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Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - della nota del 16 Novembre 2023, recante protocollo n. -OMISSIS- mediante la quale l'INPS - Direzione Provinciale di Treviso, rigettava la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, commi I e II del D.lgs n. 387/1987, così come modificato dall'art. 21 della L.n. 232/1190, presentata dal signor -OMISSIS- in data 15 Novembre 2023 assunta a protocollo n. -OMISSIS-, rilevando che: “in riferimento alla sua richiesta si comunica che questo istituto provvede alla riliquidazione del TFS, per il riconoscimento dei scatti stipendiali, per le sole posizioni interessate da sentenze pronunciate in senso favorevole ai ricorrenti”; - della nota del 20 Novembre recante protocollo n. -OMISSIS- mediante la quale l'INPS – Polo Guardia di Finanza, rigettava la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, commi I e II del D.lgs n. 387/1987, così come modificato dall'art. 21 della L.n. 232/1190, presentata dal signor -OMISSIS- in data 16 Novembre 2023 assunta a protocollo n. -OMISSIS- rilevando che: “Tenuto conto di quanto statuito dalla giustizia amministrativa, va rilevato che i benefici reclamati non sono assistiti da versamento contributivo; i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato ed in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti. In considerazione del notevole impatto delle liquidazioni sul bilancio dello Stato l'Istituto, sulla base delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, sta collaborando alla predisposizione di una proposta di modifica normativa dell'art. 6 bis D.L. 387/87, che contemperi, le legittime pretese degli aventi diritto con l'esigenza di garantire comunque la stabilità dei conti pubblici. Cordiali saluti Polo Nazionale Guardia di Finanza”; - Della nota del 20 Novembre recante protocollo n. -OMISSIS- mediante la quale l'INPS – Polo Guardia di Finanza, unitamente all'Agenzia di Dolo, rigettava la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, commi I e II del D.lgs n. 387/1987, così come modificato dall'art. 21 della L.n. 232/1190, presentata dal signor -OMISSIS- in data 16 Novembre 2023 assunta a protocollo n. -OMISSIS- rilevando che: “Tenuto conto di quanto statuito dalla giustizia amministrativa, va rilevato che i benefici reclamati non sono assistiti da versamento contributivo; i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato ed in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti. In considerazione del notevole impatto delle liquidazioni sul bilancio dello Stato l'Istituto, sulla base delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, sta collaborando alla predisposizione di una proposta di modifica normativa dell'art. 6 bis D.L. 387/87, che contemperi, le legittime pretese degli aventi diritto con l'esigenza di garantire comunque la stabilità dei conti pubblici. Cordiali saluti Polo Nazionale Guardia di Finanza”; - della nota del 9 Novembre recante protocollo n. -OMISSIS-29/11/2023 mediante la quale l'INPS – Polo Guardia di Finanza, rigettava la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, commi I e II del D.lgs n. 387/1987, così come modificato dall'art. 21 della L.n. 232/1190, presentata dal signor -OMISSIS- in data 09 Novembre 2023 assunta a protocollo n. -OMISSIS- rilevando che: “Tenuto conto di quanto statuito dalla giustizia amministrativa, va rilevato che i benefici reclamati non sono assistiti da versamento contributivo; i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato ed in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti. In considerazione del notevole impatto delle liquidazioni sul bilancio dello Stato l'Istituto, sulla base delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, sta collaborando alla predisposizione di una proposta di modifica normativa dell'art. 6 bis D.L. 387/87, che contemperi, le legittime pretese degli aventi diritto con l'esigenza di garantire comunque la stabilità dei conti pubblici. Cordiali saluti Polo Nazionale Guardia di Finanza”; - della nota del 20 Novembre recante protocollo n. -OMISSIS- 11/11/2023 mediante la quale l'INPS – Polo Guardia di Finanza, rigettava la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, commi I e II del D.lgs n. 387/1987, così come modificato dall'art. 21 della L.n. 232/1190, presentata dal signor -OMISSIS- in data 09 Novembre 2023 assunta a protocollo n. -OMISSIS- rilevando che: “Tenuto conto di quanto statuito dalla giustizia amministrativa, va rilevato che i benefici reclamati non sono assistiti da versamento contributivo; i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato ed in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti. In considerazione del notevole impatto delle liquidazioni sul bilancio dello Stato l'Istituto, sulla base delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, sta collaborando alla