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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09470/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione, con tre motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato la decisione di primo grado relativa a una cartella di pagamento per IRPEF riferita ai periodi d'imposta 2006 e 2007. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato memoria con cui ha dedotto e documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata della pretesa tributaria, di avere ricevuto dall'agente della riscossione la quantificazione dell'importo dovuto per la definizione e di avere eseguito il pagamento di tale somma.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della cartella e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione è dipesa da fatti sopravvenuti legati alla legislazione condonistica e non dall'iniziativa processuale originaria.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione della controversia interviene per effetto di motivi sopravvenuti derivanti dalla legislazione condonistica, e non per il contenuto originario del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente documenta l'avvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria oggetto della lite, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta estinzione della pretesa per effetto di una procedura condonistica impedisce di applicare l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, perché la chiusura del processo non deriva da una soccombenza processuale sul merito dell'impugnazione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressa.
  • Per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che la parte documenti in modo completo la pendenza e poi l'avvenuta definizione della specifica cartella o pretesa oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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