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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30793/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva parzialmente respinto la sua istanza di liberazione anticipata, deducendo violazione dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e contestando l'inammissibilità del reclamo per genericità; lamentava inoltre che la decisione di primo grado non era stata notificata al suo difensore, il quale avrebbe potuto integrare il reclamo

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: il reclamo personale non conteneva motivi specifici e non esplicitava i chiarimenti invocati dal difensore; inoltre, benché la notifica al difensore sia richiesta, il legale era presente all'udienza dinanzi al Tribunale e non ha esercitato la legittimazione concorrente né chiesto un differimento per integrare il reclamo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in considerazione dei profili di colpa dell'impugnazione

Norme richiamate

  • art. 69, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Riferita alla disciplina correlata alla liberazione anticipata: la Corte ha ritenuto che l'eccezione di violazione della norma, per essere utile in un reclamo giurisdizionalizzato, debba essere sostenuta con motivi specifici e circostanziati

  • Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012 (Rv. 251678-01)

    Precedente che afferma la necessità che il reclamo sia corredato di motivi specifici; la Corte si è richiamata a questo orientamento per valutare la genericità dell'impugnazione

  • Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008 (Trasmondi, Rv. 242655-01)

    Ulteriore giurisprudenza richiamata sulla esigenza di specificità dei motivi nel reclamo in materia di liberazione anticipata

  • Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021 (Diletto, Rv. 280736-01)

    Stabilisce che l'ordinanza che decide sulla liberazione anticipata deve essere notificata al difensore nominato d'ufficio, che può proporre autonomo reclamo o integrare quello del detenuto; tuttavia la mancata impugnazione da parte del difensore presente non vale a sanare l'impugnazione generica del detenuto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata insieme alla valutazione del carattere colposo dell'impugnazione

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per impugnazioni irregolari o colpose; giustifica la misura a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il reclamo avverso decisioni in materia di liberazione anticipata deve contenere motivi specifici e circostanziati: affermazioni vaghe o generiche sono causa di inammissibilità
  • La mera indicazione che il difensore "ha chiarito" fatti senza riportare tali chiarimenti nell'atto non è idonea a soddisfare il requisito di specificità del reclamo
  • La notifica dell'ordinanza al difensore è prescritta e il difensore ha legittimazione autonoma ad impugnare o a integrare il reclamo; tuttavia, se il difensore è presente all'udienza e non esercita tale diritto né richiede differimento, il ricorrente non può poi invocare la mancata partecipazione del difensore per sanare vizi di genericità
  • L'inammissibilità manifesta comporta conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione, corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende
  • In situazioni analoghe, è consigliabile che il detenuto e il difensore redigano con cura e dettaglio i motivi del reclamo (includendo fatti, date, riferimenti a documenti e precisazioni sui chiarimenti resi) e, se necessario, chiedano rinvio dell'udienza per integrare l'atto difensivo

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