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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 1130 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Usufrutto legale - Beni immobili soggetti ad usufrutto legale e concessi in locazione - obbligo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale di dichiarare il canone di locazione - sussiste - rilevanza della circostanza che il canone sia riscosso da uno dei coniugi separati per il mantenimento dei figli - Esclusa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'obbligo di dichiarare, ai fini IRPEF, i canoni derivanti da immobili soggetti ad usufrutto legale concessi in locazione: il ricorrente sosteneva che, trattandosi di canone riscosso dal coniuge separato a titolo di mantenimento dei figli, non dovesse concorrere alla dichiarazione del reddito o dovesse esserne escluso il genitore che non incassa direttamente il canone.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che i redditi dei beni soggetti ad usufrutto legale debbano essere dichiarati dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ciascuno per il 50%, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. Nel caso di immobili concessi in locazione e in assenza di eccezioni, il canone locativo deve essere dichiarato dai genitori esercitanti la responsabilità genitoriale. La circostanza che il canone sia effettivamente riscosso da uno dei coniugi separati per il mantenimento dei figli non esclude l'obbligo dichiarativo dei genitori e non modifica la ripartizione fiscale prevista.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/86

    L'art. 26 attribuisce l'obbligo dichiarativo dei redditi derivanti da beni soggetti a usufrutto legale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, da ripartire normalmente al 50% tra di essi, salvo le eccezioni espressamente previste dalla norma.

Massime di principio

  • I redditi derivanti da immobili gravati da usufrutto legale devono essere dichiarati dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ciascuno per la metà, indipendentemente da chi materialmente incassa i canoni.
  • Il fatto che il canone sia riscosso da un coniuge separato per il mantenimento dei figli non rileva ai fini dell'obbligo fiscale: non costituisce di per sé causa di esclusione dall'obbligo dichiarativo o di diversa imputazione del reddito.
  • Solo le eccezioni espressamente previste dalla legge possono derogare alla regola della dichiarazione congiunta al 50%; in assenza di tali eccezioni la ripartizione è obbligatoria.
  • In situazioni di separazione o divorzio è opportuno che i genitori mantengano documentazione formale (accordi, bonifici, ricevute) che provi l'effettiva destinazione dei canoni, ma tale documentazione non modifica automaticamente l'obbligo dichiarativo fiscale previsto dalla normativa sull'usufrutto legale.
  • Se uno dei genitori omette di dichiarare la propria quota di reddito derivante dall'usufrutto, l'Amministrazione può contestare e recuperare imposte e sanzioni; quindi, in casi simili è consigliabile regolarizzare mediante dichiarazione integrativa o accordo formale tra le parti quando possibile.

Testo integrale

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