Sentenza n. 1687/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3336/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 29.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1406/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3336/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente per due annualità, per complessivi euro 1.000,00, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 giugno 2025 e, secondo la ricorrente, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva dato prova dell'adempimento, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza documentare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni qualora l'amministrazione resti inerte. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio, senza che l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: l'astreinte è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo e non può comunque superare il 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la proponibilità dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ne richiama il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenendolo rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è stato ritenuto inutilmente decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui deve assolvere la penalità di mora.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ne ritiene rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c.
È richiamato quanto alla notificazione del titolo esecutivo e alla sua attestazione di conformità, secondo la disciplina applicabile ai provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la sentenza abbia accertato uno specifico obbligo dell'amministrazione e questa non ne abbia dato esecuzione.
- In presenza di un giudicato favorevole e della mancata prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione, assegnando un termine e potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento: il commissario ad acta deve porre in essere tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, non meramente risarcitoria; deve pertanto essere determinata in modo non manifestamente iniquo, con una decorrenza collegata al termine assegnato per l'adempimento e con un limite massimo idoneo a evitare una sproporzionata locupletazione del privato.
- La nomina del commissario ad acta non elimina il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l'astreinte può cessare con l'adempimento spontaneo anche successivo all'insediamento del commissario.
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