Cassazione Civile, Sentenza n. 21205/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La s.n.c. Fratelli Mennella ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, riformando il primo grado, aveva in parte accolto la domanda di Zabatta per il saldo dei lavori edili eseguiti, contestando in particolare: (i) l'ammissione di documenti prodotti dall'attore con la memoria di replica (presunta tardività e violazione delle preclusioni probatorie), (ii) l'utilizzo, come prova, della 'proposta transattiva' redatta dall'Avv. Buono (contestata come corrispondenza riservata e vietata dal Codice Deontologico Forense), (iii) la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e delle fatture/bolle provenienti da terzi e prive di firme riconducibili alla ricorrente, (iv) l'alterazione dei fatti costitutivi della domanda da parte della Corte territoriale e (v) l'uso della mancata comparizione del legale rappresentante della società per desumere fatti a favore dell'attore (ficta confessio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della s.n.c. Fratelli Mennella e confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto corretta l'ammissione dei documenti prodotti in replica come 'prova contraria' rispetto a deduzioni nuove della convenuta; ha stabilito che la proposta transattiva prodotta è utilizzabile in sede civile e che il divieto del Codice Deontologico Forense ha rilevanza soltanto sul piano disciplinare e non comporta automaticamente l'inutilizzabilità processuale; ha escluso la trasposizione nel processo civile della regola di inutilizzabilità tipica del processo penale (art. 191 c.p.p.); ha confermato la possibilità di attribuire valore indiziario a fatture e bolle anche se emesse da terzi e prive di firma, se inserite in un quadro probatorio complessivo; ha ritenuto legittimo l'uso della consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione tecnica e la quantificazione del credito e ha valutato legittima la deduzione per ficta confessio a causa della prolungata e ingiustificata mancata comparizione del legale rappresentante della società. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 7.500 oltre accessori) e rilevato l'eventuale obbligo del versamento di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 184 c.p.c.
L'ammissione di documenti in replica può essere giustificata come 'prova contraria' rispetto a nuove deduzioni della controparte; il termine di preclusione va valutato in relazione all'ordinanza di ammissione delle prove e ai termini concessi per indicare prova contraria
art. 28 Codice Deontologico Forense (17.4.1997) e art. 48 Codice Deontologico (31.1.2014)
Il divieto deontologico di produrre corrispondenza riservata fra avvocati ha efficacia sul piano disciplinare; non costituisce di per sé una norma processuale che renda automaticamente inutilizzabile il documento in sede civile
art. 232 c.p.c.
La mancata comparizione del rappresentante legale all'interrogatorio formale, non giustificata e protrattasi per lungo periodo, può dar luogo alla 'ficta confessio' e influire nella ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito
art. 191 c.p.p.
"1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento"
La regola penale sull'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti non è trasportabile automaticamente nel processo civile; il processo civile ha un proprio sistema di regole sull'ammissibilità e utilizzabilità della prova
art. 222 c.p.c. e art. 10 d.lgs. n. 28/2010
Esistono nel processo civile norme che, in casi specifici, limitano l'utilizzazione di certi documenti/dichiarazioni (es. ritiro di documenti in vista di querela di falso, dichiarazioni di mediazione). Tali norme sono distinte dalle regole deontologiche o penali e governano l'effettiva utilizzabilità processuale
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Principio generale sul riparto dell'onere della prova; il giudice può avvalersi di elementi indiziari e della valutazione complessiva delle prove per addivenire al convincimento, nel rispetto dei limiti del sindacato di legittimità
norme sul valore delle fatture e documenti contabili (Cass. giurisprudenza citata)
Fatture e bolle emesse da terzi attinenti all'esecuzione dei lavori possono avere valore indiziario ed essere utilizzate dal giudice per la formazione del convincimento, anche se non recano la firma della parte convenuta
Massime di principio
- Documenti prodotti in replica possono essere ammessi se servono come prova contraria rispetto a nuove contestazioni introdotte dalla controparte; la preclusione va valutata rispetto all'ordinanza di ammissione delle prove e ai termini concessi
- La corrispondenza tra avvocati e le proposte transattive, pur soggette a divieti deontologici, possono essere prodotte e valutate nel processo civile: il divieto ha effetti disciplinari ma non implica automaticamente inutilizzabilità processuale
- Le regole sull'inutilizzabilità della prova del processo penale (art. 191 c.p.p.) non si trasferiscono automaticamente al processo civile; l'ammissibilità e l'utilizzabilità dei mezzi di prova in civile si giudicano secondo le norme processuali civili
- La consulenza tecnica d'ufficio è strumento idoneo per accertamenti tecnici e per la quantificazione dei crediti; tuttavia la qualificazione giuridica dei fatti resta compito del giudice
- Documenti contabili e fatture emessi da terzi possono avere valore indiziario e contribuire al convincimento giudiziale anche se privi di firma, se inseriti in un quadro probatorio coerente
- La mancata comparizione ingiustificata del rappresentante legale all'interrogatorio formale può essere valutata come 'ficta confessio' e pesare sul giudizio di merito
- Le valutazioni di fatto e l'apprezzamento complessivo della prova sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto o di motivazione
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