Cassazione Penale, Ordinanza n. 22206/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per la contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello di tipo "svizzero", con riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 4 l. n. 110/1975. Con il primo motivo di ricorso sosteneva che il porto fosse giustificato dalla sua condizione di senza fissa dimora, poiché l'arma da punta e taglio sarebbe stata funzionale a esigenze quotidiane lecite. Con il ricorso, inoltre, chiedeva per la prima volta l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul giustificato motivo, osservando che il ricorrente non si confrontava con il principio giurisprudenziale secondo cui il giustificato motivo del porto di oggetti vietati ricorre solo se vi siano esigenze particolari, attuali e coerenti con regole comportamentali lecite, valutate in rapporto alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi e alla normale funzione dell'oggetto. Ha inoltre rilevato che non era stato accertato che l'imputato fosse privo di qualunque spazio a lui riservato per custodire gli oggetti, sicché non poteva invocare la propria condizione per portare indiscriminatamente il coltello. È stato poi ritenuto non consentito il motivo nuovo sull'art. 131-bis c.p., dedotto per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Il porto di oggetti atti ad offendere è punibile salvo un giustificato motivo; la nozione di giustificato motivo è restrittiva e va ancorata a esigenze attuali, lecite e coerenti con la natura dell'oggetto e le modalità del fatto.
art. 131-bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non sollevata nel giudizio di merito.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni nuove, quando la relativa causa di non punibilità era già vigente al momento della decisione impugnata.
art. 4 l. n. 110/1975, comma 3
La sentenza impugnata aveva riconosciuto l'ipotesi prevista da tale comma in relazione alla contravvenzione contestata.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile per colpa.
Massime di principio
- Il "giustificato motivo" del porto di oggetti atti ad offendere sussiste solo quando esigenze particolari dell'agente siano attuali, verificabili e perfettamente coerenti con la natura dell'oggetto, le modalità del fatto, le condizioni soggettive del portatore, i luoghi dell'accadimento e la normale funzione dell'oggetto.
- La mera condizione di senza fissa dimora non legittima, di per sé, il porto indiscriminato di coltelli o strumenti offensivi: anche in tale situazione occorre verificare se l'agente disponga di un luogo in cui custodire gli oggetti e se il porto sia davvero funzionale a bisogni quotidiani leciti.
- Non è sufficiente allegare in modo astratto una esigenza di vita quotidiana per integrare il giustificato motivo: la deduzione difensiva deve confrontarsi con la concreta razionalità del porto e con la possibilità di custodia dell'oggetto.
- La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non sia stata dedotta nei gradi di merito, quando la norma era già vigente al momento della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso, quando derivi da profili di colpa dell'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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