Sentenza n. 3093/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.889/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 889/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa né dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli ulteriori accessori di legge, gli oneri collegati al provvedimento giudiziale e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce né determina ex novo il diritto di credito, ma serve a renderne possibile il soddisfacimento secondo il contenuto del giudicato, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo, alla misura e alla decorrenza degli interessi. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina l'esecuzione del giudicato e può adottare le misure necessarie a renderla effettiva.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento economico contenuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e ss. c.c.
Regolano la spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi dovuti sul credito, che devono essere verificati dall'Amministrazione in base al titolo e alla legge.
art. 1283 c.c.
È richiamato tra i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Disciplina il contributo unificato dovuto nel processo amministrativo, richiamato nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non esegue l'obbligo imposto dal titolo, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva: non crea né ridetermina il diritto di credito, la cui esatta consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- Quando il giudicato impone il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di pagare il capitale e gli accessori dovuti, precisando che i conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione quanto alla misura e alla decorrenza degli interessi, da verificare secondo il titolo e la legge.
- Prima dell'esecuzione coattiva di un titolo pecuniario nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore, per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'adempimento.
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