Cassazione Civile, Ordinanza n. 03721/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una intimazione di pagamento notificata nel 2016, relativa a cartelle esattoriali concernenti vari tributi per gli anni 1985 e 1996. La contribuente aveva dedotto in primo grado la prescrizione della pretesa tributaria, assumendo che le precedenti intimazioni del 2006 e gli altri atti prodromici non fossero stati validamente notificati e dunque non avessero interrotto il termine di prescrizione decennale. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto invece valide le notifiche delle intimazioni del 2006 effettuate secondo l'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 nella formulazione allora vigente, escludendo l'applicabilità retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 sul presupposto del consolidamento della pretesa. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 148 c.p.c., per avere la CTR considerato regolari le relate di notifica delle intimazioni prodromiche senza che contenessero gli elementi essenziali e senza verificare i presupposti dell'irreperibilità relativa; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 6 L. n. 212 del 2000, sostenendo che, in caso di irreperibilità relativa, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 140 c.p.c. e che, alla luce della sentenza costituzionale n. 258 del 2012, dovevano considerarsi nulle le notifiche antecedenti e quindi prescritta la pretesa; 3) violazione dell'art. 2946 c.c. per mancato rilievo della prescrizione in assenza di validi atti interruttivi, anche per mancata produzione delle relate e degli avvisi di ricevimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e specificità; ha accolto il secondo motivo, ritenendolo fondato; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Nel merito della censura accolta, la Corte ha affermato che, per le notifiche di cartelle e atti prodromici effettuate in caso di irreperibilità relativa, trova applicazione l'art. 140 c.p.c. come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con necessità di tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'invio e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito. Poiché la validità delle notifiche antecedenti era ancora sub judice, il rapporto non poteva ritenersi esaurito e non operava il limite alla retroattività della pronuncia costituzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 148 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non autosufficiente e priva di specificità: il ricorrente non ha indicato se e dove la violazione fosse stata dedotta in precedenza, né ha riprodotto il contenuto della censura.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Nella formulazione ratione temporis, la norma richiamava le modalità di cui all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 per i casi di irreperibilità relativa; dopo la sentenza n. 258 del 2012 non può più essere applicata nel senso di consentire il perfezionamento della notifica con il solo deposito e affissione senza raccomandata informativa.
art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica richiede tutti gli adempimenti previsti, inclusa la raccomandata informativa e la prova della sua ricezione o della compiuta giacenza secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale disciplina delle notifiche fiscali nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 6 L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla regolarità delle notifiche degli atti tributari.
art. 2946 c.c.
La censura sulla prescrizione decennale è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla invalidità delle notifiche interruttive.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Menionato dalla CTR per sostenere che il termine di impugnazione ha natura decadenziale e osterebbe all'applicazione retroattiva della pronuncia costituzionale; la Cassazione non condivide l'assunto nei limiti in cui la questione notificatoria sia ancora sub judice.
art. 139 c.p.c.
Richiamato indirettamente come parametro di riferimento per la notifica nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, rilevante ai fini dell'irreperibilità relativa.
art. 143 c.p.c.
Menionato come disciplina residuale richiamata dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 quando non ricorrono i presupposti dell'irreperibilità relativa.
art. 24 Cost.
Richiamato quale base costituzionale dell'esigenza di consentire al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto notificato.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato quale parametro di parità delle parti e di equilibrio tra esigenze del notificante e del notificatario.
Massime di principio
- Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario di una cartella di pagamento o di un atto prodromico, la notifica non si perfeziona con il solo deposito dell'atto e l'affissione dell'avviso, ma richiede l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., ivi compresa la raccomandata informativa e la prova della sua ricezione o della compiuta giacenza.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale o di notificazione si applica ai rapporti non ancora esauriti; il limite della retroattività opera solo per le situazioni ormai irrevocabili o per i rapporti esauriti, mentre quando la validità della notifica è ancora controversa il giudice deve valutare l'atto alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale.
- Ai fini della prova del perfezionamento della notificazione a mezzo raccomandata informativa, l'avviso di ricevimento è elemento necessario della relazione notificatoria e deve essere prodotto in giudizio, poiché solo così il giudice può verificare l'effettiva o legale conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura che deduce la violazione di una norma processuale o di notificazione è inammissibile se non è autosufficiente e specifica, cioè se non indica l'atto, la sede processuale della deduzione e il contenuto della doglianza già svolta nei gradi di merito.
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