Cassazione Civile, Sentenza n. 12294/2020 del 23/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
L’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti della società diversi avvisi di rettifica dell’accertamento e di irrogazione delle sanzioni per importazioni di partite di cavi di acciaio dichiarate di origine coreana, ma ritenute di origine cinese. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva accolto il ricorso limitatamente alla sanzione, riducendola della metà. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 38/9/2013 depositata l’11 ottobre 2013, aveva rigettato l’appello principale della società e accolto quello incidentale dell’Agenzia delle dogane: aveva ritenuto provata la falsità dei certificati sulla base degli esiti dell’attività OLAF e di una comunicazione dell’autorità doganale coreana, e aveva escluso la buona fede della contribuente perché non aveva svolto controlli preventivi sull’origine delle merci. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. Con il primo ha denunciato la violazione del contraddittorio preventivo. Con il secondo ha contestato, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e del regolamento CEE n. 1073/1999, che la documentazione trasmessa dall’OLAF fosse sufficiente a provare la falsità dei certificati e a spostare su di essa l’onere della prova contraria, sostenendo che si trattava della trasmissione di una comunicazione relativa a un’indagine interna coreana, senza accertamento del suo contenuto e della sua consistenza probatoria. Con il terzo ha denunciato omessa pronuncia su una censura relativa alla prova della falsità dei certificati e all’identità del produttore. Con il quarto ha dedotto vizio di motivazione per adesione alla decisione di primo grado. Con il quinto ha contestato l’applicazione dei dazi antidumping, sostenendo che le importazioni non erano avvenute a prezzi predatori. Con il sesto ha denunciato l’omesso esame della documentazione secondo cui la Camera di commercio coreana aveva confermato la genuinità dei certificati, almeno per le operazioni dal 1° gennaio 2007. Con il settimo e l’ottavo ha contestato l’esclusione della buona fede e l’applicazione delle sanzioni, richiamando la disciplina unionale e quella nazionale sulla colpevolezza. Con il nono ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità delle sanzioni e di difesa; con il decimo violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso notificato all’Agenzia delle entrate, perché quest’ultima non era stata parte del giudizio di merito e non aveva legittimazione passiva. Ha respinto l’eccezione dell’Agenzia delle dogane secondo cui la prima notificazione avrebbe consumato il potere d’impugnazione: il ricorso notificato all’Agenzia delle dogane il 3 giugno 2014 era tempestivo, poiché, dopo la prima notificazione del 10 aprile 2014, il termine breve scadeva il 9 giugno 2014. Il primo motivo è stato rigettato: la censura sul contraddittorio preventivo non era stata dedotta nei precedenti gradi nel rispetto del principio di specificità; inoltre la disciplina doganale prevede garanzie procedimentali proprie e la società non aveva indicato quale concreta lesione difensiva avesse subito. Il secondo motivo è stato accolto per quanto di ragione: il giudice d’appello non aveva valutato concretamente il contenuto della comunicazione coreana trasmessa dall’OLAF né stabilito se essa avesse valore probatorio sufficiente a trasferire alla contribuente l’onere della prova contraria o costituisse soltanto un elemento indiziario da valutare insieme agli altri. Il sesto motivo è stato accolto perché la CTR aveva omesso di esaminare la documentazione allegata dalla società, in particolare la conferma della genuinità dei certificati da parte dell’autorità camerale coreana per le operazioni dal 1° gennaio 2007, fatto controverso e potenzialmente decisivo. Il terzo, quarto e quinto motivo, nonché il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 325, comma 2, c.p.c.
Facendo, quindi, applicazione del principio di diritto sopra segnalato, la notifica del suddetto ricorso ha avuto l’effetto di rendere effettiva la conoscenza, da parte del notificante, della pubblicazione della sentenza, con la conseguenza che, dal momento della notifica, ha iniziato a decorrere per il medesimo il termine “breve” per la notifica del ricorso di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.
La notificazione di un’impugnazione alla parte priva di legittimazione passiva rende comunque effettiva per il notificante la conoscenza della pubblicazione della sentenza e fa decorrere il termine breve per proporre l’impugnazione nei confronti della parte corretta.
art. 327 c.p.c.
Questa Corte (Cass. civ., 27 luglio 2018, n. 19979), invero, ha precisato che, in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale), è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.
La riduzione del termine lungo d’impugnazione da un anno a sei mesi si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; non rileva che una fase o un grado successivi siano stati instaurati dopo tale data.
art. 2697 c.c.
Tali considerazioni sono riscontrabili sulla base di quanto specificato dalla ricorrente nel ricorso, in quanto, come detto, l’atto su cui il giudice del gravame ha fondato la valenza probatoria della pretesa fatta valere dall’amministrazione doganale consiste in una lettera di trasmissione di una comunicazione ricevuta dall’OLAF da parte dell’autorità doganale coreana, in ordine al quale il giudice del gravame non ha provveduto ad una valutazione concreta del contenuto, alla luce della diversa valenza probatorio secondo i principi di diritto sopra indicati, in particolare se alla stessa debba attribuirsi un valore probatorio tale da comportare lo spostamento sul contribuente di fornire la prova contraria ovvero di mero elemento indiziario, da valutare alla luce di ulteriori elementi considerati nel loro complesso quadro indiziario.
