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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4003/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi in Cassazione contro la sentenza di appello del 27/09/2019 che aveva confermato condanne per concorso nell'omicidio di Geremia Ranucci: Schipani deduceva errore di diritto e carenza di motivazione chiedendo il riconoscimento della prescrizione dell'omicidio in conseguenza dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 8 D.L. 13/05/1991 n.152; Terrestre contestava la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (discrepanze tra Schipani e Tedesco) e chiedeva attenuanti generiche e di minima partecipazione; Procida censurava il diniego delle attenuanti generiche e invocava la valutazione della sua condotta successiva (ammissione responsabilità, buona condotta carceraria, permessi premio).

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Schipani la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione: richiamata la Sezioni Unite n.19756/2015, è stato affermato che i delitti commessi prima della riforma dell'art.157 c.p. (prima della legge n.251/2005), punibili in astratto con l'ergastolo, rimangono imprescrittibili anche se, per effetto di una attenuante speciale (art.8 D.L.152/1991), la pena venisse ridotta a tempo. Per Terrestre la Suprema Corte ha confermato la valutazione di merito sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia: le discrasie ritenute marginali non vanno ad intaccare il 'nucleo essenziale' delle chiamate in correità; sono state poste in rilievo ulteriori riscontri (altre dichiarazioni di collaboratori, elementi di polizia giudiziaria, ammissioni di responsabilità di altri coimputati). Il diniego delle attenuanti è stato ritenuto congruamente motivato (gravità del fatto, numero dei concorrenti, personalità e precedenti). Per Procida la Corte ha ritenuto che l'ammissione tardiva non dimostrasse un ravvedimento reale né fornisse elementi utili alla ricostruzione del fatto, quindi l'attenuante è stata esclusa. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    Riconosciuta come attenuante speciale per collaboratori di giustizia; tuttavia il suo riconoscimento non produce gli effetti di rendere prescritto un delitto che, al momento del fatto, era punibile con l'ergastolo (non incide sull'imprescrittibilità dei delitti commessi prima della riforma di cui alla L. n.251/2005).

  • art. 157 cod. pen. (testo anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251)

    Prima della riforma del 2005 i delitti punibili in astratto con l'ergastolo erano imprescrittibili; tale carattere non viene meno se, in sede di giudizio, la pena viene attenuata per effetto di circostanze speciali come l'art.8.

  • Legge n. 251/2005

    Riforma della prescrizione (art.157 c.p.) rilevante per determinare la prescrittibilità dei reati commessi prima/dopo la riforma; qui è richiamata per distinguere i criteri applicabili ai fatti anteriori alla riforma.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto non ricorrenti elementi positivi per concederla, in presenza di gravi elementi negativi (modalità efferate, pericolosità, recidiva), e ha valutato insufficiente la confessione tardiva come segno di ravvedimento.

  • art. 114 cod. pen.

    Applicato per escludere l'attenuante della minima partecipazione quando ricorre l'aggravante consistente nel numero dei concorrenti (art.112 c.p.); la Corte ha confermato che l'esistenza di almeno cinque concorrenti impedisce l'uso dell'attenuante della minima partecipazione.

  • art. 112 cod. pen.

    Richiamato come aggravante speciale (numero dei concorrenti nel reato) che, se presente, esclude l'attenuante della minima partecipazione.

  • art. 191 e 192 cod. proc. pen.

    Norme sul valore probatorio e sulla valutazione delle prove testimoniali: la Corte di Cassazione ha dichiarato congrua la valutazione di merito sull'attendibilità dei collaboratori e ha ritenuto irrilevanti le discrasie marginali segnalate in ricorso.

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sul regime sanzionatorio (determinazione della pena e circostanze): richiamate nella contestazione ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione e il diniego delle attenuanti operative.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 19756 del 24/09/2015

    Giurisprudenza fondamentale richiamata: stabilisce che i delitti commessi prima della riforma dell'art.157 c.p., punibili in astratto con l'ergastolo, restano imprescrittibili anche se in sede giudiziale viene riconosciuta un'attenuante che riduce la pena a tempo.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di una diminuente speciale per collaboratori di giustizia (art.8 D.L.152/1991) non determina automaticamente la prescrizione di un reato commesso quando la legge prevedeva l'ergastolo: i reati anteriori alla riforma dell'art.157 c.p. (L.251/2005) possono rimanere imprescrittibili secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Le discrepanze tra dichiarazioni di più collaboratori di giustizia non annullano il valore probatorio se concernono particolari marginali; ciò che conta è la convergenza sul 'nucleo essenziale' dei fatti (mandato, esecutori, modalità del reato).
  • La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori è rimessa in larga misura al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica o mancante riguardo profili essenziali.
  • La circostanza attenuante della minima partecipazione è esclusa se ricorre l'aggravante collegata al numero dei concorrenti (art.112 c.p.); in presenza di cinque o più concorrenti l'attenuante non è applicabile.
  • L'ammissione tardiva di responsabilità non vale di per sé come prova di ravvedimento meritevole di attenuazione se non è accompagnata da elementi concreti utili all'accertamento della verità e se avviene tardivamente rispetto al processo.
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni fondate su dichiarazioni di collaboratori, il ricorrente deve evidenziare contraddizioni attinenti al nucleo essenziale del fatto o profili di illogicità/contraddittorietà della motivazione, non semplici dissensi su particolari secondari.

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