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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21209/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza n.73/2021 della Corte d'appello di Brescia che, riformando il primo grado, aveva accolto in parte l'opposizione promossa da Nifin avverso il decreto ingiuntivo che ingiungeva a Nifin il pagamento di euro 81.600 ad ABS System per lavori (tra cui rifacimento coperture e smaltimento amianto). La Corte d'appello revocò il decreto ingiuntivo perché ABS System non aveva consegnato la quarta copia originale del formulario (art.193 d.lgs. 152/2006) e la certificazione di avvenuto smaltimento, obbligo contrattuale ritenuto essenziale, e perciò la Corte ridusse l'importo dovuto. In cassazione ABS System ha dedotto: (i) violazione degli artt. 183 e 188 d.lgs. 152/2006 sostenendo che Nifin si era liberata dalla qualità di detentore al momento del ritiro da parte del trasportatore/subappaltatore Valli e/o aveva efficacemente comunicato alle province la mancata ricezione del formulario (art.188, comma 3, lett. b)); (ii) omissione di fatto decisivo relativo alla divisibilità della prestazione e alla rilevanza economica del servizio di trasporto/smaltimento (parte di €5.873,64 su €19.801,00); (iii) mancata conferma del risarcimento ex art.96 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui: (i) l'omessa consegna della quarta copia del formulario e della certificazione di smaltimento costituisce grave inadempimento quando la prestazione contrattuale comprende espressamente il rilascio del certificato; (ii) l'art.188, nella formulazione vigente al tempo dei fatti, mantiene la responsabilità del produttore/detentore per l'intera catena di trattamento e la norma evoca limiti di esclusione della responsabilità diversi e più ristretti rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente (la disposizione invocata dalla ricorrente riguardava soggetti raccoglitori/trasportatori di propri rifiuti e rifiuti non pericolosi); (iii) la norma che estende più chiaramente l'effetto liberatorio al produttore/detentore (comma 4 introdotto dal d.lgs. 3.9.2020, n.116) è successiva ai fatti e non è applicabile retroattivamente; (iv) la Corte d'appello ha fatto un apprezzamento di fatto, non sindacabile in Cassazione, affermando che la mancanza del certificato ha viziato la prestazione complessiva; (v) il secondo motivo è inammissibile perché generico; (vi) il terzo è assorbito. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 3.200,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • d.lgs. n.152/2006, art.188

    "il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento"

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il produttore/detentore mantiene interesse e responsabilità per lo smaltimento regolare dei rifiuti; pertanto la mancata consegna del certificato di smaltimento da parte dell'appaltatore integra inadempimento rilevante nei confronti della committente

  • d.lgs. n.152/2006, art.188 comma 3 lett. b)

    "...a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'art.193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento... ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario"

    La Corte ha osservato che tale disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, si riferiva ai raccoglitori/trasportatori di propri rifiuti e a rifiuti non pericolosi, quindi non poteva essere invocata da ABS System quale esimente della responsabilità del detentore/committente per rifiuti pericolosi

  • d.lgs. n.152/2006, art.193

    "formulario" (quarta copia in originale controfirmata)

    Il formulario previsto dall'art.193 è uno strumento di tracciabilità essenziale; la mancata consegna della copia controfirmata al committente è un elemento che può configurare inadempimento contrattuale quando la consegna del certificato è contrattualmente prevista

  • d.lgs. 3.9.2020, n.116 (modifica art.188)

    introduzione del comma 4 dell'art.188

    La modifica ha ampliato le ipotesi di esenzione dalla responsabilità per il produttore/detentore, ma è successiva ai fatti e non trova applicazione al caso concreto

  • art.96 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di condanna per lite temeraria o per responsabilità processuale; la Corte ha ritenuto la questione assorbita o dipendente dall'esito degli altri motivi

Massime di principio

  • Nei contratti di bonifica e smaltimento di rifiuti pericolosi, inserire espressamente l'obbligo di consegna dei formulari e della certificazione di smaltimento e prevedere sanzioni/penali per la mancata consegna.
  • La responsabilità del produttore/detentore per la corretta gestione dei rifiuti è persistenza: la semplice consegna del rifiuto a un terzo non esonera automaticamente il committente salvo che sussistano norme e condizioni precise e applicabili ratione temporis.
  • Le comunicazioni alle autorità (es. segnalazione di mancata ricezione del formulario) non producono automaticamente effetto liberatorio se la normativa applicabile al momento del fatto non lo prevede per il caso specifico (tipologia di rifiuto, soggetto destinatario).
  • Le modifiche legislative successive ai fatti non si applicano retroattivamente per valutare l'adempimento contrattuale e la rilevanza dell'inadempimento al momento dell'esecuzione.
  • Se la prestazione contrattuale è strutturalmente integrata (operazioni funzionalmente collegate), la mancata esecuzione dell'atto finale essenziale può giustificare la perdita dell'intero diritto al corrispettivo; per evitare dubbi conviene quantificare separatamente le voci e prevedere pagamenti frazionati.
  • Quando si subappalta la gestione/raccolta dei rifiuti, conservare tutta la documentazione (formulari, copie controfirmate, ricevute di trasporto, comunicazioni ad autorità) e prevedere clausole che obblighino il subappaltatore a fornire le certificazioni indispensabili per liberare il committente/detentore da responsabilità.
  • In sede di impugnazione, molte questioni relative a valutazioni di fatto (es.: incidenza dell'inadempimento sull'intera prestazione) sono difficilmente sindacabili in Cassazione; occorre a monte documentare e negoziare chiaramente la divisibilità delle prestazioni e i criteri di pagamento.

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