Cassazione Penale, Ordinanza n. 03517/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado e in appello una condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa per un furto in abitazione aggravato. Con il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, da un lato la nullità della comunicazione del dispositivo della sentenza di secondo grado, perché resa senza alcun riferimento al procedimento in questione; dall'altro il vizio di motivazione per mancata osservanza dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che la Corte di appello non avesse avvisato le parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ex art. 53 l. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla prima censura, ha rilevato la sua genericità e aspecificità, poiché non erano state indicate con precisione le norme asseritamente violate né il concreto pregiudizio subito dal ricorrente, che comunque aveva potuto conoscere l'esito del giudizio e impugnarlo tempestivamente. Quanto alla seconda doglianza, ha affermato che nel giudizio di appello l'imputato non aveva sollecitato l'esercizio del potere di sostituzione delle pene detentive, sicché non poteva poi lamentare in cassazione la mancata formulazione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624-bis c.p., 625 n. 2 c.p., 61 nn. 5 e 7 c.p.
norme incriminatrici e circostanze aggravanti poste a base della condanna confermata in appello per furto in abitazione aggravato
art. 545-bis c.p.p.
la possibilità di applicare le pene sostitutive in appello opera nei limiti del principio devolutivo e solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello; se la parte non lo sollecita tempestivamente, non può dolersi della mancata richiesta dell'avviso
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-02
precedente conforme sul principio di devoluzione in tema di pene sostitutive nel giudizio di appello
Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491
precedente conforme sul medesimo principio
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure generiche o aspecifiche: il ricorrente deve indicare puntualmente la norma processuale o sostanziale asseritamente violata e il concreto pregiudizio derivatone.
- La doglianza relativa a una nullità processuale non può essere accolta se la parte non dimostra quale specifico vizio abbia inciso sul diritto di difesa o sull'esito del giudizio.
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l'art. 545-bis c.p.p. si applica anche in appello, ma soltanto entro i limiti del principio devolutivo: il tema deve essere specificamente devoluto al giudice di secondo grado.
- Se l'imputato non richiede in appello la sostituzione della pena detentiva, non può successivamente lamentare in cassazione il mancato avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. dopo la lettura del dispositivo.
- La mancata deduzione di un motivo nel giudizio di appello preclude, di regola, la censura in cassazione quando essa presupponga una previa sollecitazione del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03461/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03474/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →