Cassazione Civile, Ordinanza n. 03091/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione presso terzi promossa da una società creditrice contro una società debitrice, con una società di assicurazioni quale terzo pignorato. In sede esecutiva fu emessa un’ordinanza di assegnazione. La terza pignorata propose opposizione agli atti esecutivi; nel corso del giudizio di merito emerse il fallimento della società esecutata, depositato in atti dalla opponente. Il giudice dichiarò l’interruzione del processo all’udienza dell’8 settembre 2021. Successivamente la società opponente riassunse il giudizio con ricorso depositato il 2 dicembre 2021. Il Tribunale dichiarò l’estinzione del giudizio ritenendo tardiva la riassunzione, perché il termine ex art. 305 c.p.c. sarebbe decorso già dal 30 luglio 2021, data in cui la parte aveva formalmente comunicato in giudizio la notizia del fallimento. Con il ricorso per cassazione la società di assicurazioni denunciò violazione degli artt. 43 l.fall., 300 e 305 c.p.c. e dell’art. 143 c.c.i.i., sostenendo che il termine per riassumere decorresse solo dalla pronuncia giudiziale di interruzione, avvenuta in udienza l’8 settembre 2021, e non dal precedente deposito delle note in cui era stata rappresentata la conoscenza del fallimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la sentenza del Tribunale che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione da un momento anteriore alla dichiarazione giudiziale di interruzione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite, ha ribadito che, in caso di fallimento, l’interruzione è automatica, ma il termine per riassumere o proseguire decorre solo quando la dichiarazione di interruzione sia portata a conoscenza delle parti; se resa in udienza, tale dichiarazione è già conoscibile ex art. 176, comma 2, c.p.c. Nel caso concreto, quindi, la riassunzione non poteva essere considerata tardiva per il solo fatto che la parte aveva già conosciuto aliunde il fallimento e lo aveva anche rappresentato in atti prima del provvedimento dichiarativo. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 553 c.p.c.
ordinanza di assegnazione
richiamato come provvedimento conclusivo dell’espropriazione presso terzi da cui è nata l’opposizione.
art. 305 c.p.c.
il termine per la riassunzione/prosecuzione decorre solo dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione; non dalla mera conoscenza di fatto del fallimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 43, terzo comma, legge fallimentare
l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo.
artt. 52 e 93 legge fallimentare
richiamati come ipotesi estranee alla regola generale di decorrenza del termine di riassunzione per le domande di credito.
art. 143 c.c.i.i.
richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina dell’interruzione per apertura della procedura concorsuale.
art. 176, secondo comma, c.p.c.
la dichiarazione di interruzione pronunciata in udienza è già portata a conoscenza delle parti per effetto della pronuncia stessa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In caso di apertura del fallimento di una parte, l’interruzione del processo è automatica, ma l’onere di riassunzione o prosecuzione non sorge fino a quando il giudice non abbia dichiarato l’interruzione e tale dichiarazione sia stata portata a conoscenza delle parti.
- La mera conoscenza, anche formale, del fallimento da parte della parte interessata non fa decorrere il termine per la riassunzione se il processo non è ancora stato posto in stato di quiescenza mediante il provvedimento dichiarativo dell’interruzione.
- Quando la dichiarazione di interruzione è resa in udienza, essa integra di per sé conoscenza legale dell’evento ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c.; da quel momento può pretendersi la riassunzione.
- Non è configurabile la riassunzione di un processo che non sia ancora stato formalmente interrotto: la decorrenza del termine presuppone non solo la conoscenza dell’evento interruttivo, ma anche la formale constatazione giudiziale della quiescenza del processo.
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