Sentenza n. 5724/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 1373 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva accolto il ricorso per l'ottemperanza di una precedente sentenza sul silenzio dell'amministrazione e dichiarato nulle, in quanto atti soprassessori ed elusivi del giudicato, due note dirigenziali comunali
Esito
Favorevole al resistente (impresa appellata)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Barletta ha appellato la sentenza del TAR sostenendo che essa avesse oltrepassato i limiti del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, con la quale era stato ordinato all'amministrazione di determinarsi sull'approvazione del progetto definitivo dei lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie entro trenta giorni e comunque entro il 9 marzo 2024. Il primo motivo censurava il mancato rilievo attribuito alla cessazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto nel 2019, deducendo anche, in termini non chiari, la violazione dell'art. 34 c.p.a. Secondo il Comune, la scadenza del vincolo avrebbe reso impossibile l'esecuzione della sentenza e avrebbe imposto una nuova reiterazione del vincolo da parte del Consiglio comunale, con conseguente carenza dell'obbligo procedimentale e provvedimentale e inammissibilità dell'ottemperanza. Il secondo motivo contestava la qualificazione come soprassessori delle note dirigenziali del 15 novembre e del 16 dicembre 2024, sostenendo che esse rappresentassero difficoltà sopravvenute, legate alla necessità di ricognizione delle interferenze, alla definizione di accordi con i proprietari degli opifici e alla valutazione delle pratiche di condono, nonché alla necessità di predisporre un progetto idoneo alla reiterazione del vincolo espropriativo. La società appellata ha chiesto il rigetto, rilevando che la posizione qualificata e differenziata riconosciuta dalla sentenza già passata in giudicato non poteva essere rimessa in discussione in sede di ottemperanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, trattando congiuntamente i due motivi perché connessi. Ha anzitutto escluso che il Comune potesse contestare in questa sede l'esistenza della posizione qualificata e differenziata della società, poiché tale posizione era stata riconosciuta dalla sentenza n. 81 del 2024, ormai passata in giudicato. Ha poi rilevato che il giudicato aveva imposto in modo espresso e inequivocabile al Comune di determinarsi sull'approvazione del progetto definitivo entro il termine fissato, individuato anche in considerazione della scadenza del vincolo preordinato all'esproprio. Pertanto, la scadenza del vincolo non poteva essere invocata dall'amministrazione come causa sopravvenuta di impossibilità dell'esecuzione, poiché ciò consentirebbe al Comune di trarre vantaggio dal proprio inadempimento al termine giudiziale. L'inosservanza del termine non libera l'amministrazione, ma costituisce inadempimento dell'obbligo derivante dal giudicato. In applicazione del dovere di eseguire le decisioni giudiziali secondo buona fede e mediante leale cooperazione, la pubblica amministrazione deve dare esecuzione immediata, piena e integrale al giudicato e non può frustrare la pretesa del ricorrente vittorioso mediante comportamenti elusivi o generiche rappresentazioni di difficoltà. L'ordine del TAR di porre in essere l'attività necessaria a dare corretta attuazione alla precedente sentenza non ha oltrepassato i limiti del giudicato, ma ha confermato l'obbligo già derivante da esso. Le due note dirigenziali sono state correttamente qualificate come atti soprassessori, perché si sono limitate a rinviare l'adempimento a eventi futuri e incerti e a rappresentare difficoltà senza adottare le determinazioni richieste. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
“i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”
Il giudicato amministrativo deve essere eseguito da tutte le parti e, in particolare, dalla pubblica amministrazione; l'obbligo comprende l'adozione di tutta l'attività necessaria a dare concreta attuazione alla decisione.
art. 34 c.p.a.
Richiamato dal Comune a sostegno del primo motivo di appello, ma senza una censura ritenuta fondata dal giudice.
art. 9 d.P.R. n. 327/2001
Richiamato dal Comune in relazione alla necessità di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio; il richiamo non giustifica l'inadempimento del termine fissato dal giudicato.
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo della pubblica amministrazione di eseguire le decisioni giudiziali secondo lealtà e imparzialità.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento a un termine fissato dal giudice: la scadenza sopravvenuta di un vincolo o di un presupposto dell'azione amministrativa, quando sia conseguenza del mancato rispetto del termine giudiziale, non libera l'amministrazione dall'obbligo di eseguire il giudicato.
- L'obbligo di esecuzione del giudicato amministrativo impone alla pubblica amministrazione una condotta immediata, piena e integrale, secondo buona fede e leale cooperazione, comprensiva di tutta l'attività necessaria a soddisfare la pretesa riconosciuta al ricorrente vittorioso.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimesse in discussione la legittimazione, l'interesse o la posizione qualificata e differenziata già riconosciuti da una sentenza passata in giudicato.
- Sono atti soprassessori, e possono integrare elusione dell'obbligo derivante dal giudicato, le comunicazioni con cui l'amministrazione si limita a rappresentare generiche difficoltà e rinvia l'adempimento a eventi futuri e incerti, senza adottare le determinazioni richieste dalla sentenza.
- L'ordine del giudice dell'ottemperanza di porre in essere le attività necessarie per dare corretta attuazione a una sentenza non eccede i limiti del giudicato quando si limita a rendere operativo l'obbligo già inequivocabilmente sancito dalla decisione da eseguire.
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