Sentenza del 16/03/2022 n. 8627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Gli avvisi di accertamento per gli anni 2008-2009 contestavano maggiori ricavi alla società F.S. s.r.l. e attribuivano ai soci (F.O., F.N., F.G.) la distribuzione pro quota di utili occulti. La CTP aveva accolto i ricorsi; in appello si verificò l'interruzione del processo per il decesso del socìo costituito F.G.: la CTR dichiarò estinto il giudizio per mancata riassunzione dopo l'ordinanza d'interruzione dell'8/5/2018. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che il termine semestrale per chiedere la riassunzione era sospeso per 9 mesi dal D.L. n.119/2018, art.6, comma 11, e dunque non era ancora scaduto alla data della declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il termine di sei mesi per presentare l'istanza di trattazione (decorso dall'ordinanza che ha dichiarato l'interruzione, 8/5/2018) è scaduto il 10/12/2018 (tenendo conto della sospensione feriale e art.155 c.p.c.). Ha escluso l'applicazione della sospensione prevista dal D.L. n.119/2018, art.6, comma 11, perché quella norma concerne i termini di impugnazione e la "riassunzione" riferita alla riproposizione della causa davanti al giudice del rinvio (trasito fra gradi), non l'istanza di trattazione interna al medesimo grado per la ripresa del processo interrotto. Perciò l'estinzione del giudizio era legittima. Il ricorso è rigettato e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 40
"1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: ... 2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente ... In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore..."
L'interruzione per morte del difensore/parte costituita si considera dal momento in cui è dichiarata per iscritto dal difensore (nel caso specifico il 26/4/2018 con deposito della nota documenti) e il dies a quo per il termine semestrale decorre dall'ordinanza che dichiara l'interruzione (8/5/2018).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 41
Prevede che l'interruzione sia dichiarata dal presidente della sezione o dalla commissione; da tale dichiarazione decorre il termine per la prosecuzione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 43, comma 2
"Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede..."
Stabilisce il termine di sei mesi per presentare l'istanza di trattazione necessaria alla ripresa del processo interrotto; la Corte ha interpretato che tale termine è distinto dalla 'riassunzione' disciplinata per i trasferimenti tra gradi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45, comma 1
"Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge..."
Conferma che l'inosservanza del termine per presentare l'istanza di trattazione comporta l'estinzione del processo.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019."
La Corte ha interpretato tale sospensione come riferita ai termini di impugnazione e alla 'riassunzione' intesa come riproposizione della causa davanti al giudice del rinvio (trasferimento tra gradi), non alla 'istanza di trattazione' interna al medesimo grado per la ripresa del processo interrotto.
Codice di procedura civile, art. 392
Riferimento alla riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio (senza che la sospensione del D.L.119 si estenda all'istanza di trattazione del processo tributario).
Codice di procedura civile, art. 155 (commi 3 e 4) - sospensione feriale
Il computo del termine semestrale tiene conto della sospensione feriale, con conseguente spostamento della scadenza al primo giorno lavorativo utile (qui 10/12/2018).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63 e art. 5, comma 5
Art.63 usa il termine 'riassunzione' in riferimento alla prosecuzione dopo cassazione con rinvio; art.5 comma5 (competenza) riguarda ipotesi di trasferimento del processo a diverso giudice: ambiti che la Corte ha distinto dall'istanza di trattazione ex art.43.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente la 'riassunzione' intesa come riproposizione della causa davanti al giudice del rinvio (trasferimento fra gradi) dall'"istanza di trattazione" prevista dagli artt.43 e 45 del D.Lgs. n.546/1992 per la ripresa di un processo interrotto nello stesso grado.
- Il termine di sei mesi per presentare l'istanza di trattazione decorre dalla data della dichiarazione formale di interruzione (ordinanza/decreto) e va calcolato con le regole ordinarie, comprensive della sospensione feriale ex art.155 c.p.c.
- La sospensione dei termini disposta dal D.L. n.119/2018, art.6, comma 11, riguarda i termini di impugnazione e la riassunzione collegata al trasferimento della causa fra gradi; non si deve applicare ai termini interni del giudizio tributario per la ripresa dopo interruzione.
- Se il processo è stato interrotto per decesso di una parte costituita con difensore, è fondamentale depositare tempestivamente l'istanza di trattazione nei sei mesi successivi alla dichiarazione dell'interruzione per evitare l'estinzione del giudizio.
- In presenza di questioni sia normative che di coordinamento tra fonti (decreto sospensivo e norme di processo tributario), è prudente non affidarsi a interpretazioni estensive della sospensione: adottare tempestive misure processuali (riassunzione/istanza di trattazione) ovvero documentare l'avvenuta istanza.
- Gli eredi o i successori devono curare la tempestiva riassunzione o istanza di trattazione e provvedere alla costituzione/integrazione della rappresentanza processuale per evitare conseguenze estintive.
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