predisposizione di una proposta di modifica normativa dell'art. 6 bis D.L. 387/87, che contemperi, le legittime pretese degli aventi diritto con l'esigenza di garantire comunque la stabilità dei conti pubblici. Cordiali saluti Polo Nazionale Guardia di Finanza”; - della nota dell'8 Novembre recante protocollo n. -OMISSIS- mediante la quale l'INPS – Polo Guardia di Finanza, rigettava la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, commi I e II del D.lgs n. 387/1987, così come modificato dall'art. 21 della L.n. 232/1190, presentata dal signor -OMISSIS- in data 08 Novembre 2023 assunta a protocollo n. -OMISSIS- rilevando che: “Tenuto conto di quanto statuito dalla giustizia amministrativa, va rilevato che i benefici reclamati non sono assistiti da versamento contributivo; i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato ed in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti. In considerazione del notevole impatto delle liquidazioni sul bilancio dello Stato l'Istituto, sulla base delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, sta collaborando alla predisposizione di una proposta di modifica normativa dell'art. 6 bis D.L. 387/87, che contemperi, le legittime pretese degli aventi diritto con l'esigenza di garantire comunque la stabilità dei conti pubblici. Cordiali saluti Polo Nazionale Guardia di Finanza”; - della nota del 14 Novembre recante protocollo n. -OMISSIS- mediante la quale l'INPS – Polo Guardia di Finanza, rigettava la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, commi I e II del D.lgs n. 387/1987, così come modificato dall'art. 21 della L.n. 232/1190, presentata dal signor -OMISSIS- in data 08 Novembre 2023 assunta a protocollo n. -OMISSIS- rilevando che: “Tenuto conto di quanto statuito dalla giustizia amministrativa, va rilevato che i benefici reclamati non sono assistiti da versamento contributivo; i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato ed in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti. In considerazione del notevole impatto delle liquidazioni sul bilancio dello Stato l'Istituto, sulla base delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, sta collaborando alla predisposizione di una proposta di modifica normativa dell'art. 6 bis D.L. 387/87, che contemperi, le legittime pretese degli aventi diritto con l'esigenza di garantire comunque la stabilità dei conti pubblici. Cordiali saluti Polo Nazionale Guardia di Finanza”; - ove occorrer possa e per quanto necessario, annullare altresì il Foglio di calcolo del Trattamento di fine servizio pratica n. -OMISSIS- fascicolo n. -OMISSIS- rilasciato al signor -OMISSIS-, nella parte in cui non prevede nella base contabile l'inserimento dei benefici economici di cui all'art. 6 bis, commi I e II, del D.L. n. 387/1987; - ove occorrer possa e per quanto necessario, annullare altresì il Foglio di calcolo del Trattamento di fine servizio pratica n. -OMISSIS- fascicolo n. -OMISSIS- rilasciato al signor -OMISSIS-, nella parte in cui non prevede nella base contabile l'inserimento dei benefici economici di cui all'art. 6 bis, commi I e II, del D.L. n. 387/1987; - ove occorrer possa e per quanto necessario, annullare altresì il Foglio di calcolo del Trattamento di fine servizio pratica n. -OMISSIS- fascicolo n. -OMISSIS- rilasciato al signor -OMISSIS-, nella parte in cui non prevede nella base contabile l'inserimento dei benefici economici di cui all'art. 6 bis, commi I e II, del D.L. n. 387/1987; - ove occorrer possa e per quanto necessario, annullare altresì il Foglio di calcolo del Trattamento di fine servizio pratica n. -OMISSIS- fascicolo n. -OMISSIS- rilasciato al signor -OMISSIS-, nella parte in cui non prevede nella base contabile l'inserimento dei benefici economici di cui all'art. 6 bis, commi I e II, del D.L. n. 387/1987, oltre ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale successivo o antecedente, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti. E quindi, per l'accertamento del diritto dei militari in congedo, odierni ricorrenti, ad ottenere la liquidazione dei benefici economici di cui all'art. 6 bis, commi I e II, del D.L. n. 387/1987, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora sul dovuto sino all'effettivo soddisfo, riconosciuti a tutto il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a seguito della Sentenza n. 1231 del 22/02/2019 del Consiglio di Stato, Sezione III, nonché della recente sentenza n. 2760 del 16/03/2023 del Consiglio di Stato, Sezione II, che ha esteso l'attribuzione dei sei scatti ai fini pensionistici a tutto il personale appartenente al Comparto Difesa e Sicurezza, stante il possesso in capo agli odierni ricorrenti di tutti i requisiti di legge sia oggettivi quanto soggettivi, e dunque provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati ex art. 6 bis del D.L. 387/1987, così come modificato dalla L.N. 232/1990 art. 21, Co. I.

