Cassazione Civile, Ordinanza n. 07016/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un professionista aveva stipulato con una società un contratto di collaborazione di durata quinquennale, con scadenza al 31.12.2016 e rinnovo tacito. La clausola contrattuale prevedeva che, in caso di disdetta dell'impresa e mancata prosecuzione del rapporto in altra forma, ma a parità di durata e almeno alle condizioni economiche previste, sarebbe spettata un'indennità commisurata all'ultima mensilità moltiplicata per le annualità lavorative svolte. La società comunicava la volontà di non rinnovare il contratto e, successivamente, offriva la costituzione di un rapporto subordinato dal 1.1.2017, proposta non accettata dal professionista. Questi agiva chiedendo la risoluzione del contratto e il pagamento di compensi non versati, oppure in subordine dell'indennità prevista dalla clausola. I giudici di merito rigettavano le domande ritenendo valida la disdetta e non dovuta l'indennità, perché la stessa sarebbe spettata solo se la società non avesse formulato una proposta conforme alle condizioni contrattuali. In cassazione il ricorrente deduceva, con tre motivi, violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., sostenendo che la clausola andasse interpretata nel senso di attribuire l'indennità in ogni caso di mancata prosecuzione o rinnovo alle medesime condizioni originarie, e che non fosse consentita la proposta di prosecuzione in forma subordinata, preclusa dal contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi, ritenendoli infondati. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui il contratto non prevedeva una durata minima decennale, ma una durata quinquennale con facoltà di disdetta e rinnovo, e consentiva la prosecuzione del rapporto anche in forma diversa da quella libero-professionale, compresa la subordinazione, purché fosse garantita una ulteriore durata minima quinquennale e un determinato trattamento economico. L'indennità non spettava nel caso in cui la società avesse offerto una proposta conforme alle condizioni pattuite e tale proposta fosse stata rifiutata dal professionista. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando una clausola è plausibilmente interpretabile in più modi, non è sindacabile in cassazione la scelta del giudice di merito se sorretta da motivazione coerente e rispettosa dei canoni ermeneutici. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza impugnata, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per lamentare un vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della decisione di merito esente da vizi logici.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c.
richiamati quali canoni di ermeneutica contrattuale; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione resa dal giudice di merito sulla base del dato letterale, sistematico e della buona fede.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione quando, tra più interpretazioni plausibili della clausola, sia stata scelta una soluzione sorretta da motivazione coerente e rispettosa dei canoni ermeneutici.
- Il giudice deve ricercare la comune intenzione delle parti mediante lettura coordinata delle clausole; se il testo contrattuale appare chiaro e univoco, non è consentita un'interpretazione che ne sovverta il significato letterale.
- La clausola che prevede un'indennità in caso di disdetta può essere letta restrittivamente quando dal testo risulti che il beneficio è subordinato non al semplice mancato rinnovo, ma alla mancata formulazione di una proposta conforme alle condizioni predeterminate.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa interpretazione possibile a quella adottata dal giudice di merito, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione apparente.
- L'offerta di prosecuzione del rapporto in forma diversa, se compatibile con il testo contrattuale e con le condizioni pattuite, può escludere la spettanza dell'indennità prevista per la mancata continuazione del rapporto alle condizioni convenute.
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