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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02474/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un intervento edilizio su un terreno di proprietà di alcuni soggetti, relativo all'edificazione di un fabbricato suddiviso in unità immobiliari. I committenti agirono contro l'architetto incaricato della progettazione e direzione lavori e contro l'impresa esecutrice, chiedendo la risoluzione dei contratti e il risarcimento dei danni per vizi e difetti dell'opera. Nel frattempo l'architetto ottenne decreti ingiuntivi per i compensi professionali, opposizioni che vennero riunite al giudizio principale. Dopo l'interruzione del processo per il fallimento della società esecutrice, gli attori riassunsero il giudizio solo nei confronti dell'architetto, della compagnia assicuratrice e dei soci illimitatamente responsabili, ma non nei confronti della curatela fallimentare. Il Tribunale dichiarò l'estinzione di tutti i giudizi riuniti per omessa notifica della riassunzione al fallimento; la Corte d'appello riformò la decisione, ritenne la causa scindibile e rimise la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. I ricorrenti per cassazione censurarono tale statuizione: con il primo motivo sostennero che, esclusa l'estinzione, la Corte d'appello non poteva rimettere la causa al primo giudice ma doveva deciderla nel merito; con il secondo motivo il ricorrente principale contestò la condanna alle spese; con il secondo motivo del ricorso incidentale si dedusse che, trattandosi di litisconsorzio necessario processuale per la connessione tra le posizioni dei convenuti, l'estinzione avrebbe dovuto essere confermata.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e ha accolto il primo motivo di entrambi, rigettando il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarando assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello, pur avendo correttamente escluso l'estinzione del processo nei confronti delle parti ritualmente riassunte, non poteva disporre la rimessione al primo giudice: poiché l'estinzione era stata dichiarata dal Tribunale dopo la precisazione delle conclusioni e nella fase decisoria, il giudice d'appello avrebbe dovuto trattenere la causa e deciderla nel merito. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    la Corte dispone la riunione dei ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell'estinzione del processo.

  • art. 308 c.p.c.

    è la norma richiamata dall'art. 354 c.p.c. per le ipotesi in cui l'estinzione sia pronunciata con le forme previste per il reclamo; non ricorre quando l'estinzione sia dichiarata dal tribunale monocratico dopo la fase decisoria.

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma la decisione si concentra sull'art. 354 c.p.c.

  • art. 354, secondo comma, c.p.c.

    consente la rimessione al primo giudice solo nelle ipotesi espressamente previste, in particolare quando l'estinzione rientra nell'area dell'art. 308 c.p.c.; se l'estinzione è dichiarata dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice d'appello deve decidere nel merito.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato per individuare il momento in cui la causa è trattenuta in decisione; dopo tale fase non è ammissibile la rimessione al primo giudice in caso di riforma della declaratoria di estinzione.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per spiegare che il litisconsorzio necessario processuale sorge solo quando vi sia dipendenza o pregiudizialità tra le cause.

  • art. 102 c.p.c.

    invocato nel motivo incidentale; la Corte esclude che nella specie vi fosse litisconsorzio necessario.

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di interruzione del processo e riassunzione.

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale e nella ricostruzione dell'istituto della riassunzione del processo interrotto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo principale.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo principale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo principale.

  • art. 1306 c.c.

    è richiamato per affermare che l'obbligazione solidale passiva di regola non comporta un rapporto unico e inscindibile e non integra litisconsorzio necessario.

  • art. 103, comma 2, c.p.c.

    consente, nel processo riunito, la separazione della causa colpita dall'evento interruttivo qualora nelle more vi sia stata attività istruttoria rilevante.

Massime di principio

  • In presenza di obbligazione solidale passiva, di regola le posizioni dei coobbligati restano distinte e autonome: la causa è scindibile e non sussiste litisconsorzio necessario, salvo che tra le domande o tra le posizioni vi sia un rapporto di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità tale per cui l'accertamento della responsabilità di uno presupponga necessariamente quello dell'altro.
  • La mera difesa con cui ciascun convenuto attribuisca la responsabilità all'altro non basta a trasformare una controversia tra coobbligati solidali in una causa inscindibile; occorre una vera interrelazione strutturale e sostanziale tra le rispettive posizioni.
  • Nei processi riuniti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo che colpisca una sola parte opera solo per il procedimento a cui quella parte partecipa; gli altri procedimenti riuniti non subiscono automaticamente una stasi, fermo il potere del giudice di disporre separazione ove necessario.
  • L'art. 354, secondo comma, c.p.c. consente la rimessione al primo giudice solo nelle ipotesi in cui la declaratoria di estinzione sia resa nelle forme e nei casi richiamati dall'art. 308 c.p.c.; se il tribunale monocratico pronuncia l'estinzione dopo la precisazione delle conclusioni e l'avvio della fase decisoria, il giudice d'appello, se riforma quella statuizione, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
  • La tutela del doppio grado di merito non giustifica la rimessione al primo giudice quando il processo di primo grado sia già giunto alla fase decisoria e la sentenza di estinzione intervenga solo al suo esito, perché in tal caso prevale l'esigenza di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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