Cassazione Penale, Sentenza n. 3355/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in veste di giudice del riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Alfredo De Feo per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso, con il ruolo di organizzatore/promotore e dirigente per la zona Sangiovanniello, periodo ottobre 2016 - 2020). I ricorsi chiedevano la dichiarazione di inefficacia del titolo custodiale ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per effetto della cosiddetta contestazione a catena rispetto a precedenti ordinanze custodiali emesse il 30/4/2019 (medesimo reato nel periodo 2006-2016) e il 24/1/2020 (estorsioni aggravate). Le censure principali: a) i fatti contestati nel procedimento impugnato sarebbero anteriori alle precedenti ordinanze e pertanto la decorrenza della custodia doveva essere retrodatata; b) gli elementi indiziari sarebbero desumibili dagli atti dei primi procedimenti (intercettazioni del 18 e 21 dicembre 2018 e, secondo altra linea, intercettazioni del 2013); c) i reati di estorsione sarebbero connessi o in continuazione con il reato associativo dichiarato nel presente procedimento; d) omissione di considerare una sentenza che avrebbe ritenuto la continuazione tra i procedimenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale sull'interpretazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., illustrando le tre ipotesi in cui opera la retrodatazione dei termini (ordinanze nello stesso procedimento; ordinanze in procedimenti diversi con elementi desumibili dagli atti; ordinanze per fatti non connessi salvo prova che gli elementi giustificativi erano già disponibili). Ha posto a carico del ricorrente l'onere di dimostrare l'esistenza della connessione qualificata e la desumibilità dagli atti degli elementi a fondamento della successiva ordinanza al momento dell'emissione della prima. Sulla base di tali criteri il Collegio ha ritenuto che: a) non era provata l'anteriorità dei fatti contestati rispetto alle precedenti ordinanze; b) mancava la prova che gli elementi indiziari fossero desumibili dagli atti del primo procedimento al momento dell'emissione del relativo decreto (le note investigativa/informativa decisiva era depositata solo il 5/6/2020); c) lo stato di detenzione non prova per sé la cessazione della partecipazione all'associazione mafiosa; d) non è stata dimostrata la programmazione preventiva necessaria a configurare la continuazione tra l'associazione e le estorsioni contestate. Conseguentemente il rigetto è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina il meccanismo di retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari quando i titoli custodiali riguardano il medesimo fatto o fatti diversi con connessione qualificata; la Corte ha richiamato il suo campo di applicazione e le limitazioni così come chiarite da Sezioni Unite e Corte costituzionale.
art. 416-bis, cod. pen.
Norma sul delitto di associazione di tipo mafioso; nel caso la misura cautelare è stata adottata per partecipazione con ruolo apicale. La Corte ha osservato che lo stato di detenzione non esclude automaticamente la persistenza della partecipazione al sodalizio, salvo prova contraria di cessazione, recesso o esclusione.
Legge 8 agosto 1995, n. 302 (modifiche all'art. 297 c.p.p.)
Richiamata rispetto alla delimitazione originaria dell'ambito applicativo dell'art. 297 e al successivo sviluppo giurisprudenziale che ne ha ampliato o precisato l'ambito.
art. 12, lett. b) e c)
Richiamato nel testo come riferimento alle forme di connessione qualificata (concorsuale, continuazione, connessione teleologica) necessarie per applicare la retrodatazione quando le misure sono emesse in procedimenti diversi.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. occorre dimostrare che i fatti oggetto della ordinanza successiva siano anteriori alla prima ordinanza o che siano tra loro legati da una connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica).
- Se le ordinanze cautelari sono in procedimenti diversi, la retrodatazione è possibile solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, gli elementi giustificativi della successiva erano 'desumibili dagli atti' del primo procedimento (non basta la mera storica conoscenza dei fatti).
- La prova della desumibilità richiede che il compendio indiziario fosse già presente e documentato nel fascicolo (es. informativa o note di PG) al momento del provvedimento iniziale; intercettazioni o elementi emersi dopo non consentono la retrodatazione.
- Lo stato di detenzione del presunto partecipante non è di per sé indice di cessazione della partecipazione a un'associazione mafiosa; la cessazione va provata con elementi concreti (assenza di contatti, comportamento manifestamente dissociativo, recesso o esclusione documentati).
- Per qualificare come 'continuazione' i reati fine rispetto al reato associativo è necessario dimostrare che tali reati furono programmati sin dall'origine dell'associazione o che, al momento della costituzione, esistevano già le linee essenziali della programmazione degli stessi; altrimenti la loro connessione non giustifica la retrodatazione.
- L'onere di provare l'esistenza della connessione qualificata e della desumibilità dagli atti grava sulla parte che invoca la retrodatazione: in mancanza di prova adeguata, la richiesta va respinta.
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