e incolpevolezza rispetto agli abusi, in ragione della distanza di circa 1.000 km dal terreno, attribuendo la realizzazione delle opere a un terzo.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le censure. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio è un provvedimento sanzionatorio vincolato e dovuto. Ha ritenuto non provata la tesi secondo cui sull'area sarebbe stata presente soltanto la recinzione, rilevando che la relazione di sopralluogo, la documentazione fotografica e un'ordinanza del giudice ordinario attestavano la presenza di manufatti adibiti a ricovero per cani. Ha inoltre affermato che, anche ipotizzando opere soggette a SCIA, la sanzione pecuniaria è applicabile soltanto quando l'intervento sia astrattamente assoggettabile a SCIA e conforme agli strumenti urbanistici; in caso contrario è legittima la demolizione. Nel caso concreto, gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto la violazione del regolamento edilizio comunale. Il giudice ha poi escluso il difetto di istruttoria, osservando che il tecnico non era entrato nei manufatti, ma li aveva visionati da vicino, come dimostrato dalle fotografie e dal verbale fidefacente; comunque, l'accertata edificazione senza titolo era sufficiente a sorreggere l'ordine sanzionatorio. Infine, ha escluso che la distanza dal bene e l'attribuzione dell'abuso a un terzo rendessero i proprietari estranei agli effetti dell'ordinanza: il proprietario che intenda sottrarsi agli effetti demolitori o acquisitivi deve dimostrare di avere adottato iniziative attive, quali diffide o denunce, idonee a impedire o rimuovere l'abuso. I ricorrenti erano rimasti inattivi per anni e l'azione possessoria, comunque successiva all'ordinanza, non era sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Il potere repressivo edilizio può essere esercitato nei confronti di interventi realizzati in violazione della disciplina urbanistico-edilizia.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Il proprietario può essere destinatario dell'ordine di demolizione e degli effetti acquisitivi conseguenti all'inottemperanza; il proprietario estraneo all'abuso deve dimostrare di essersi attivato diligentemente per impedirlo o rimuoverlo.
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
Costituisce fondamento dell'intervento repressivo-demolitorio per opere eseguite in violazione della normativa urbanistico-edilizia.
art. 22 d.P.R. n. 380/2001
Il regime della SCIA non impedisce la rimozione delle opere abusivamente realizzate quando manchino i presupposti sostanziali, in particolare la conformità agli strumenti urbanistici.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria è limitata agli interventi astrattamente realizzabili mediante SCIA che siano anche conformi agli strumenti urbanistici; in difetto di conformità è legittima la demolizione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale base della memoria depositata dalla parte ricorrente in vista dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio è un provvedimento sanzionatorio vincolato e dovuto; pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- La qualificazione dell'abuso edilizio deve considerare complessivamente l'insieme delle opere realizzate e il loro impatto unitario sul territorio, evitando la frammentazione artificiosa dell'intervento finalizzata a ricondurne singole parti a un regime edilizio meno gravoso.
- La sanzione pecuniaria prevista per opere soggette a SCIA è applicabile soltanto quando l'intervento sia astrattamente realizzabile mediante SCIA e sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi; in caso di difformità urbanistica è legittimo l'ordine di demolizione.
- L'accertamento dell'edificazione abusiva senza titolo, adeguatamente documentato dal sopralluogo e dalla relativa documentazione, è di per sé sufficiente a sorreggere l'ordine sanzionatorio e non richiede ulteriori approfondimenti istruttori sulla concreta utilizzazione dei manufatti.
- Il proprietario estraneo alla materiale realizzazione dell'abuso non può sottrarsi agli effetti dell'ordine di demolizione allegando la mera incolpevolezza o la distanza dal bene: deve provare di avere adottato iniziative attive e diligenti, come diffide o denunce, idonee a impedire la prosecuzione dell'abuso o a favorirne la rimozione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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