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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32117/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), censurando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella individuazione del soggetto responsabile (si contestava che la responsabilità dovesse essere attribuita al padre Paolo Della Corte, defunto, quale effettivo gestore del terreno); 2) mancata riqualificazione della condotta nella contravvenzione di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (abbandono di rifiuti e inottemperanza ad ordinanza sindacale), sostenendo che gli elementi fattuali giustificavano tale qualificazione; 3) omissione di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo e ha assorbito il terzo. In particolare: la censura sulla individuazione del responsabile è stata giudicata inammissibile perché fondata su questioni di merito e su deduzioni di fatto non ammesse in sede di legittimità; la Corte ha invece accolto il motivo che denunciava la mancata riqualificazione della fattispecie ad art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, rilevando che l'ordinanza sindacale imponeva il ripristino e indagini preliminari ma non conteneva espressi riferimenti a interventi di bonifica e che non risultava accertato un evento potenzialmente inquinante che giustificasse la qualificazione come omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello perché proceda alla corretta valutazione degli obblighi imposti e, se del caso, alla riqualificazione nell'ottica dell'art. 255, comma 3. La Corte ha inoltre precisato che il reato di cui all'art. 255, comma 3, è reato permanente, la cui consumazione prosegue fino all'ottemperanza all'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 452-terdecies cod. pen. (Omessa bonifica)

    La norma punisce chi, essendovi obbligato per legge o ordine di autorità, non provvede alla bonifica/ripristino quando si è verificato un evento potenzialmente inquinante; richiede, quindi, un presupposto fattuale di pericolo/inquinamento che giustifichi le procedure di bonifica previste dal d.lgs. n. 152/2006

  • art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    "chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno."

    Si applica al caso di inottemperanza ad ordinanza sindacale relativa al divieto di abbandono dei rifiuti; disciplina un reato proprio destinato ai destinatari formali dell'ordinanza e riguarda condotte di abbandono che non necessariamente comportano un evento potenzialmente inquinante

  • art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    Stabilisce il divieto di abbandono e impone ai soggetti cui la violazione sia imputabile di procedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi; autorizza il sindaco ad ordinare le operazioni e il termine entro cui eseguirle

  • art. 240, lett. p) e q), d.lgs. n. 152/2006

    Forniscono le definizioni di 'bonifica' (lett. p) e di 'ripristino/riqualificazione ambientale' (lett. q), usate per distinguere gli interventi propri della bonifica da quelli di mera rimozione/recupero

  • art. 242 e artt. 239 ss., d.lgs. n. 152/2006

    Regolano le procedure amministrative e operative per la bonifica dei siti contaminati; la loro attivazione è indice della presenza di un evento potenzialmente inquinante che giustifica l'obbligo di bonifica

  • L. 22 maggio 2015, n. 68

    Ha introdotto nel codice penale il titolo dei delitti contro l'ambiente, compresa la fattispecie dell'omessa bonifica (art. 452-terdecies), finalizzata a reprimere omissioni che incidono sulla tutela ambientale quando sussiste pericolo di inquinamento

Massime di principio

  • Per qualificare una condotta come omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) è necessario accertare, in fatto, il verificarsi di un evento potenzialmente inquinante che renda necessarie le procedure di bonifica previste dal d.lgs. n. 152/2006; in assenza di tale evento la fattispecie va valutata alla luce dell'art. 255, comma 3, (inottemperanza ad ordinanza sindacale di rimozione/recupero) più vicina alle condotte di abbandono
  • L'art. 255, comma 3, è reato proprio rispetto ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale: la responsabilità penale richiede che la violazione dell'ordinanza sia imputabile a soggetti che hanno una relazione tale con l'area da potervi esercitare una funzione di custodia/protezione
  • La differenza operativa tra le due fattispecie si fonda sulla potenzialità inquinante dell'evento: l'omessa bonifica richiede un presupposto di inquinamento e l'attivazione delle procedure di bonifica; l'abbandono/inottemperanza (art. 255) sanziona il mancato adempimento di obblighi di rimozione/ripristino posti a seguito di violazione del divieto di abbandono
  • In sede di impugnazione in Cassazione le deduzioni che si fondano su rivalutazioni di mero fatto o su argomenti di merito non sono ammesse; tuttavia, questioni di diritto e di corretta qualificazione giuridica (come la riqualificazione del titolo di reato) sono sindacabili e possono determinare annullamento e rinvio
  • L'ordinanza sindacale va letta attentamente: la presenza o meno di espressi riferimenti alla 'bonifica' e a indagini chimiche preliminari orienta la corretta qualificazione tra art. 255 e art. 452-terdecies; la mancanza di indicazioni su bonifica tende a favorire la qualificazione come contravvenzione per inottemperanza
  • Il reato previsto dall'art. 255, comma 3, ha natura di reato permanente: la consumazione decorre dall'inespresso termine fissato e si protrae fino all'ottemperanza; ciò incide sulla determinazione del momento consumativo e sulla possibilità di estinzione per adempimento
  • La prova della gestione effettiva dell'area (contratti, disponibilità materiale, rapporti con il Comune, contratti di appalto per rimozione, pagamenti/non pagamenti) è centrale per attribuire la responsabilità, ma tali elementi vanno valorizzati in sede di merito; in cassazione la valutazione del loro peso fattuale è limitata

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