Giustizia amministrativa202400115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: dinieghi dell'INPS e fogli di calcolo del trattamento di fine servizio privi dell'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari in congedo)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, deducendo di essere ex appartenenti alla Guardia di Finanza collocati in congedo a domanda, con più di 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile contributivo. L'INPS ha negato il ricalcolo sostenendo che il beneficio non fosse assistito da versamento contributivo, che i relativi oneri gravassero sul bilancio dello Stato e che occorressero indicazioni dei Ministeri vigilanti o una modifica normativa. L'INPS ha inoltre eccepito la decadenza derivante dalla mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. Sono state prospettate anche questioni di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di decadenza, richiamando l'orientamento secondo cui il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non è decadenziale, ma costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo. La disposizione consente quindi il collocamento a riposo a domanda anche in anni successivi e non può essere interpretata nel senso di escludere il beneficio per chi abbia presentato la domanda oltre tale termine, in assenza di una previsione chiara sulla decadenza. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il comma 2 dell'art. 6-bis preveda una fattispecie autonoma e concorrente rispetto a quella del comma 1 e riconosca i sei scatti anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il beneficio spetta pertanto anche in caso di dimissioni volontarie al ricorrere dei requisiti previsti. Il TAR ha accertato il diritto dei ricorrenti all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e ha condannato l'INPS, quale soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità, al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dal maturato al saldo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute prive di consistenza, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni normative e non viola gli artt. 3 e 81 Cost. Le spese, pari a 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    Il comma 2 prevede una fattispecie autonoma e concorrente rispetto al comma 1 e consente il riconoscimento dei sei scatti anche al personale collocato a riposo a domanda o dimesso volontariamente, purché ricorrano i requisiti anagrafico e contributivo.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Attribuisce il medesimo beneficio dei sei scatti nel trattamento pensionistico del personale militare.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Gli interessi legali sulle somme dovute sono riconosciuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il regime di corresponsione degli interessi sulle somme dovute a titolo previdenziale.

  • art. 3 Cost.

    Non risulta violato dalla disciplina dei sei scatti, che accomuna a determinati fini categorie appartenenti al comparto sicurezza, pur mantenendo differenziato il trattamento complessivo delle diverse situazioni.

  • art. 81 Cost.

    Non impedisce il riconoscimento del beneficio previsto da una specifica normativa; la questione della copertura finanziaria non determina l'illegittimità della disciplina.

Massime di principio

  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide sulla tempistica del collocamento in quiescenza; in assenza di una previsione legislativa chiara, il suo mancato rispetto non può comportare la perdita del beneficio dei sei scatti.
  • L'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 configura una fattispecie autonoma e concorrente rispetto a quella prevista dal comma 1 e riconosce i sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche in caso di dimissioni volontarie o collocamento a riposo a domanda, quando siano integrati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987.
  • La mancanza di versamenti contributivi specifici o l'incidenza finanziaria del beneficio sul bilancio dello Stato non consentono all'INPS di negare l'applicazione di una prestazione direttamente prevista dalla legge, né rendono necessaria una previa modifica normativa o l'adozione di ulteriori indicazioni ministeriali.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionale

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