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Sentenza

Sentenza n. 2494/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, n. 8/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202306387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva respinto l'impugnazione della modifica del parere paesaggistico, del successivo parere vincolante della Soprintendenza e dell'autorizzazione paesaggistica provinciale relativa alla sanatoria di opere realizzate su una scarpata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava opere realizzate dai proprietari confinanti in area inserita nel Parco nazionale dei Monti Sibillini e sottoposta a vincolo paesaggistico: una fascia pavimentata, il taglio della scarpata, un muretto abusivo in pietra arenaria e una palizzata destinata al contenimento della parte superiore della scarpata. L'appellante contestava la sentenza del TAR deducendo, in sintesi: l'illegittimità della modifica del precedente parere vincolante della Soprintendenza, sul presupposto che il potere si fosse consumato con il primo parere; l'impossibilità di rivedere il parere nell'ambito di una sanatoria paesaggistica; la contraddittorietà della scelta successiva di ammettere una palizzata in legno anziché un muro in pietra, in contrasto con la prescrizione precedente; l'illegittimità derivata dell'autorizzazione paesaggistica provinciale; l'autonoma illegittimità dell'autorizzazione, poiché la Provincia avrebbe dichiarato di non avere ricevuto la nota della Soprintendenza dell'11 marzo 2016; la violazione delle norme sulla pubblica incolumità, per la mancata sottoposizione del progetto al Genio civile. Venivano inoltre riproposti i motivi del ricorso di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che l'espressione di un parere nell'ambito di un procedimento non impedisce, in radice, una successiva manifestazione di volontà sulla stessa vicenda quando venga avviato un nuovo procedimento, come quello relativo alla sanatoria edilizia e paesaggistica. Il potere della Soprintendenza si consuma all'interno del singolo procedimento, salva l'autotutela, ma può essere nuovamente esercitato in un procedimento successivo. Nel nuovo procedimento la discrezionalità tecnica della Soprintendenza si riespande, poiché la tutela paesaggistica può essere assicurata mediante più soluzioni tecniche. La diversa valutazione può essere censurata per eccesso di potere, ad esempio per contraddittorietà con il precedente parere, ma non è illegittima per il solo fatto di discostarsene. Nel caso concreto non è stata ravvisata contraddittorietà: il primo parere aveva ritenuto opportuno un muro in pietra per la parte superiore della scarpata, mentre il successivo parere aveva ritenuto idonea una palizzata in legno, anche alla luce del sopralluogo del funzionario della Soprintendenza e della conformità al piano paesistico regionale. È stata esclusa l'illegittimità derivata dell'autorizzazione provinciale, non essendo illegittimi gli atti presupposti. È stata ritenuta irrilevante la mancata comunicazione alla Provincia della nota dell'11 marzo 2016, poiché l'autorizzazione del luglio 2016 si fondava sul distinto e specifico parere della Soprintendenza del giugno 2016, che aveva tenuto conto anche della precedente nota. Infine, la censura relativa all'intervento del Genio civile è stata respinta perché formulata in modo assertivo e non supportata da elementi idonei a dimostrare il titolo dell'obbligo di controllo; una consulenza tecnica di parte non è stata ritenuta sufficiente. Spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura; nulla sulle spese per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale base del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica relativo alle opere già realizzate.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La disposizione disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica nel quale la Soprintendenza esprime il parere vincolante e la Provincia adotta l'autorizzazione.

Massime di principio

  • Il potere esercitato da un organo amministrativo si consuma, di regola, nell'ambito del singolo procedimento; l'avvio di un nuovo procedimento sulla medesima vicenda consente all'amministrazione di esercitare nuovamente il potere, salva la disciplina dell'autotutela per la modifica o rimozione del precedente atto ancora riferibile al medesimo procedimento.
  • Nel nuovo procedimento di valutazione paesaggistica, la Soprintendenza può discostarsi dalle prescrizioni contenute in un precedente parere, quando il nuovo progetto o la diversa fase procedimentale richiedano una nuova valutazione tecnica; la sola difformità dal precedente parere non determina illegittimità.
  • La nuova valutazione paesaggistica resta sindacabile per eccesso di potere, anche sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti valutazioni, ma la censura deve dimostrare un'effettiva incoerenza logica o istruttoria tra gli atti.
  • Quando la tutela paesaggistica può essere garantita mediante più soluzioni tecniche, la scelta della Soprintendenza rientra nella discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice in assenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o altri vizi sintomatici.
  • La censura relativa alla necessità di acquisire il controllo o il parere di un'altra amministrazione deve essere sostenuta dall'indicazione della specifica base normativa e degli elementi fattuali che rendono necessario tale intervento; una consulenza tecnica di parte, da sola, non dimostra l'obbligo procedimentale.
  • L'illegittimità derivata dell'atto finale presuppone l'illegittimità dell'atto presupposto; se il parere della Soprintendenza è ritenuto legittimo, non può essere annullata per tale motivo l'autorizzazione paesaggistica adottata sulla sua base.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivo

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