L.R. FVG 3/2016
Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rialloca alla Regione e in parte ai Comuni numerose funzioni delle Province in materia ambientale, forestale, faunistico-venatoria, protezione civile, edilizia scolastica e istruzione/diritto allo studio, con passaggio di personale, beni e risorse dal 1° giugno 2016 (salvo eccezioni). Contiene norme transitorie per l’avvio delle Unioni territoriali intercomunali e varie proroghe e contributi puntuali, riferiti a scadenze ormai concluse.
Riordino delle funzioni provinciali e disciplina transitoria in Friuli Venezia Giulia
Riordino delle funzioni provinciali e disciplina transitoria in Friuli Venezia Giulia
La legge interviene sul riordino del sistema Regione-autonomie locali nella Regione Friuli Venezia Giulia, riallocando funzioni prima provinciali alla Regione e, per alcune materie, ai Comuni. La disciplina risultante riguarda anche il trasferimento di personale, beni, procedure e risorse, oltre a norme transitorie per Unioni territoriali intercomunali, caccia e pesca, protezione civile, istruzione e finanza locale.
Ambito del riordino e funzioni riallocate
Il provvedimento si inserisce nel processo avviato dalla legge regionale 26/2014 e disciplina il superamento delle Province in diversi settori. Le funzioni oggetto di riordino riguardano vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, ambiente, caccia e pesca, protezione civile, edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio.
Riparto delle funzioni tra Regione, Province e Comuni
La disciplina modifica gli allegati della legge regionale 26/2014, distinguendo le funzioni mantenute dalle Province, quelle trasferite alla Regione e quelle trasferite ai Comuni.
Tra le funzioni mantenute dalle Province restano, tra le altre:
- autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- autorizzazioni agli scarichi.
Tra le funzioni trasferite alla Regione rientrano, in particolare:
- contributi per la conservazione dei prati stabili;
- gestione del bene Dolomiti UNESCO;
- polizia ambientale;
- deroghe per cattura di fauna e raccolta di flora di interesse regionale;
- disciplina del transito sui percorsi fuoristrada;
- rilevazione degli alberi monumentali;
- interventi conservativi e di valorizzazione dei monumenti naturali;
- gran parte delle funzioni in materia di caccia e pesca, sanzioni, vigilanza, esami, autorizzazioni e gestione faunistica;
- funzioni in materia di istruzione, diritto allo studio e spese connesse all’Ufficio scolastico regionale.
Ai Comuni sono trasferite alcune funzioni residue in materia di istruzione e diritto allo studio, con specificazioni per convitti, istituzioni educative statali e conservatori di musica.
Personale trasferito e trattamento economico
Per assicurare continuità amministrativa, è trasferito alla Regione, contestualmente al passaggio delle funzioni, il personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge addetto prevalentemente alle funzioni trasferite.
Il personale conserva, se più favorevole, il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative non collegate allo specifico profilo d’impiego, mediante assegno ad personam riassorbibile. La Regione provvede con successivi atti all’inquadramento nei propri ruoli e alla riorganizzazione degli uffici, incluso il Corpo forestale regionale.
Patrimonio, mezzi e asset strumentali
La Regione subentra alle Province nella proprietà o conduzione degli immobili sede dei Corpi e servizi di polizia locale e dei servizi per caccia, pesca e protezione civile. Passano alla Regione anche i beni mobili registrati, le armi, le attrezzature, i mezzi informatici e gli altri beni strumentali assegnati a tali strutture.
Il verbale di consegna degli immobili costituisce titolo per intavolazione, trascrizione e voltura catastale. Per le armi, la Regione deve aggiornare la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza se mutano consistenza, numero o luogo di custodia.
Esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria
Le funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria prima esercitate dalle Province tramite i rispettivi Corpi e servizi di polizia locale sono esercitate dalla Regione avvalendosi del Corpo forestale regionale.
Caccia, pesca, fauna e vigilanza venatoria
La legge riorganizza in modo esteso la disciplina regionale di settore, spostando alla Regione numerose competenze prima provinciali. Tra le principali attribuzioni regionali vi sono:
- applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia, pesca nelle acque interne, tutela della fauna e dell’avifauna;
- riconoscimento della nomina a guardia giurata di agenti venatori e guardie volontarie;
- concessione contributi alle associazioni ornitologiche;
- organizzazione di corsi e esami per l’abilitazione venatoria e per le deroghe;
- gestione delle commissioni d’esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria;
- gestione del recupero della fauna selvatica ferita o morta;
- gestione faunistica e venatoria, compresi tesserini, centri di recupero, controllo fauna, attività cinotecnica e cinofila, aziende faunistico-venatorie e zone cinofile;
- irrogazione delle sanzioni e introito delle relative entrate.
La Regione assume anche la competenza a rilasciare provvedimenti di deroga in materia faunistica e a stabilire le modalità tecniche di ripristino degli habitat; in caso di inadempienza vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
Istruzione e diritto allo studio
Per l’anno scolastico 2015-2016 i procedimenti contributivi relativi agli assegni e agli interventi in materia di diritto allo studio restano in capo alle Province. Per queste attività le Province possono avvalersi del personale trasferito alla Regione addetto alle relative funzioni.
Per l’anno 2016 le Province mantengono i finanziamenti connessi alle funzioni in questione. A decorrere dal 2017 gli assegni e le domande sono gestiti dalla Regione.
I CPIA sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado ai fini dell’esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio.
Piani di subentro, decorrenze e regime transitorio
Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni è disciplinato dal piano di subentro previsto dalla legge regionale 26/2014, con termini ridotti di un terzo, salvo quelli relativi a edilizia scolastica e istruzione.
La decorrenza generale del trasferimento di funzioni, risorse e modifiche settoriali è fissata all’1 giugno 2016, salvo eccezioni espressamente previste:
- edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio secondo la disciplina della legge regionale 26/2014;
- alcune modifiche legislative con effetto già dalla data di entrata in vigore della legge;
- altre disposizioni con decorrenze specifiche dall’1 luglio 2016 o dall’1 novembre 2016.
I regolamenti provinciali vigenti continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali; le commissioni provinciali restano operative fino alla loro sostituzione con organi regionali.
Strade provinciali
Le strade provinciali sono oggetto di una disciplina speciale di individuazione e trasferimento. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale deve individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale.
- le strade di interesse regionale passano alla Regione con effetto dall’1 luglio 2016;
- i tratti di interesse locale sono attribuiti ai Comuni individuati dalla Giunta, con trasferimento della proprietà dall’1 gennaio 2017;
- fino al trasferimento effettivo dei tratti locali, le relative funzioni restano esercitate dalla Regione.
Unioni territoriali intercomunali: costituzione, avvio e proroghe
Il Capo dedicato alle Unioni territoriali intercomunali disciplina la loro costituzione e il loro avvio anche in deroga alla legge regionale 26/2014. La costituzione è stata prorogata per consentire l’adeguamento dei consigli comunali.
In sintesi:
- i termini per la costituzione e l’avvio sono stati spostati al 15 aprile 2016;
- le Unioni si avviano, in prima applicazione, mediante costituzione di diritto tra i soli Comuni che abbiano approvato entro tale termine lo statuto;
- le Unioni così costituite esercitano le funzioni associate dall’1 luglio 2016;
- le Unioni sciolte o da trasformare seguono le regole transitorie sulla liquidazione e sulla successione dei rapporti.
Finanza locale, fondi e centralizzazione della committenza
La legge ridetermina per il 2016 diverse quote di fondi destinati ai Comuni, alle Unioni e alle Comunità montane, collegando le erogazioni alla costituzione delle Unioni e ai relativi statuti. Le risorse non assegnate confluiscono in altri fondi regionali previsti dalla legge sulla finanza locale.
Viene inoltre rafforzata la disciplina della Centrale unica di committenza regionale, che assume funzioni di centralizzazione della committenza e di programmazione dei fabbisogni. I soggetti interessati devono aderire ai contratti quadro entro la loro vigenza e nei limiti dell’importo massimo.
Contributi, proroghe e interventi puntuali
La legge contiene anche norme puntuali su singoli contributi e termini:
- subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine, con domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- conferma di contributi al Centro medico pedagogico Santa Maria dei Colli, con domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore;
- proroga del termine per alcuni interventi finanziati a livello regionale;
- fissazione al 30 marzo 2017 del termine di fine lavori e rendicontazione per il polo scolastico di Ronchi dei Legionari.
Disposizioni finali e abrogazioni
Sono abrogate o superate varie disposizioni regionali e provinciali in materia di caccia, protezione civile, finanza locale e altri settori connessi al riordino. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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