La ripartizione dell’onere della prova dipende dalla concreta efficacia probatoria dell’atto posto a fondamento dell’accertamento. Il giudice deve stabilire se il documento abbia forza sufficiente a spostare sul contribuente l’onere della prova contraria oppure costituisca un elemento indiziario da valutare insieme agli altri elementi acquisiti.
Regolamento (CE) n. 1073/1999
Va considerato, infatti, che, non solo il Reg. CE n. 1073 del 1999, art. 9, comma 1, riconosce efficacia probatoria privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori, e l’art. 9, comma 2, stabilisce l’equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta dagli ispettori amministrativi dello Stato membro, ma l’art. 9, comma 3 e l’art. 10, comma 1, prevedendo la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di “ogni documento utile” acquisito e la comunicazione di “qualsiasi informazione” ottenuta nel corso delle indagini, inducono a ritenere l’utilizzabilità anche di altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall’organismo antifrode, e quindi anche dei verbali delle operazioni di missione (cfr. Cass. 13496/12, 5400/12, 4022/12).
Gli atti e le informazioni acquisiti nell’ambito delle indagini OLAF sono utilizzabili come prove; la loro efficacia, tuttavia, va individuata secondo la natura e il contenuto specifico del documento, distinguendo tra fatti constatati dagli ispettori e informazioni o dichiarazioni riportate.
artt. 2699 e 2700 c.c.
In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.
La fede privilegiata copre i fatti direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale e la provenienza del documento, non la veridicità sostanziale di ogni dichiarazione o documento di terzi. Le dichiarazioni specificamente attribuite sono contestabili con prova contraria; quelle prive di indicazione della fonte restano elementi di prova da valutare nel complesso.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Va, comunque, ribadito il principio secondo cui, in materia di accertamento di tributi doganali, non costituisce violazione dello Statuto dei diritti del contribuente l’emissione dell’avviso di accertamento suppletivo prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 12, comma 7, per la presentazione di osservazioni e richieste dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dell’organo impositore.
Nel contesto dell’accertamento di tributi doganali, l’emissione dell’avviso suppletivo prima del decorso dei sessanta giorni non viola di per sé l’art. 12, comma 7, poiché la procedura doganale prevede specifiche garanzie partecipative.
art. 221 del Codice doganale comunitario
Infatti, la normativa sul riordino degli istituti doganali di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, prevede una serie di garanzie peculiari per il contribuente (contestazione, osservazioni, reclami, controversia), sicchè il sistema, complessivamente previsto, da un lato è pienamente rispettoso dei criteri dettati dallo Statuto del contribuente in virtù del principio di leale collaborazione tra amministrazione delle dogane e contribuente medesimo (Cass. 13890/08), dall’altro dà corretta esecuzione al principio comunitario secondo cui l’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate e contabilizzato “non appena possibile” (art. 221 CDC; v. la novella della cit. “ex lege” n. 27 del 2012, art. 12).
La comunicazione e la contabilizzazione dei dazi devono avvenire secondo modalità appropriate e non appena possibile; la disciplina è coordinata con le garanzie partecipative previste dal sistema doganale.
art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009
Questa Corte (Cass. civ., 27 luglio 2018, n. 19979), invero, ha precisato che, in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale), è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.
La norma transitoria limita l’applicazione del nuovo termine breve lungo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, individuata nel 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Gli atti e i documenti provenienti da indagini OLAF possono essere utilizzati nei procedimenti tributari e doganali, ma il giudice deve esaminarne concretamente contenuto, provenienza e natura prima di attribuire loro efficacia idonea a fondare l’accertamento o a trasferire sul contribuente l’onere della prova contraria.
- La fede privilegiata degli atti pubblici riguarda i fatti compiuti o direttamente percepiti dal pubblico ufficiale e la provenienza dell’atto; le dichiarazioni di terzi e il contenuto di documenti formati da terzi richiedono una valutazione probatoria commisurata alla specificazione delle fonti e possono essere contestati con prova contraria.
- Quando il documento posto a base dell’accertamento consiste nella trasmissione di una comunicazione di un’autorità straniera, il giudice deve verificare se essa costituisca una relazione ispettiva con specifici riscontri o soltanto un elemento indiziario da ponderare insieme alle altre prove; non è sufficiente affermarne genericamente la valenza probatoria.
- Nel processo tributario, l’omesso esame di documentazione che attesta la possibile genuinità dei certificati di origine, se il fatto è controverso e potenzialmente decisivo, giustifica la cassazione della decisione che abbia semplicemente affermato l’assenza di prova contraria.
- In materia doganale, la censura di violazione del contraddittorio preventivo deve essere proposta in modo specifico e, quando richiesto, deve indicare quale concreta lesione del diritto di difesa sia derivata dalla mancata interlocuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12300/2020 del 23/06/2020
- Sentenza civile · 23 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12299/2020 del 23/06/2020
- Sentenza civile · 23 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12303/2020 del 23/06/2020
- Sentenza civile · 23 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12301/2020 del 23/06/2020
- Sentenza civile · 23 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12302/2020 del 23/06/2020
- Sentenza civile · 23 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12304/2020 del 23/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →