Cassazione Civile, Ordinanza n. 22913/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a una società in liquidazione un avviso di accertamento con cui rideterminava il reddito d’impresa per l’anno 2006, applicando l’art. 30 della legge n. 724/1994, e, assumendo che il reddito non dichiarato costituisse utile extracontabile distribuito ai soci, aveva emesso nei confronti di alcuni soci distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF. Gli atti erano stati impugnati e rigettati in primo grado. In appello, la commissione tributaria regionale aveva dichiarato l’interruzione del giudizio per cancellazione della società dal registro delle imprese; successivamente, a seguito di istanza di riassunzione depositata dai soci, aveva dichiarato l’estinzione del processo ritenendo necessaria la notifica dell’istanza a tutti i contraddittori necessari. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i soci deducevano violazione degli artt. 43 e 45 d.lgs. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario la riassunzione del giudizio interrotto si perfeziona con il solo deposito dell’istanza di trattazione presso la segreteria della commissione, mentre la notifica alle controparti non è richiesta alla parte istante, perché l’onere successivo di comunicazione grava sulla segreteria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di estinzione pronunciata dalla CTR, affermando che nel processo tributario, una volta depositata tempestivamente l’istanza di trattazione dopo l’interruzione, la prosecuzione segue una sequenza officiosa: il presidente fissa l’udienza e la segreteria comunica la data alle parti. La mancata notifica dell’istanza di riassunzione alle controparti non determina quindi l’estinzione del giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di legittimità per violazione di norme di diritto processuale.
art. 43 d.lgs. n. 546/1992
"se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente"
La riassunzione del processo tributario interrotto avviene con il deposito tempestivo dell’istanza di trattazione; gli ulteriori adempimenti spettano al presidente e alla segreteria, non alla parte istante.
art. 30 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale disciplina della fissazione dell’udienza da parte del presidente.
art. 31 d.lgs. n. 546/1992
La comunicazione della data di trattazione deve essere eseguita dalla segreteria alle parti costituite e personalmente alla parte colpita dall’evento o ai successori.
art. 45 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato nei motivi di ricorso quale norma sulla estinzione del processo, ritenuta mal applicata dalla CTR.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La norma di rinvio al rito civile non opera quando la disciplina processuale tributaria prevede un subprocedimento speciale e incompatibile con quella civile.
art. 30 legge n. 724/1994
È la base normativa dell’avviso di accertamento societario per la rideterminazione del reddito della società.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario la riassunzione del giudizio interrotto si perfeziona con il deposito, nel termine di sei mesi, dell’istanza di trattazione al presidente della sezione.
- Nel processo tributario la prosecuzione del giudizio interrotto è connotata da un modulo procedimentale officioso: una volta depositata l’istanza, il presidente fissa l’udienza e la segreteria provvede alle comunicazioni di legge.
- La mancata notificazione dell’istanza di riassunzione alle controparti da parte dell’istante non comporta l’estinzione del processo tributario, se l’istanza è stata tempestivamente depositata.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale sul rinvio al rito civile quando vi è incompatibilità tra i due modelli procedurali.
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