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Ordinanza

Ordinanza n. 2522/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di un'annotazione relativa alla risoluzione di un contratto per la fornitura e installazione di condizionatori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento ANAC del 23 febbraio 2026, conclusivo del procedimento n. 5331/2025, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023, l'annotazione nel casellario informatico della risoluzione del contratto stipulato con il TAR Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria per la fornitura e installazione di due condizionatori, del valore di euro 8.200,00. La ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione dell'inutilità e dell'inidoneità della notizia a dimostrare la propria inaffidabilità, sostenendo che la mancata fornitura fosse dipesa da un errore tecnico commesso in buona fede circa la rispondenza del modello offerto alle esigenze del committente, errore prontamente segnalato all'inizio dell'esecuzione, senza danno per l'amministrazione e nell'ambito di un contratto di modesto valore. È stata inoltre dedotta la violazione del principio di proporzionalità, per gli effetti distorsivi e lesivi dell'immagine derivanti dall'annotazione. La difesa erariale ha eccepito l'irricevibilità delle censure riferite alla risoluzione contrattuale e alla segnalazione della stazione appaltante, nonché il difetto di legittimazione passiva della stazione appaltante.

La decisione

Il TAR ha ritenuto superabile l'eccezione di irricevibilità: la risoluzione contrattuale è oggetto di sindacato solo incidentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a., ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della segnalazione, mentre la segnalazione diventa lesiva per l'operatore soltanto con l'adozione dell'annotazione. È stata respinta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stazione appaltante, la cui partecipazione al giudizio è stata ritenuta funzionale esclusivamente all'acquisizione di elementi istruttori. Nel merito cautelare, il giudice ha escluso il fumus boni iuris. In materia di appalti pubblici opera il principio di autoresponsabilità, che impone all'impresa la massima cautela nella predisposizione dell'offerta; pertanto, allo stato, non appare scusabile l'errore tecnico sulla conformità del prodotto offerto alle esigenze di installazione. Il TAR ha inoltre chiarito che la valutazione della gravità o del peso dell'inadempimento, anche in relazione al modesto valore del contratto, non appartiene al procedimento di annotazione, ma spetta alle singole stazioni appaltanti che consultano il casellario e devono valutare autonomamente l'eventuale rilevanza dell'episodio ai fini dell'affidabilità dell'operatore nella specifica gara. La domanda cautelare è stata quindi respinta per difetto del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa dell'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici relativa alla risoluzione contrattuale.

  • art. 8 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente della legittimità della risoluzione contrattuale, senza che essa costituisca direttamente l'oggetto principale del giudizio, ai fini della valutazione della segnalazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e la valutazione dei relativi presupposti, nella specie ritenuti insussistenti per difetto del fumus boni iuris.

  • art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione al grave illecito professionale: la relativa valutazione non è certificata in via permanente dall'annotazione ANAC, ma deve essere compiuta autonomamente dalla singola stazione appaltante nella specifica procedura di gara.

  • art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016

    il “grave illecito professionale” disciplinato dall’art. 80, co. 5, lett. cter, del d.lgs. 50/2016 (oggi art. 98, c. 3, lett. c, del d.lgs. 36/2023) non è uno stigma permanente che l’A.n.a.c. “certifica” mediante l’iscrizione nel casellario di una risoluzione contrattuale né una condizione che preesiste rispetto alla procedura di gara in seno alla quale matura l’esclusione bensì il frutto di una valutazione compiuta ogni volta dalla singola stazione appaltante

    Il grave illecito professionale non deriva automaticamente dall'annotazione ANAC e deve essere valutato caso per caso dalla stazione appaltante interessata.

Massime di principio

  • In materia di contratti pubblici, l'errore tecnico dell'operatore nella predisposizione dell'offerta non è normalmente scusabile, poiché il principio di autoresponsabilità impone all'impresa di verificare con la massima cautela la conformità dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante.
  • La risoluzione di un contratto pubblico può essere conosciuta dal giudice amministrativo soltanto incidentalmente, ai sensi dell'art. 8 c.p.a., quando la controversia principale riguarda l'annotazione ANAC; la lesività della segnalazione per l'operatore si manifesta con l'adozione dell'annotazione nel casellario.
  • Nel giudizio relativo all'annotazione nel casellario, la gravità o il peso dell'inadempimento non costituiscono parametri decisivi dell'attività di annotazione, ma devono essere valutati dalla singola stazione appaltante che consulta il casellario nell'ambito di una specifica procedura di gara.
  • L'annotazione nel casellario informatico non certifica in via permanente l'esistenza di un grave illecito professionale né determina automaticamente l'esclusione dell'operatore da future gare; l'affidabilità deve essere apprezzata caso per caso dalla stazione appaltante.
  • La stazione appaltante coinvolta nell'episodio contrattuale può partecipare al giudizio sull'annotazione ANAC per finalità istruttorie, senza assumere necessariamente il ruolo di parte passivamente legittimata rispetto alla domanda di annullamento dell'atto dell'Autorità.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOARequisiti di partecipazione ed esclusioneTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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