Sentenza del 05/02/2020 n. 300 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 140/2020 RISCOSSIONE - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano due cartelle di pagamento relative alla tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani per le annualità 2010 e 2011, lamentando di aver avuto contezza delle cartelle solo tramite estratto di ruolo e di non averle mai ricevute in notifica. Sostenevano la prescrizione dei crediti tributari, essendo decorso il termine quinquennale dalla presunta data di notifica, e chiedevano l'annullamento delle cartelle.
La decisione
Il giudice ha dichiarato la domanda inammissibile per tardività. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto che l'estratto di ruolo può essere impugnato per far valere vizi di notifica dell'atto impositivo appreso tramite tale estratto, ma ha precisato che valgono le ordinarie regole processuali: il ricorso contro l'estratto deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 decorrente dalla conoscenza dell'estratto. Dal ricorso emergeva che i ricorrenti avevano conosciuto l'estratto il 29/03/2019 mentre la notifica del ricorso alla resistente è avvenuta il 03/06/2019, oltre il termine previsto, con conseguente inammissibilità della domanda. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
Il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell'atto impugnato; tale termine si applica anche al ricorso avverso l'estratto di ruolo, pertanto il ricorso deve essere notificato entro il termine generale previsto dall'art. 21.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
La norma prevede l'impugnabilità dell'atto impositivo precedente non notificato unitamente all'atto successivo; la giurisprudenza ha adottato una lettura costituzionalmente orientata ritenendo tale previsione una delle possibilità alternative e non l'unica via per far valere la nullità di una notifica.
Cass. S.U. n. 19704/2015
Ha affermato la possibilità per il contribuente di impugnare, tramite l'estratto di ruolo, un atto impositivo precedente di cui sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto, purché sussista l'omessa o irregolare notifica dell'atto precedente; ha inoltre precisato i limiti di tale strumento.
Cass. n. 23076/2019
Ha ribadito che il ricorso contro l'estratto di ruolo deve rispettare il termine generale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 decorrente dalla conoscenza dell'estratto e che la facoltatività dell'impugnazione non incide su tale decorrenza.
Cass. n. 19010/2019
Ricorda che il contribuente, mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo, non può sollevare l'eccezione di prescrizione 'sopravvenuta' rispetto a un atto successivamente notificato; tale eccezione deve essere proposta entro il termine di impugnazione dell'eventuale atto successivo notificato.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere impugnato per far valere vizi relativi ad atti impositivi precedenti appresi tramite l'estratto, ma solo se l'atto precedente non è stato regolarmente notificato.
- Il termine per proporre ricorso contro l'estratto decorre dalla conoscenza dell'estratto stesso e va rispettato come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992; la facoltatività dell'impugnazione non prolunga o sospende tale termine.
- Se esiste un atto successivo regolarmente notificato, il contribuente non può utilizzare l'impugnazione dell'estratto per sollevare eccezioni di prescrizione sopravvenuta: tali eccezioni devono essere proposte entro il termine di impugnazione dell'atto successivo.
- Se l'atto impositivo precedente risulta regolarmente notificato, l'impugnazione dell'estratto ha scarso rilievo, perché manca l'interesse a impugnare un mero ricognitivo.
- Nelle controversie simili è essenziale documentare con precisione la data di conoscenza dell'estratto e provvedere alla notifica del ricorso entro i termini di legge per evitare l'inammissibilità.
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